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stri e/Ridia (GC), n. 39748/98,<br />
§ 47, CEDL 2004-1).<br />
66. Nel caso di specie, spetta<br />
allo Stato convenuto porre in<br />
essere i mezzi idonei per rimuovere<br />
le conseguenze del<br />
pregiudizio derivante dalla discriminazione<br />
subita dalla ricorrente<br />
che la Corte ritiene<br />
contraria alla Convenzione.<br />
B. Sull’articolo 41 della Convenzione<br />
omissis<br />
irriducibile oppure perseguono<br />
un’ideologia contraria alle<br />
regole della democrazia, elemento<br />
fondamentale dell’ordine<br />
pubblico europeo” (vedi,<br />
mutatis mutandis, Loizidou<br />
c/Turchia, sentenza del 23<br />
marzo 1995, Serie A n. 310,<br />
p. 27, § 75).<br />
56. Nonostante quanto precede,<br />
nel Friuli-Venezia Giulia<br />
soltanto i membri di una società<br />
massonica sono tenuti a<br />
dichiarare la loro appartenenza<br />
quando presentano una<br />
candidatura alla nomina ad alcune<br />
cariche di competenza<br />
regionale. II Governo non ha<br />
presentato alcuna giustificazione<br />
obiettiva e ragionevole<br />
della differenza di trattamento<br />
tra associazioni non segrete.<br />
57. Pertanto, la Corte ritiene<br />
che vi sia stata violazione dell’articolo<br />
14 in combinato disposto<br />
con l’articolo 11 della<br />
Convenzione.<br />
II. Sulla pretesa violazione dell’articolo<br />
11 considerato isolatamente<br />
e dell’articolo 13<br />
della convenzione<br />
omissis<br />
III. Sugli articoli 41 e 46 della<br />
convenzione<br />
A. Sull’articolo 46 della Convenzione<br />
61. Secondo questa disposizione:<br />
“1. Le alte Parti Contraenti<br />
s’impegnano a conformarsi alle<br />
sentenze definitive della Corte<br />
nelle controversie nelle quali<br />
sono parti.<br />
2. La sentenza definitiva della<br />
Corte è trasmessa al Comitato<br />
dei Ministri che ne asorveglia<br />
l’esecuzione”.<br />
62. La ricorrente invita la Corte<br />
a indicare le misure che lo<br />
Stato dovrà adottare per eliminare<br />
ogni conseguenza pregiudizievole<br />
derivante dalla<br />
violazione e per ovviare alle<br />
carenze della legge regionale<br />
contestata. Ricorda che, nonostante<br />
l’emanazione di una<br />
prima sentenza, nel 2001, che,<br />
nelle sue conclusioni riconosceva<br />
una violazione dell’articolo<br />
11 della Convenzione, la<br />
legge regionale delle Marche,<br />
incompatibile con i valori della<br />
Convenzione non è stata<br />
modificata.<br />
omissis<br />
64. La Corte ricorda che, nel<br />
quadro dell’esecuzione di una<br />
sentenza in applicazione dell’articolo<br />
46 della Convenzione,<br />
una sentenza che accerti<br />
una violazione comporta per<br />
lo Stato convenuto l’obbligo<br />
giuridico, in relazione a detta<br />
disposizione, di porre fine alla<br />
violazione e di rimuovere le<br />
conseguenze in modo da ripristinare,<br />
per quanto possibile,<br />
la situazione pre-esistente<br />
alla violazione. Se invece il<br />
diritto nazionale non permette,<br />
se non in modo imperfetto,<br />
di rimuovere le conseguenze<br />
della violazione, l’articolo<br />
41 autorizza la Corte ad<br />
accordare alla parte lesa, se<br />
del caso, la soddisfazione che<br />
essa reputa appropriata. Ne<br />
deriva in particolare che lo<br />
Stato convenuto, riconosciuto<br />
responsabile di una violazione<br />
della Convenzione o dei<br />
Suoi Protocolli, è tenuto non<br />
solo a versare agli interessati<br />
le somme accordate a titolo di<br />
equa soddisfazione, ma anche<br />
a scegliere, sotto il controllo<br />
del Comitato dei Ministri, le<br />
misure generali e/o, se del caso,<br />
individuali da adottare nel<br />
suo ordinamento giuridico interno<br />
allo scopo di porre fine<br />
alla violazione accertata dalla<br />
Corte e di annullarne per quanto<br />
possibile le conseguenze<br />
(Scozzari e Giunta c/Italia<br />
(GC), n. 39221/98 e 41963/98<br />
§ 249, Cedu 2000-VIII; Pisano<br />
c/Italia (radiata dal ruolo)<br />
(GC), n. 36732/97, § 43, 24<br />
ottobre 2002).<br />
65. Inoltre, dalla Convenzione,<br />
e in particolare dal suo articolo<br />
1, risulta che gli Stati contraenti,<br />
nel ratificare la Convenzione,<br />
si sono impegnati a<br />
far sì che il loro diritto interno<br />
sia con essa compatibile. Di<br />
conseguenza, spetta allo Stato<br />
convenuto eliminare, nel<br />
suo ordine giuridico interno,<br />
ogni eventuale ostacolo a un<br />
ripristino adeguato della situazione<br />
del ricorrente (Mae-<br />
per questi motivi,<br />
la Corte<br />
1. Dichiara, all’unanimità, il ricorso<br />
ricevibile;<br />
2. Dichiara, all’unanimità, che<br />
l’articolo 14 della Convenzione,<br />
in combinato disposto con<br />
l’articolo 11, è applicabile al<br />
caso di specie;<br />
3. Dichiara, con se voti contro<br />
uno, che vi è stata violazione<br />
dell’articolo 14 della Convenzione<br />
in combinato disposto<br />
con l’articolo 11;<br />
4. Dichiara, all’unanimità, che<br />
non è necessario esaminare<br />
se vi sia stata violazione dell’articolo<br />
11 considerate isolatamente<br />
e dell’articolo 13<br />
della Convenzione;<br />
5. Dichiara, all’unanimità, che<br />
la constatazione di una violazione<br />
costituisce in sé un’equa<br />
soddisfazione sufficiente per<br />
il danno morale.<br />
6. Dichiara, all’unanimità,<br />
a) che lo Stato convenuto deve<br />
versare alla ricorrente, nel<br />
termine di tre mesi a decorrere<br />
dal giorno in cui la sentenza<br />
sarà diventata definitiva, ai<br />
sensi dell’articolo 44 § 2 5.000<br />
EUR (cinquemila Euro) per<br />
spese legali, più ogni importo<br />
che possa essere dovuto a titolo<br />
d’imposta;<br />
b) che, dalla scadenza del termine<br />
suddetto e fino al versamento,<br />
detto importo dovrà<br />
essere maggiorato di un interesse<br />
semplice ad un tasso<br />
uguale al tasso d’interesse<br />
marginale praticato dalla Banca<br />
centrale europea, applicabile<br />
durante questo periodo,<br />
maggiorato di tre punti percentuali.<br />
7. Rigetta la richiesta di equa<br />
soddisfazione per la parte eccedente.<br />
<strong>rassegna</strong> stampa<br />
numero 17-18 / 2007<br />
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