La Giurisprudenza del Lavoro 2010 - Aidp
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Cass. civ. Sez. lavoro, 16 novembre <strong>2010</strong>, n. 23129<br />
Nelle società di persone è configurabile un rapporto di lavoro subordinato tra la<br />
società e uno dei soci purché ricorrano due condizioni: a) che la prestazione non<br />
integri un conferimento previsto dal contratto sociale; b) che il socio presti la sua<br />
attività lavorativa sotto il controllo gerarchico di un altro socio munito di poteri di<br />
supremazia. Il compimento di atti di gestione o la partecipazione alle scelte più o<br />
meno importanti per la vita <strong>del</strong>la società non sono, in linea di principio, incompatibili<br />
con la suddetta configurabilità, sicché anche quando esse ricorrano è comunque<br />
necessario verificare la sussistenza <strong>del</strong>le suddette due condizioni. (In applicazione<br />
<strong>del</strong>l'anzidetto principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso poiché il socio<br />
si era limitato a dedurre la sua partecipazione ai dividendi e alla gestione <strong>del</strong>la<br />
società, circostanza in sé non decisiva, nonché la mancata corresponsione <strong>del</strong>la<br />
retribuzione, così richiedendo alla Corte la diretta valutazione dei fatti). (Dichiara<br />
inammissibile, App. Salerno, 03/11/2006).<br />
Cass. civ. Sez. II, 11 giugno <strong>2010</strong>, n. 14085<br />
L'esecuzione di una prestazione d'opera professionale di natura intellettuale effettuata<br />
da chi non sia iscritto nell'apposito albo previsto dalla legge dà luogo, ai sensi degli<br />
artt. 1418 e 2231 cod. civ., a nullità assoluta <strong>del</strong> rapporto tra professionista e cliente,<br />
privando il contratto di qualsiasi effetto, con la conseguenza che il professionista non<br />
iscritto all'albo o che non sia munito nemmeno <strong>del</strong>la prescritta qualifica professionale<br />
per appartenere a categoria <strong>del</strong> tutto differente, non ha alcuna azione per il pagamento<br />
<strong>del</strong>la retribuzione, nemmeno quella sussidiaria di arricchimento senza causa,<br />
sempreché la prestazione espletata dal professionista rientri in quelle attività che sono<br />
riservate in via esclusiva a una determinata categoria professionale, essendo<br />
l'esercizio <strong>del</strong>la professione subordinato per legge all'iscrizione in apposito albo o ad<br />
abilitazione. Al di fuori di tali attività vige, infatti, il principio generale di libertà di<br />
lavoro autonomo o di libertà di impresa di servizi, a seconda <strong>del</strong> contenuto <strong>del</strong>le<br />
prestazioni e <strong>del</strong>la relativa organizzazione, salvi gli oneri amministrativi o<br />
tributari.(Nella specie la S.C., in applicazione <strong>del</strong> riportato principio, ha cassato la<br />
sentenza <strong>del</strong>la corte di merito che aveva escluso il diritto al compenso chiesto da un<br />
consulente <strong>del</strong> lavoro, affermando che le attività professionali svolte - tenuta <strong>del</strong>le<br />
scritture contabili <strong>del</strong>l'impresa, redazione dei mo<strong>del</strong>li IVA o per la dichiarazione dei<br />
redditi, effettuazione di conteggi ai fini <strong>del</strong>l'IRAP o ai fini <strong>del</strong>l'ICI, richiesta di<br />
certificati o presentazione di domande presso la Camera di Commercio - non<br />
rientravano in quelle riservate solo a soggetti iscritti ad albi o provvisti di specifica<br />
abilitazione). (Cassa e decide nel merito, App. Genova, 20/10/2004).<br />
Cass. civ. Sez. lavoro, 19 aprile <strong>2010</strong>, n. 9252<br />
Ai fini <strong>del</strong>la distinzione tra lavoro autonomo e subordinato, quando l'elemento<br />
<strong>del</strong>l'assoggettamento <strong>del</strong> lavoratore alle direttive altrui non sia agevolmente<br />
apprezzabile a causa <strong>del</strong>la peculiarità <strong>del</strong>le mansioni (e, in particolare, <strong>del</strong>la loro<br />
natura intellettuale o professionale) e <strong>del</strong> relativo atteggiarsi <strong>del</strong> rapporto, occorre fare<br />
riferimento a criteri complementari e sussidiari, come quelli <strong>del</strong>la collaborazione,<br />
<strong>del</strong>la continuità <strong>del</strong>le prestazioni, <strong>del</strong>l'osservanza di un orario determinato, <strong>del</strong><br />
versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, <strong>del</strong> coordinamento<br />
<strong>del</strong>l'attività lavorativa all'assetto organizzativo dato dal datore di lavoro, <strong>del</strong>l'assenza<br />
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