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assegna stampa<br />
distinzione è discriminatoria<br />
se manca giustificazione obiettiva<br />
e ragionevole. L’esistenza<br />
di una tale giustificazione è valutata<br />
alla luce dei principi che,<br />
di norma, prevalgono nelle società<br />
democratiche. Una differenza<br />
di trattamento nell’esercizio<br />
di un diritto enunciato<br />
dalla Convenzione non deve<br />
soltanto perseguire uno scopo<br />
legittimo: l’articolo 14 è<br />
violato anche quando manca<br />
un “ragionevole rapporto di<br />
proporzionalità tra i mezzi impiegati<br />
e l’obiettivo perseguito”<br />
(vedi, per esempio, Petrovic<br />
cit., p. 586, § 30, e Lithgow<br />
e altri c/ Regno Unito, sentenza<br />
8 luglio 1986, Serie A<br />
n.102, pp. 66-67, §<br />
77).<br />
omissis<br />
II. Sulla questione se<br />
vi è stata differenza di<br />
trattamento tra persone<br />
che si trovano in<br />
situazioni simili.<br />
48. La Corte osserva<br />
che ai fini del paragrafo<br />
5 dell’articolo 7-<br />
bis ante della Legge<br />
Regionale 23 giugno<br />
1978, n, 75, come<br />
modificato dalla Legge<br />
Regionale 2000/1,<br />
per tutte le nomine di<br />
cui al comma 1, i candidati<br />
devono dichiarare<br />
la loro eventuale<br />
appartenenza a società<br />
massoniche o<br />
comunque a carattere<br />
segreto. La mancata<br />
dichiarazione costituisce<br />
condizione ostativa<br />
alla nomina.<br />
49, Dunque, la disposizione in<br />
questione distingue tra le società<br />
segrete e le società massoniche,<br />
la cui appartenenza<br />
deve essere dichiarata, e tutte<br />
le altre associazioni. I membri<br />
di tutte le altre associazioni sono<br />
infatti esonerati da qualsiasi<br />
obbligo di allegare alla propria<br />
candidatura la dichiarazione di<br />
cui al citato paragrafo 5 dell’articolo<br />
7-bis ante e, di conseguenza,<br />
non possono incorrere<br />
nella sanzione prevista<br />
in caso di omissione.<br />
50. Esiste quindi una differenza<br />
di trattamento tra i membri<br />
dell’associazione ricorrente e<br />
i membri di tutte le altre associazioni<br />
non segrete per quanto<br />
concerne l’obbligo introdotto<br />
dalla legge Regionale<br />
2000/1 di dichiararne l’appartenenza.<br />
III. Sulla questione se esiste<br />
una giustificazione obiettiva e<br />
ragionevole<br />
51. Nella sua sentenza Grande<br />
Oriente d’Italia di Palazzo Giustiniani,<br />
la Corte ha ritenuto<br />
che il divieto di nominare Liberi<br />
Muratori alle cariche pubbliche,<br />
introdotto per “rassicurare”<br />
l’opinione pubblica in<br />
un momento in cui era messo<br />
fortemente in questione il loro<br />
ruolo nella vita del Paese, perseguiva<br />
gli obiettivi legittimi<br />
della protezione della sicurezza<br />
nazionale e dell’ordine (vedi<br />
sentenza citata, § 21). Ora,<br />
la Corte non può sottoscrivere<br />
la tesi della ricorrente secondo<br />
la quale questi imperativi,<br />
validi nel 1996, non esistevano<br />
più nel 2000. Sotto<br />
questo aspetto, la Corte si limita<br />
a osservare che ripercussioni<br />
sociali di vasta portata,<br />
come quelle legate alle attività<br />
delle logge massoniche “deviate”,<br />
non possono scomparire<br />
rapidamente o per il semplice<br />
motivo che, per alcuni anni,<br />
nessun membro della Massoneria<br />
è stato accusato di<br />
gravissimi reati.<br />
52. Questa conclusione dispensa<br />
la Corte dall’accertare<br />
se la misura contestata perseguiva<br />
anche, come vuole il Governo,<br />
l’obiettivo della protezione<br />
dei diritti altrui.<br />
53. La Corte ricorda inoltre<br />
che, dalla prospettiva dell’articolo<br />
11 della Convenzione<br />
considerato isolatamente, aveva<br />
concluso che il divieto di<br />
nominare Liberi Muratori a determinate<br />
cariche di competenza<br />
regionale non era “necessario<br />
in una società democratica”.<br />
Aveva osservato che<br />
era ingiustificato penalizzare<br />
una persona per la sua appartenenza<br />
a un’associazione,<br />
quando tale fatto non era, di<br />
per sé, giuridicamente sanzionabile<br />
(Grande Oriente d’Italia<br />
di Palazzo Giustiniani citata, §<br />
26),<br />
54. Il caso di specie si differenzia<br />
dal primo caso Grande<br />
Oriente d’Italia di Palazzo Giustiniani<br />
in quanto, secondo la<br />
legge del Friuli-Venezia Giulia<br />
l’appartenenza alla Massoneria<br />
non comporta l’esclusione<br />
automatica dalla<br />
nomina a una delle cariche in<br />
questione. Ai sensi della legge<br />
Regionale 2000/1, il candidato<br />
a una di queste cariche<br />
ha semplicemente l’obbligo di<br />
dichiarare un’eventuale appartenenza<br />
a società massoniche.<br />
Come ha precisato il<br />
Governo, spetterà in seguito<br />
all’amministrazione pubblica<br />
stabilire, nell’esercizio del suo<br />
potere discrezionale di valutazione,<br />
se il legame tra il<br />
candidato e la loggia, eventualmente<br />
in combinazione<br />
con altri elementi, può contribuire<br />
alla decisione di<br />
escluderlo (paragrafo 37 sopra).<br />
Il fatto che il rigetto, della<br />
candidatura di un massone<br />
non è automatico è dimostrato<br />
dalla circostanza, riferita<br />
dalla Regione Friuli Venezia<br />
Giulia e non contestata<br />
dalla ricorrente, che l’unico<br />
candidato che aveva<br />
dichiarato di appartenere<br />
a una loggia era<br />
stato scelto dal Consiglio<br />
Regionale per assolvere<br />
le funzioni di consigliere<br />
d’amministrazione di una<br />
società a partecipazione<br />
regionale (paragrafo 10<br />
sopra).<br />
55. Tuttavia, ad avviso<br />
della Corte, queste considerazioni,<br />
che potrebbero<br />
essere pertinenti<br />
sotto il profilo dell’articolo<br />
11 considerato isolatamente,<br />
perdono parte<br />
della loro importanza<br />
quando il caso, come<br />
quello di specie, è esaminato<br />
dalla visuale della<br />
clausola di non-discriminazione.<br />
In effetti, la<br />
Corte ritiene che l’appartenenza<br />
a numerose altre<br />
associazioni non segrete<br />
potrebbe costituire un problema<br />
per la protezione della<br />
sicurezza nazionale e per la difesa<br />
dell’ordine pubblico<br />
quando i loro membri sono<br />
chiamati ad assolvere funzioni<br />
pubbliche. Potrebbe essere<br />
il caso, per esempio, di partiti<br />
politici o di gruppi che propugnano<br />
idee razziste o xenofobe,<br />
come ha sottolineato<br />
la ricorrente (paragrafo 27 sopra),<br />
o di sette o associazioni<br />
che hanno un’<strong>org</strong>anizzazione<br />
interna di tipo militare o instaurano<br />
tra i loro membri un<br />
legame di solidarietà rigido e<br />
36<br />
numero 17-18 / 2007