La Giurisprudenza del Lavoro 2010 - Aidp
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corrisponderle, integrando l'eventuale loro cessazione, in assenza di specifica<br />
giustificazione di carattere giuridico (e non semplicemente di natura economica), una<br />
forma di inadempimento contrattuale che può essere, secondo i casi, totale o parziale.<br />
(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto<br />
inadempiente il datore di lavoro per aver unilateralmente congelato la quattordicesima<br />
mensilità). (Rigetta, App. Ancona, 06/07/2006).<br />
Cass. civ. Sez. lavoro, 15 ottobre <strong>2010</strong>, n. 21274<br />
<strong>La</strong> giusta retribuzione spettante al lavoratore, ai sensi <strong>del</strong>l'art. 36 Cost., deve essere<br />
individuata nei minimi retributivi stabiliti per ciascuna qualifica dalla contrattazione<br />
collettiva, i quali devono applicarsi necessariamente, indipendentemente<br />
dall'iscrizione o meno <strong>del</strong> datore di lavoro ad un'associazione sindacale stipulante, ed<br />
anche nel caso si tratti di imprese di non rilevanti dimensioni, ove non sussista una<br />
separata contrattazione collettiva. (Rigetta, App. Bari, 29/06/2006).<br />
Cass. civ. Sez. lavoro, 7 ottobre <strong>2010</strong>, n. 20790<br />
In tema di retribuzione, ancorchè l'art. 23 <strong>del</strong> D.P.R. n.600 <strong>del</strong> 1973, e successive<br />
modificazioni, preveda che il datore di lavoro debba effettuare le trattenute prescritte<br />
dalla legge su tutte le somme e i valori erogati al dipendente, non può escludersi un<br />
accordo, purchè espresso ed inequivoco, tra il lavoratore ed il datore con cui si<br />
stabilisca di calcolare la retribuzione al netto e non al lordo <strong>del</strong>le imposte e degli<br />
oneri contributivi. (Rigetta, App. Catania, 04/04/2006).<br />
Cass. civ. Sez. lavoro, 27 settembre <strong>2010</strong>, n. 20269<br />
Il principio <strong>del</strong>l'inderogabilità dei minimi tariffari, stabilito dall'art. 24 <strong>del</strong>la legge 13<br />
giugno 1942, n. 794, sugli onorari di avvocato e procuratore, non trova applicazione<br />
nel caso di rinuncia, totale o parziale, alle competenze professionali, allorché<br />
quest'ultima non risulti posta in essere strumentalmente per violare la norma<br />
imperativa sui minimi di tariffa. <strong>La</strong> prestazione d'opera <strong>del</strong> difensore può, infatti,<br />
essere gratuita - in tutto o in parte - per ragioni varie, oltre che di amicizia e parentela,<br />
anche di semplice convenienza. Sotto questo riflesso la retribuzione costituisce un<br />
diritto patrimoniale disponibile e la convenzione relativa può concretarsi, sul piano<br />
sostanziale, anche in un accordo transattivo, in quanto tale, pienamente lecito,<br />
rientrando esso nella libera autonomia dispositiva <strong>del</strong>le parti contraenti, alle quali è<br />
soltanto inibito di infrangere il divieto legale sancito dal citato art. 24, e cioè quello di<br />
predeterminare consensualmente l'ammontare dei compensi professionali in misura<br />
inferiore ai minimi tariffari. (Nella fattispecie, la Corte, confermando la pronuncia di<br />
secondo grado, ha escluso che la richiesta periodica di pagamento a "forfait"<br />
formulata sulla base di un preventivo accordo in violazione dei minimi fosse<br />
qualificabile come lecita rinuncia successiva). (Cassa e decide nel merito, App.<br />
Napoli, 15/09/2006).<br />
Cass. civ. Sez. lavoro, 27 settembre <strong>2010</strong>, n. 20269<br />
Il disposto <strong>del</strong>l'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ., relativo alla rivalutazione<br />
monetaria (ed interessi) dei crediti di lavoro, trova applicazione - come sottolineato<br />
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