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La Giurisprudenza del Lavoro 2010 - Aidp

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funzione di corrispettivo <strong>del</strong>la prestazione lavorativa - di talché rientrano pur esse nel<br />

trattamento retributivo <strong>del</strong> lavoratore - restano escluse dalla garanzia <strong>del</strong>la<br />

irriducibilità <strong>del</strong>la retribuzione, in quanto vengono corrisposte solo per compensare<br />

particolari disagi o difficoltà e non possono perciò essere pretese quando vengano<br />

meno le speciali situazioni che le abbiano generate. Da ciò consegue che, una volta<br />

venute meno le suddette condizioni, viene meno anche la giustificazione<br />

sinallagmatica <strong>del</strong> compenso.<br />

Trib. Cassino Sez. lavoro, 25 febbraio <strong>2010</strong><br />

Ferma restando l'irrilevanza di una mera riduzione quantitativa <strong>del</strong>le mansioni svolte<br />

in precedenza, qualora il lavoratore contesti la legittimità <strong>del</strong>lo ius variandi <strong>del</strong> datore<br />

di lavoro per l'asserita derivatane dequalificazione professionale, si rivela necessario<br />

accertare la sussistenza <strong>del</strong>le esigenze aziendali tecnico-produttive poste alla base<br />

<strong>del</strong>l'eventuale modifica, mediante un giudizio di equivalenza tra le precedenti e le<br />

nuove mansioni con riferimento a quelle in concreto svolte dal dipendente,<br />

prescindendo dalle previsioni astratte <strong>del</strong> livello di categoria. In tal senso si impone,<br />

da parte <strong>del</strong> Giudice, un accertamento pluridirezionale afferente l'eventuale<br />

violazione <strong>del</strong> livello retributivo raggiunto, l'accertamento <strong>del</strong>le mansioni previste<br />

all'atto <strong>del</strong>l'assunzione e concretamente poi svolte, oltre l'esatto inquadramento <strong>del</strong>le<br />

stesse nel corrispondente livello <strong>del</strong> CCNL di categoria, la rigorosa individuazione<br />

<strong>del</strong>le nuove mansioni affidate al lavoratore, l'equivalenza o meno <strong>del</strong>le medesime a<br />

quelle precedentemente espletate, rispetto all'inquadramento astratto e formalistico di<br />

categoria secondo il CCNL, l'accertamento comparativo <strong>del</strong>le stesse in concreto (sotto<br />

il profilo <strong>del</strong>la loro equivalenza o meno in relazione alla competenza richiesta, al<br />

livello professionale raggiunto e all'utilizzazione <strong>del</strong> patrimonio professionale<br />

acquisito nella pregressa fase <strong>del</strong> rapporto e nella precedente attività svolta) e<br />

l'applicazione <strong>del</strong> principio secondo cui il lavoratore deve essere adibito a funzioni<br />

confacenti alle proprie qualità, nell'ottica di un costante loro affidamento e di una<br />

progressiva evoluzione <strong>del</strong>le stesse. (L'istruttoria svolta nella fattispecie ha consentito<br />

di accertare l'illegittimità <strong>del</strong> mutamento di mansioni subito dal dipendente, in quanto<br />

contrario al disposto di cui all'art. 2103 c.c. nonché ai canoni generali di buona fede e<br />

correttezza nello svolgimento <strong>del</strong> rapporto di lavoro, non risultando provato da parte<br />

<strong>del</strong>la società convenuta che il declassamento subito dal lavoratore sia stato sorretto da<br />

idonee motivazioni, quali l'eventuale riorganizzazione <strong>del</strong> settore in cui ha operato il<br />

ricorrente in seguito alla cessione <strong>del</strong> ramo di azienda).<br />

Cass. civ. Sez. lavoro, 26 gennaio <strong>2010</strong>, n. 1575<br />

In tema di assegnazione al lavoratore di mansioni diverse da quelle di assunzione,<br />

l'equivalenza o meno <strong>del</strong>le mansioni deve essere valutata dal giudice anche nel caso<br />

in cui le mansioni di provenienza non siano state affidate ad altro dipendente, ma si<br />

siano esaurite, con la conseguenza che anche in tale evenienza può aversi<br />

demansionamento, in violazione <strong>del</strong>l'art. 2103 cod. civ., ove le nuove mansioni<br />

affidate al lavoratore siano inferiori a quelle proprie <strong>del</strong>la qualifica o alle ultime<br />

svolte dal lavoratore. (Cassa con rinvio, App. Trento, 10/01/2006).<br />

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