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La Giurisprudenza del Lavoro 2010 - Aidp

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congruamente motivato, aveva ravvisato nella domanda <strong>del</strong> lavoratore un'azione di<br />

responsabilità extracontrattuale, soggetta alla prescrizione quinquennale, reputando<br />

<strong>del</strong> tutto generiche le deduzioni sulla violazione <strong>del</strong>l'art. 2087 cod. civ. e <strong>del</strong>le norme<br />

infortunistiche, operate tramite i meri riferimenti al mancato uso <strong>del</strong> casco protettivo<br />

ed alle modalità <strong>del</strong>l'infortunio patito dal lavoratore, in quanto inidonei a configurare<br />

una specifica imputazione di responsabilità in capo al datore di lavoro di<br />

comportamenti negligenti nella predisposizione <strong>del</strong> procedimento lavorativo tipico e<br />

nel controllo <strong>del</strong>la idoneità degli strumenti di lavoro e <strong>del</strong>la sorveglianza degli<br />

interventi a rischio). (Rigetta, App. Messina, 25/11/2005).<br />

Cass. pen. Sez. IV, 9 luglio <strong>2010</strong>, n. 42465<br />

È titolare di una posizione di garanzia nei confronti <strong>del</strong> lavoratore il proprietario<br />

(committente) che affida lavori edili in economia ad un lavoratore autonomo di non<br />

verificata professionalità, ed in assenza di qualsiasi apprestamento di presidi<br />

anticaduta, pur a fronte di lavorazioni in quota superiore a metri due. (<strong>La</strong> Corte ha<br />

precisato che l'unitaria tutela <strong>del</strong> diritto alla salute, indivisibilmente operata dagli artt.<br />

32 Cost., 2087 cod. civ. e 1, comma primo, legge n. 833 <strong>del</strong> 1978, impone<br />

l'utilizzazione dei parametri di sicurezza espressamente stabiliti per i lavoratori<br />

subordinati nell'impresa, anche per ogni altro tipo di lavoro). (Rigetta, App. Lecce,<br />

30/05/2008).<br />

Cass. civ. Sez. lavoro, 5 maggio <strong>2010</strong>, n. 10834<br />

In tema di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, l'esonero <strong>del</strong><br />

datore di lavoro dalla responsabilità civile per i danni occorsi al lavoratore infortunato<br />

e la limitazione <strong>del</strong>l'azione risarcitoria di quest'ultimo al cosiddetto danno<br />

differenziale, nel caso di esclusione di detto esonero per la presenza di responsabilità<br />

di rilievo penale (a norma <strong>del</strong>l'art. 10 d.P.R. n. 1124 <strong>del</strong> 1965 e <strong>del</strong>le inerenti<br />

pronunce <strong>del</strong>la Corte costituzionale), riguarda solo le componenti <strong>del</strong> danno coperte<br />

dall'assicurazione obbligatoria, la cui individuazione è mutata nel corso degli anni. Ne<br />

consegue che per le fattispecie sottratte, "ratione temporis", all'applicazione <strong>del</strong>l'art.<br />

13 <strong>del</strong> d.lgs. n. 38 <strong>del</strong> 2000 la suddetta limitazione riguarda solo il danno patrimoniale<br />

collegato alla riduzione <strong>del</strong>la capacità lavorativa generica, e non si applica al danno<br />

non patrimoniale (ivi compreso quello alla salute o biologico) e morale per i quali<br />

continua a trovare applicazione la disciplina antecedente al d.lgs. n. 38 <strong>del</strong> 2000 che<br />

escludeva la copertura assicurativa obbligatoria. (Rigetta, App. Napoli, 23/08/2005)<br />

Cass. civ. Sez. lavoro, 26 marzo <strong>2010</strong>, n. 7382<br />

Va confermata la statuizione con cui la corte di merito ha ritenuto inoperante la<br />

copertura assicurativa vantata in forza di una polizza stipulata per coprire la<br />

responsabilità civile <strong>del</strong>la società verso i propri dipendenti per infortuni sul lavoro<br />

derivanti da fatti commessi dall'assicurato o da suoi dipendenti, qualora risulti<br />

incontestabilmente dimostrato, e non adeguatamente contestato in sede di legittimità,<br />

il comportamento doloso <strong>del</strong>l'amministratore unico <strong>del</strong>la società responsabile (nella<br />

specie, l'amministratore era stato consapevole dei comportamenti aggressivi e<br />

vessatori tenuti nei confronti di un dipendente e aveva tollerato e assecondato detti<br />

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