Guida operativa per la sicurezza degli impianti - Unipd-Org.It
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<strong>Guida</strong> <strong>o<strong>per</strong>ativa</strong> <strong>per</strong> <strong>la</strong> <strong>sicurezza</strong> <strong>degli</strong> <strong>impianti</strong><br />
Il DM n. 37/2008 ribadisce, inoltre, quanto già previsto dall’articolo 5 comma 6 del DPR<br />
n. 447/1991 ossia che gli <strong>impianti</strong> elettrici nelle unità immobiliari ad uso abitativo<br />
realizzati prima del 13 marzo 1990 (data di entrata in vigore del<strong>la</strong> legge n. 46/1090) si<br />
considerano adeguati se dotati di:<br />
• sezionamento e protezione contro le sovracorrenti posti all'origine dell'impianto;<br />
• protezione contro i contatti diretti;<br />
• protezione contro i contatti indiretti o protezione con interruttore differenziale avente<br />
corrente differenziale nominale non su<strong>per</strong>iore a 30 mA.<br />
Il DM n. 37/2008, a differenza di quanto previsto dal<strong>la</strong> legge n. 46/1990, non prevede<br />
alcun obbligo di adeguare i vecchi <strong>impianti</strong>, ma si limita ad affermare che risultano<br />
adeguati gli <strong>impianti</strong> che possiedono i requisiti sopra evidenziati.<br />
L’impresa instal<strong>la</strong>trice prima dell’inizio dei <strong>la</strong>vori <strong>per</strong> <strong>la</strong> costruzione o ristrutturazione<br />
dell’edificio contenente gli <strong>impianti</strong> previsti dal DM n. 37/2008, deve affiggere un cartello<br />
da cui risultino i propri dati identificativi e, se previsto <strong>la</strong> redazione del progetto da parte<br />
di un professionista, il nome del progettista dell'impianto o <strong>degli</strong> <strong>impianti</strong>.<br />
8.3 Imprese abilitate<br />
Le imprese, iscritte nel registro delle imprese o nell'Albo provinciale delle imprese<br />
artigiane sono abilitate, in base all’art. 3 comma 1 del DM n. 37/2008, all'esercizio delle<br />
attività di cui all’art. 1 del decreto stesso, se dispongono di un responsabile tecnico che<br />
può essere:<br />
• l’imprenditore individuale;<br />
• un legale rappresentante dell’impresa;<br />
• una <strong>per</strong>sona preposta con atto formale a tale incarico.<br />
Il responsabile tecnico <strong>per</strong> essere abilitato deve avere dei precisi requisiti tecnicoprofessionali<br />
che sono uno dei seguenti:<br />
a) diploma di <strong>la</strong>urea in materia tecnica specifica conseguito presso una università<br />
statale o legalmente riconosciuta;<br />
b) diploma o qualifica conseguita al termine di scuo<strong>la</strong> secondaria con specializzazione<br />
re<strong>la</strong>tiva al settore delle attività <strong>impianti</strong>stiche, seguiti da un <strong>per</strong>iodo di inserimento, di<br />
almeno due anni continuativi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Per<br />
gli <strong>impianti</strong> idrici e sanitari il <strong>per</strong>iodo di inserimento è di un anno;<br />
c) titolo o attestato di formazione professionale, previo un <strong>per</strong>iodo di inserimento, di<br />
almeno quattro anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore.<br />
Per gli <strong>impianti</strong> idrici e sanitari il <strong>per</strong>iodo di inserimento è di due anni;<br />
d) prestazione <strong>la</strong>vorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa abilitata nel<br />
ramo di attività cui si riferisce <strong>la</strong> prestazione dell'o<strong>per</strong>aio instal<strong>la</strong>tore <strong>per</strong> un <strong>per</strong>iodo<br />
non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini dell'apprendistato e quello