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STRUMENTI PER IL CICLO DELLA REGOLAZIONE - Governo Italiano

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Strumenti per il ciclo della regolazione<br />

modificazioni proposte durante il percorso di un provvedimento: come agire in presenza di emendamenti,<br />

in sede di approvazione dell’articolato Ne va analizzato l’impatto Vanno distinti gli emendamenti<br />

governativi che, secondo una certa interpretazione dottrinale, potrebbero rientrare nelle fattispecie<br />

espressamente previste dal Dpcm n. 170/2008, dagli emendamenti dell’organo legislativo, che<br />

potrebbero invece essere assimilati alla normale produzione legislativa.<br />

Poiché, come si avrà modo di ribadire nel corso del Manuale, non è possibile fare l’AIR su tutti gli atti<br />

normativi, sarebbe auspicabile dettare criteri di efficienza ed efficacia per decidere la collocazione<br />

dell’AIR. Una delle possibili opzioni potrebbe essere quella di effettuare l’AIR a cascata lungo la filiera<br />

istituzionale, consentendo trasferendo il know-how accumulato nei vari passaggi. Oppure si potrebbe<br />

concentrare l’analisi su quegli atti che, ponendosi al livello dell’attuazione, impattano direttamente sui<br />

soggetti destinatari della regolazione.<br />

Prospetto 1-2– La regolazione multilivello (ascendente): cosa dicono le norme<br />

Dal livello nazionale a quello europeo<br />

La partecipazione dello Stato alla formazione delle politiche comunitarie comporta che esso prenda parte<br />

alla valutazione dell’impatto di tali politiche in genere e specialmente sul territorio nazionale. Questo<br />

principio è sancito dal D. lgs. 30 luglio 1999, n. 303, che specifica, all’art. 6, che il Dagl, in collaborazione<br />

con il Dipartimento delle politiche comunitarie, assicura «l’esame preliminare della situazione normativa<br />

ed economica interna e la valutazione delle conseguenze dell’introduzione di norme comunitarie<br />

sull’assetto interno». Quanto alla partecipazione del Parlamento, è la L. 2005, n. 11 a dettare le “Norme<br />

generali sulla partecipazione dell’Italia al processo normativo dell’Unione Europea e sulle procedure di<br />

esecuzione degli obblighi comunitari”. In questo caso, all’art. 3, si fa riferimento non soltanto alla<br />

formulazione dei progetti di atti comunitari e dell’UE, ma anche agli «atti preordinati» a questo fine.<br />

Dal livello regionale a quello europeo<br />

Anche le regioni partecipano alla formazione della normativa comunitaria negli ambiti di loro competenza.<br />

La legge nazionale di riferimento è la L. 4 febbraio 2005, n. 11, che disciplina le norme per la<br />

partecipazione dell’Italia al processo normativo dell’UE e per l’esecuzione degli obblighi comunitari e in<br />

particolare l’art. 5, nel quale si specifica che il Presidente del Consiglio dei ministri, o il Ministro per le<br />

politiche comunitarie, devono trasmettere a regioni ed enti locali i progetti di atti comunitari e dell’UE e<br />

gli atti preordinati alla loro formulazione, attraverso la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle<br />

Province autonome o la Conferenza dei Presidenti delle assemblee, delle Regioni e delle Province<br />

autonome, garantendo loro un’informazione dettagliata e tempestiva, affinché possano trasmettere<br />

osservazioni sui testi, entro 20 giorni dal ricevimento.<br />

Gli articoli dal 3 al 7 sono dedicati proprio alla fase ascendente della normazione comunitaria. Essi<br />

prevedono che tutti i progetti di atti dell'Unione Europea, i relativi documenti preparatori (ivi inclusi i libri<br />

bianchi, i libri verdi e le comunicazioni), vengano trasmessi dal <strong>Governo</strong> alle Camere per l'assegnazione<br />

alle commissioni parlamentari competenti, alle regioni e province autonome e agli enti locali se<br />

riguardano materie di loro competenza. La partecipazione regionale alla formazione del diritto<br />

comunitario si realizza inoltre mediante il coinvolgimento dei rappresentanti regionali e delle province<br />

autonome ai tavoli di coordinamento nazionali dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, per la<br />

definizione della posizione italiana in sede comunitaria, d’intesa con i ministri competenti (L. 11/2005,<br />

art. 5, comma 7).<br />

Al di là di specifiche disposizioni regionali, la legge comunitaria regionale viene adottata nel modo<br />

seguente: entro una certa data di ogni anno, la Giunta presenta al Consiglio regionale il progetto di legge<br />

comunitaria, che va approvato entro un certo termine e deve portare l'intestazione di "legge comunitaria<br />

regionale" e indicare l'anno di riferimento.<br />

Il testo della legge comunitaria regionale viene trasmesso, per conoscenza, al <strong>Governo</strong> e viene<br />

accompagnato da una relazione sullo stato di attuazione del diritto comunitario nell'ordinamento<br />

regionale, contenente in particolare l’elenco delle direttive già acquisite.<br />

Molte regioni hanno adottato specifiche leggi per la disciplina della fase ascendente della regolazione<br />

multilivello. Le opzioni messe in campo dalle regioni in tema di attribuzione delle specifiche responsabilità<br />

tra Giunta e Consiglio regionale sono differenti: Puglia e Toscana hanno affidato a una delibera del<br />

Consiglio regionale, su proposta della Giunta, l’adozione delle proposte di un atto comunitario. Emilia<br />

Romagna e Marche ne definiscono i contenuti di concerto fra Giunta e Consiglio; in Veneto è il Consiglio a<br />

formulare opinioni e proposte alla Giunta; in Campania e Molise si tratta di una competenza della Giunta;<br />

mentre il Friuli Venezia Giulia non specifica chi sia deputato, fra Giunta e Consiglio, a rappresentare la<br />

Regione nella trasmissione delle proposte di normazione europea.<br />

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