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La Giurisprudenza del Lavoro 2010 - Aidp

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Cass. civ. Sez. lavoro, 26 marzo <strong>2010</strong>, n. 7350<br />

In tema di trasferimento nullo, il lavoratore, ove non abbia assolto l'onere probatorio<br />

in ordine al danno, patrimoniale o non patrimoniale, cagionato dal trasferimento<br />

illegittimo, non può richiedere un risarcimento corrispondente all'indennità di<br />

trasferta per il periodo in cui il trasferimento ha avuto esecuzione, attesa la<br />

disomogeneità tra gli istituti <strong>del</strong> trasferimento e <strong>del</strong>la trasferta, e restando esclusa la<br />

conversione <strong>del</strong> negozio, ai sensi <strong>del</strong>l'art. 1424 cod. civ., in difetto <strong>del</strong>la prova che il<br />

datore di lavoro, se fosse stato consapevole <strong>del</strong>la nullità <strong>del</strong> trasferimento, avrebbe<br />

disposto la trasferta. (Cassa e decide nel merito, App. Venezia, 15/03/2006)<br />

Cass. civ. Sez. lavoro, 24 marzo <strong>2010</strong>, n. 7045<br />

Il trasferimento <strong>del</strong> lavoratore ad una sede di lavoro diversa da quella dove prestava<br />

precedentemente servizio, pur potendo essere previsto come sanzione disciplinare<br />

dalla contrattazione collettiva, la quale è abilitata a individuare sanzioni diverse da<br />

quelle tipiche previste dall'art. 7 <strong>del</strong>la legge n. 300 <strong>del</strong> 1970, non assume tale natura<br />

ove il datore di lavoro si limiti ad esercitare lo "ius variandi" riconosciutogli dall'art.<br />

2103 cod. civ., allegando la sussistenza di un giustificato motivo tecnico,<br />

organizzativo e produttivo per il mantenimento <strong>del</strong> luogo di lavoro (nella specie, la<br />

soppressione <strong>del</strong>l'attività presso il luogo di origine ed il suo accentramento nella<br />

nuova sede), e non è pertanto assoggettato alle garanzie previste dai commi terzo e<br />

quarto <strong>del</strong>l'art. 7 e dalla contrattazione collettiva, le quali devono invece assistere il<br />

successivo licenziamento intimato al lavoratore per la sua protratta assenza dalla<br />

nuova sede di servizio, configurandosi tale provvedimento come sanzione<br />

disciplinare, in quanto il predetto comportamento costituisce una tipica inadempienza<br />

degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro. (Cassa con rinvio, App. Venezia,<br />

07/11/2005).<br />

- <strong>La</strong> trasferta<br />

Cass. civ. Sez. lavoro, 5 agosto <strong>2010</strong>, n. 18269<br />

<strong>La</strong> disposizione di cui all'art. 12 <strong>del</strong>la legge 30 aprile 1969, n. 153, che esclude dalla<br />

base imponibile ai fini contributivi le somme corrisposte al lavoratore a titolo di<br />

indennità di trasferta in cifra fissa limitatamente al 50 per cento <strong>del</strong> loro ammontare,<br />

pone una presunzione legale di coesistenza in pari misura nella suddetta indennità di<br />

una parte remunerativa e una parte restitutoria. Affinché tale presunzione possa<br />

operare, è necessario, peraltro, che siano preventivamente accertate l'effettiva natura<br />

<strong>del</strong>l'emolumento e la compresenza in esso di entrambe le componenti, compresenza<br />

che deve escludersi per il compenso attribuito a titolo di rimborso di spese non<br />

documentabili, effettuato a "piè di lista" sulla base <strong>del</strong>le spese sostenute nella trasferta<br />

dal lavoratore per le sue ordinarie esigenze di vita. (Nella fattispecie la natura<br />

meramente retributiva <strong>del</strong>l'importo corrisposto era confermata anche dalla variabilità<br />

<strong>del</strong>l'ammontare correlata alla professionalità, tipo di lavoro e responsabilità dei<br />

singoli dipendenti). (Rigetta, App. Genova, 07/02/2006).<br />

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