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La Giurisprudenza del Lavoro 2010 - Aidp

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corrisponderle, integrando l'eventuale loro cessazione, in assenza di specifica<br />

giustificazione di carattere giuridico (e non semplicemente di natura economica), una<br />

forma di inadempimento contrattuale che può essere, secondo i casi, totale o parziale.<br />

(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto<br />

inadempiente il datore di lavoro per aver unilateralmente congelato la quattordicesima<br />

mensilità). (Rigetta, App. Ancona, 06/07/2006).<br />

Cass. civ. Sez. lavoro, 15 ottobre <strong>2010</strong>, n. 21274<br />

<strong>La</strong> giusta retribuzione spettante al lavoratore, ai sensi <strong>del</strong>l'art. 36 Cost., deve essere<br />

individuata nei minimi retributivi stabiliti per ciascuna qualifica dalla contrattazione<br />

collettiva, i quali devono applicarsi necessariamente, indipendentemente<br />

dall'iscrizione o meno <strong>del</strong> datore di lavoro ad un'associazione sindacale stipulante, ed<br />

anche nel caso si tratti di imprese di non rilevanti dimensioni, ove non sussista una<br />

separata contrattazione collettiva. (Rigetta, App. Bari, 29/06/2006).<br />

Cass. civ. Sez. lavoro, 7 ottobre <strong>2010</strong>, n. 20790<br />

In tema di retribuzione, ancorchè l'art. 23 <strong>del</strong> D.P.R. n.600 <strong>del</strong> 1973, e successive<br />

modificazioni, preveda che il datore di lavoro debba effettuare le trattenute prescritte<br />

dalla legge su tutte le somme e i valori erogati al dipendente, non può escludersi un<br />

accordo, purchè espresso ed inequivoco, tra il lavoratore ed il datore con cui si<br />

stabilisca di calcolare la retribuzione al netto e non al lordo <strong>del</strong>le imposte e degli<br />

oneri contributivi. (Rigetta, App. Catania, 04/04/2006).<br />

Cass. civ. Sez. lavoro, 27 settembre <strong>2010</strong>, n. 20269<br />

Il principio <strong>del</strong>l'inderogabilità dei minimi tariffari, stabilito dall'art. 24 <strong>del</strong>la legge 13<br />

giugno 1942, n. 794, sugli onorari di avvocato e procuratore, non trova applicazione<br />

nel caso di rinuncia, totale o parziale, alle competenze professionali, allorché<br />

quest'ultima non risulti posta in essere strumentalmente per violare la norma<br />

imperativa sui minimi di tariffa. <strong>La</strong> prestazione d'opera <strong>del</strong> difensore può, infatti,<br />

essere gratuita - in tutto o in parte - per ragioni varie, oltre che di amicizia e parentela,<br />

anche di semplice convenienza. Sotto questo riflesso la retribuzione costituisce un<br />

diritto patrimoniale disponibile e la convenzione relativa può concretarsi, sul piano<br />

sostanziale, anche in un accordo transattivo, in quanto tale, pienamente lecito,<br />

rientrando esso nella libera autonomia dispositiva <strong>del</strong>le parti contraenti, alle quali è<br />

soltanto inibito di infrangere il divieto legale sancito dal citato art. 24, e cioè quello di<br />

predeterminare consensualmente l'ammontare dei compensi professionali in misura<br />

inferiore ai minimi tariffari. (Nella fattispecie, la Corte, confermando la pronuncia di<br />

secondo grado, ha escluso che la richiesta periodica di pagamento a "forfait"<br />

formulata sulla base di un preventivo accordo in violazione dei minimi fosse<br />

qualificabile come lecita rinuncia successiva). (Cassa e decide nel merito, App.<br />

Napoli, 15/09/2006).<br />

Cass. civ. Sez. lavoro, 27 settembre <strong>2010</strong>, n. 20269<br />

Il disposto <strong>del</strong>l'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ., relativo alla rivalutazione<br />

monetaria (ed interessi) dei crediti di lavoro, trova applicazione - come sottolineato<br />

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