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La Giurisprudenza del Lavoro 2010 - Aidp

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per relationem in altri testi scritti accessibili alle parti, in particolare nel caso in cui,<br />

data la complessità e l'articolazione <strong>del</strong> fatto organizzativo, tecnico o produttivo che è<br />

alla base <strong>del</strong>la esigenza di assunzioni a termine, questo risulti analizzato in documenti<br />

specificamente ad esso dedicati per ragioni di gestione consapevole e/o concordata<br />

con i rappresentanti <strong>del</strong> personale.<br />

Cass. civ. Sez. lavoro, 26 gennaio <strong>2010</strong>, n. 1577<br />

In tema di assunzione a termine di lavoratori subordinati per ragioni di carattere<br />

sostitutivo, alla luce <strong>del</strong>la sentenza <strong>del</strong>la Corte costituzionale n. 214 <strong>del</strong> 2009, con cui<br />

è stata dichiarata infondata la questione di legittimità costituzionale <strong>del</strong>l'art. 1, comma<br />

2, <strong>del</strong> d.lgs. n. 368 <strong>del</strong> 2001, l'onere di specificazione <strong>del</strong>le predette ragioni è<br />

correlato alla finalità di assicurare la trasparenza e la veridicità <strong>del</strong>la causa<br />

<strong>del</strong>l'apposizione <strong>del</strong> termine e l'immodificabilità <strong>del</strong>la stessa nel corso <strong>del</strong> rapporto.<br />

Pertanto, nelle situazioni aziendali complesse, in cui la sostituzione non è riferita ad<br />

una singola persona, ma ad una funzione produttiva specifica, occasionalmente<br />

scoperta, l'apposizione <strong>del</strong> termine deve considerarsi legittima se l'enunciazione<br />

<strong>del</strong>l'esigenza di sostituire lavoratori assenti - da sola insufficiente ad assolvere l'onere<br />

di specificazione <strong>del</strong>le ragioni stesse - risulti integrata dall'indicazione di elementi<br />

ulteriori (quali l'ambito territoriale di riferimento, il luogo <strong>del</strong>la prestazione<br />

lavorativa, le mansioni dei lavoratori da sostituire, il diritto degli stessi alla<br />

conservazione <strong>del</strong> posto di lavoro) che consentano di determinare il numero dei<br />

lavoratori da sostituire, ancorchè non identificati nominativamente, ferma restando, in<br />

ogni caso, la verificabilità <strong>del</strong>la sussistenza effettiva <strong>del</strong> prospettato presupposto di<br />

legittimità. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione <strong>del</strong>la corte territoriale<br />

che aveva ritenuto esistente il requisito <strong>del</strong>la specificità con l'indicazione nell'atto<br />

scritto <strong>del</strong>la causale sostitutiva, <strong>del</strong> termine iniziale e finale <strong>del</strong> rapporto, <strong>del</strong> luogo di<br />

svolgimento <strong>del</strong>la prestazione a termine, <strong>del</strong>l'inquadramento e <strong>del</strong>le mansioni <strong>del</strong><br />

personale da sostituire; inoltre, quanto al riscontro fattuale <strong>del</strong> rispetto <strong>del</strong>la ragione<br />

sostitutiva, la S.C. ha ritenuto correttamente motivato, e come tale incensurabile,<br />

l'accertamento effettuato dal giudice di merito che, con riferimento all'ambito<br />

territoriale <strong>del</strong>l'ufficio interessato, aveva accertato il numero dei contratti a termine<br />

stipulati in ciascuno dei mesi di durata <strong>del</strong> contratto a termine, confrontandolo con il<br />

numero <strong>del</strong>le giornate di assenza per malattia, infortunio, ferie, etc. <strong>del</strong> personale a<br />

tempo indeterminato, pervenendo alla valutazione di congruità <strong>del</strong> numero dei<br />

contratti stipulati per esigenze sostitutive). (Rigetta, App. Milano, 17/09/2007).<br />

Cass. civ. Sez. lavoro, 19 gennaio <strong>2010</strong>, n. 839<br />

Nel contratto di lavoro a termine, per poter configurare una risoluzione <strong>del</strong> rapporto<br />

per mutuo consenso, si richiede l'accertamento rigoroso <strong>del</strong>la comune volontà <strong>del</strong>le<br />

parti, i cui elementi di fatto che ne comprovano l'esistenza vanno dedotti dal datore di<br />

lavoro; incombe sul medesimo datore l'onere di dimostrare il rispetto <strong>del</strong>le percentuali<br />

di assunzione con tale contratto rispetto al totale dei dipendenti, essendo condizione<br />

di giustificazione <strong>del</strong>la stessa apposizione <strong>del</strong> termine.<br />

* * *<br />

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