La Giurisprudenza del Lavoro 2010 - Aidp
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Cass. civ. Sez. lavoro, 26 marzo <strong>2010</strong>, n. 7350<br />
In tema di trasferimento nullo, il lavoratore, ove non abbia assolto l'onere probatorio<br />
in ordine al danno, patrimoniale o non patrimoniale, cagionato dal trasferimento<br />
illegittimo, non può richiedere un risarcimento corrispondente all'indennità di<br />
trasferta per il periodo in cui il trasferimento ha avuto esecuzione, attesa la<br />
disomogeneità tra gli istituti <strong>del</strong> trasferimento e <strong>del</strong>la trasferta, e restando esclusa la<br />
conversione <strong>del</strong> negozio, ai sensi <strong>del</strong>l'art. 1424 cod. civ., in difetto <strong>del</strong>la prova che il<br />
datore di lavoro, se fosse stato consapevole <strong>del</strong>la nullità <strong>del</strong> trasferimento, avrebbe<br />
disposto la trasferta. (Cassa e decide nel merito, App. Venezia, 15/03/2006)<br />
Cass. civ. Sez. lavoro, 24 marzo <strong>2010</strong>, n. 7045<br />
Il trasferimento <strong>del</strong> lavoratore ad una sede di lavoro diversa da quella dove prestava<br />
precedentemente servizio, pur potendo essere previsto come sanzione disciplinare<br />
dalla contrattazione collettiva, la quale è abilitata a individuare sanzioni diverse da<br />
quelle tipiche previste dall'art. 7 <strong>del</strong>la legge n. 300 <strong>del</strong> 1970, non assume tale natura<br />
ove il datore di lavoro si limiti ad esercitare lo "ius variandi" riconosciutogli dall'art.<br />
2103 cod. civ., allegando la sussistenza di un giustificato motivo tecnico,<br />
organizzativo e produttivo per il mantenimento <strong>del</strong> luogo di lavoro (nella specie, la<br />
soppressione <strong>del</strong>l'attività presso il luogo di origine ed il suo accentramento nella<br />
nuova sede), e non è pertanto assoggettato alle garanzie previste dai commi terzo e<br />
quarto <strong>del</strong>l'art. 7 e dalla contrattazione collettiva, le quali devono invece assistere il<br />
successivo licenziamento intimato al lavoratore per la sua protratta assenza dalla<br />
nuova sede di servizio, configurandosi tale provvedimento come sanzione<br />
disciplinare, in quanto il predetto comportamento costituisce una tipica inadempienza<br />
degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro. (Cassa con rinvio, App. Venezia,<br />
07/11/2005).<br />
- <strong>La</strong> trasferta<br />
Cass. civ. Sez. lavoro, 5 agosto <strong>2010</strong>, n. 18269<br />
<strong>La</strong> disposizione di cui all'art. 12 <strong>del</strong>la legge 30 aprile 1969, n. 153, che esclude dalla<br />
base imponibile ai fini contributivi le somme corrisposte al lavoratore a titolo di<br />
indennità di trasferta in cifra fissa limitatamente al 50 per cento <strong>del</strong> loro ammontare,<br />
pone una presunzione legale di coesistenza in pari misura nella suddetta indennità di<br />
una parte remunerativa e una parte restitutoria. Affinché tale presunzione possa<br />
operare, è necessario, peraltro, che siano preventivamente accertate l'effettiva natura<br />
<strong>del</strong>l'emolumento e la compresenza in esso di entrambe le componenti, compresenza<br />
che deve escludersi per il compenso attribuito a titolo di rimborso di spese non<br />
documentabili, effettuato a "piè di lista" sulla base <strong>del</strong>le spese sostenute nella trasferta<br />
dal lavoratore per le sue ordinarie esigenze di vita. (Nella fattispecie la natura<br />
meramente retributiva <strong>del</strong>l'importo corrisposto era confermata anche dalla variabilità<br />
<strong>del</strong>l'ammontare correlata alla professionalità, tipo di lavoro e responsabilità dei<br />
singoli dipendenti). (Rigetta, App. Genova, 07/02/2006).<br />
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