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tro genere, l’origine nazionale<br />
o sociale, l’appartenenza a una<br />
minoranza nazionale, la ricchezza,<br />
la nascita o ogni altra<br />
condizione”.<br />
14. Il Governo si oppone a<br />
questa tesi.<br />
A. Sulla ricevibilità<br />
omissis<br />
B. Sul merito<br />
1. Argomentazioni delle parti<br />
(a) La ricorrente<br />
24. La ricorrente afferma che<br />
la “solidarietà” che caratterizza<br />
la Massoneria non significa<br />
“connivenza criminale”, ma<br />
aiuto e sostegno reciproco nei<br />
rapporti personali, nel rispetto<br />
scrupoloso delle leggi. Pertanto,<br />
le conclusioni alle quali<br />
la Corte è pervenuta nella citata<br />
sentenza Grande Oriente<br />
d’Italia di Palazzo Giustiniani<br />
in merito agli<br />
obiettivi legittimi perseguiti<br />
dalla legge regionale<br />
delle Marche<br />
non sarebbero pertinenti<br />
nel caso di specie.<br />
Infatti, la Corte<br />
aveva ricordato che la<br />
legge era stata introdotta<br />
nel 1996, quando<br />
nell’opinione pubblica<br />
era ancora vivo il<br />
ricordo delle vicissitudini<br />
giudiziarie concernenti<br />
alcune logge<br />
massoniche “deviate”.<br />
Sotto questo aspetto,<br />
vi era dunque la necessità<br />
di “rassicurare” l’opinione<br />
pubblica. Invece, nel<br />
2000, anno dell’adozione della<br />
legge del Friuli-Venezia Giulia,<br />
una tale necessità non esisteva<br />
più, considerato che, per<br />
diversi anni, nessun affiliato a<br />
una loggia massonica aveva<br />
commesso un reato tale da<br />
provocare un significativo allarme<br />
sociale. In ogni caso,<br />
spettava al Governo fornire alla<br />
Corte elementi per dimostrare<br />
che l’accesso dei Liberi<br />
Muratori alle cariche regionali<br />
continuava a costituire un<br />
rischio per la sicurezza nazionale<br />
e per l’ordine pubblico<br />
omissis<br />
27. La ricorrente osserva che<br />
la legge del Friuli-Venezia Giulia<br />
non fa menzione di altre associazioni<br />
potenzialmente ben<br />
più pericolose come, per<br />
esempio, i partiti politici che,<br />
in Italia, propugnano idee razziste<br />
o xenofobe. Queste associazioni<br />
hanno legami di solidarietà<br />
simili, se non superiori,<br />
e perseguono obiettivi<br />
manifestamente contrari alla<br />
democrazia, alla preminenza<br />
del diritto e al rispetto dei diritti<br />
umani. Ciò costituisce una<br />
violazione della clausola di<br />
non-discriminazione contenuta<br />
nell’articolo 14 della Convenzione.<br />
28. Alla luce di quanto precede,<br />
la ricorrente sostiene che<br />
l’ingerenza lamentata non si<br />
prefigge alcun obiettivo legittimo<br />
e che l’interesse pubblico<br />
perseguito è molto limitato,<br />
Una tale circostanza, unita al<br />
carattere arbitrario e discriminatorio<br />
dell’ingerenza, rende la<br />
misura contestata incompatibile<br />
con l’articolo 11 della Convenzione<br />
e invita a una valutazione<br />
molto rigorosa della sua<br />
proporzionalità.<br />
omissis<br />
(b) Il Governo<br />
omissis<br />
Il Governo sostiene che l’obbligo<br />
di dichiarare la propria<br />
appartenenza a una loggia non<br />
costituisce un’ingerenza nel diritto<br />
alla libertà di associazione.<br />
Sotto questo aspetto, rileva<br />
che l’articolo 11 della Convenzione<br />
non sancisce il diritto<br />
degli associati di tenere segreta<br />
la propria appartenenza<br />
a un gruppo <strong>org</strong>anizzato. Al limite,<br />
l’obbligo in questione<br />
potrebbe costituire un problema<br />
sotto il profilo dell’articolo<br />
11 della Convenzione, non<br />
sancisce il diritto degli associati<br />
di tenere segreta la propria<br />
appartenenza a un gruppo<br />
<strong>org</strong>anizzato. Al limite, l’obbligo<br />
in questione potrebbe<br />
costituire un problema in relazione<br />
ai diritti di un individuo<br />
e non di un’associazione.<br />
34. Il Governo ritiene comunque<br />
che, nel caso di specie,<br />
un’eventuale ingerenza nel diritto<br />
alla libertà di associazione<br />
sarebbe proporzionata agli<br />
obiettivi legittimi perseguiti.<br />
35. Nella citata sentenza Grande<br />
Oriente d’Italia di Palazzo<br />
Giustiniani, la Corte aveva affermato<br />
che la legge della Regione<br />
Marche perseguiva gli<br />
obiettivi legittimi di tutelare la<br />
sicurezza nazionale e difendere<br />
l’ordine, ma che era eccessivo<br />
“scoraggiare gli individui<br />
dall’esercizio del loro diritto di<br />
associazione (...) per paura di<br />
vedere respinta la propria candidatura”.<br />
In un primo momento,<br />
il Governo aveva giudicato<br />
contraddittorio questo<br />
ragionamento: se era giustificato<br />
identificare i candidati appartenenti<br />
alla Massoneria, in<br />
quanto essi costituivano un<br />
potenziale pericolo per la sicurezza<br />
nazionale e l’ordine<br />
pubblico, allora l’unica reazione<br />
doveva essere il rifiuto puro<br />
e semplice della loro candidatura.<br />
36. Tuttavia, dopo aver riflettuto,<br />
il Governo ha affermato<br />
che, in questa materia, esiste<br />
una via di mezzo più rispettosa<br />
del giusto equilibrio tra gli<br />
obiettivi perseguiti e i mezzi<br />
impiegati. Essa consiste, per<br />
la precisione, nell’imporre ai<br />
candidati un semplice obbligo<br />
di sincerità e trasparenza, senza<br />
però vietare la nomina dei<br />
Liberi Muratori.<br />
37. Certo, in determinate circostanze,<br />
l’appartenenza di un<br />
candidato a una loggia, eventualmente<br />
in combinazione<br />
con altri elementi, può contribuire<br />
alla decisione di escluderlo.<br />
Ciononostante, appartiene<br />
al potere discrezionale di<br />
ogni amministrazione pubblica<br />
scegliere il candidato che le<br />
appare più idoneo per esercitare<br />
al meglio le proprie<br />
funzioni.<br />
omissis<br />
2. Valutazione della Corte<br />
(a) Sull’applicabilità dell’articolo<br />
14 della Convenzione<br />
in combinato<br />
disposto con l’articolo<br />
11<br />
omissis<br />
(b) Sull’osservanza dell’articolo<br />
14 della Convenzione<br />
in combinato<br />
disposto con l’articolo<br />
11<br />
I. Principi generali<br />
44. Nella sua giurisprudenza,<br />
la Corte ha stabilito<br />
che la discriminazione deriva<br />
da una differenza di trattamento,<br />
senza una giustificazione<br />
obiettiva e ragionevole, tra<br />
persone poste in situazioni<br />
comparabili (Willis c/Regno<br />
Unito, n. 36042/97, § 48, CE-<br />
DU 2002-IV). Tuttavia, non tutte<br />
le differenze di trattamento<br />
comportano automaticamente<br />
una violazione di quest’articolo.<br />
Occorre accertare se individui<br />
posti in situazioni analoghe<br />
o paragonabili godono di un<br />
trattamento preferenziale e se<br />
una tale distinzione è discriminatoria<br />
(Zarb Adami c/Malta, n.<br />
17209/02, § 71, 20 giugno<br />
2006. e Unal Tekeli c/Turchia,<br />
no 29865/96, § 49, 16 novembre<br />
2004).<br />
45. Ai fini dell’articolo 14, una<br />
<strong>rassegna</strong> stampa<br />
numero 17-18 / 2007<br />
35