Pubblicazione anno 2008 - UIL
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DIRIGENZA (1° BIENNIO)<br />
sto ai sensi del comma 3, il dirigente sia<br />
dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere<br />
qualsiasi proficuo lavoro, l’Amministrazione<br />
può procedere, salvo quanto previsto<br />
dal successivo comma 5, alla risoluzione del<br />
rapporto corrispondendo al dipendente l’indennità<br />
sostitutiva del preavviso.<br />
5. I periodi di assenza per malattia, salvo<br />
quelli previsti dal comma 2 del presente articolo,<br />
non interrompono la maturazione dell’anzianità<br />
di servizio a tutti gli effetti.<br />
6. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di<br />
legge a tutela degli affetti da TBC, nonché<br />
quanto previsto dalla legge 26 giugno 1990,<br />
n. 162 e dal D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.<br />
7. Il trattamento economico spettante al dirigente,<br />
nel caso di assenza per malattia nel<br />
triennio di cui al comma 1, è il seguente:<br />
a) intera retribuzione mensile, ivi compresa la<br />
retribuzione di posizione, per i primi nove<br />
mesi di assenza.<br />
b) 90% della retribuzione di cui alla lett. a)<br />
per i successivi 3 mesi di assenza;<br />
c) 50% della retribuzione di cui alla lett. a)<br />
per gli ulteriori 6 mesi del periodo di conservazione<br />
del posto previsto nel comma 1.<br />
La retribuzione di risultato è attribuibile nella<br />
misura in cui l’attività svolta risulti comunque<br />
valutabile a tal fine.<br />
8. In caso di gravi patologie che richiedano<br />
terapie temporaneamente e/o parzialmente<br />
invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni<br />
di assenza per malattia, di cui ai commi 1<br />
e 7 del presente articolo, oltre ai giorni di<br />
ricovero ospedaliero o di day hospital anche<br />
quelli di assenza dovuti agli effetti delle terapie<br />
certificate. Pertanto per i giorni anzidetti<br />
di assenza spetta l’intera retribuzione, compresa<br />
quella di posizione.<br />
9. Il dirigente si attiene, in occasione delle<br />
proprie assenze per malattia, alle norme di<br />
comportamento che regolano la materia, in<br />
particolare provvedendo alla tempestiva<br />
comunicazione all’Amministrazione dello<br />
stato di infermità e del luogo di dimora e alla<br />
produzione della certificazione eventualmente<br />
necessaria.<br />
10. Nel caso in cui l’infermità derivante da<br />
infortunio non sul lavoro sia ascrivibile a<br />
responsabilità di terzi, il dirigente è tenuto a<br />
dare comunicazione di tale circostanza<br />
all’Amministrazione, ai fini della rivalsa da<br />
parte di quest’ultima verso il terzo responsabile<br />
per la parte corrispondente alle retribuzioni<br />
erogate durante il periodo di assenza ai<br />
sensi del comma 7 e agli oneri riflessi relativi.<br />
11. Nel caso di cui al comma precedente, il<br />
risarcimento del d<strong>anno</strong> da mancato guadagno<br />
effettivamente liquidato da parte del terzo<br />
responsabile qualora comprensivo anche<br />
della normale retribuzione è versato dal<br />
dipendente all’Amministrazione fino a concorrenza<br />
di quanto dalla stessa erogato durante<br />
il periodo di assenza ai sensi del comma 7,<br />
lettere a), b) e c), compresi gli oneri riflessi<br />
inerenti, comunque nei limiti di quanto disposto<br />
dal giudice. La presente disposizione non<br />
pregiudica l’esercizio, da parte dell’Amministrazione,<br />
di eventuali azioni dirette nei confronti<br />
del terzo responsabile.<br />
ART. 21<br />
INFORTUNI SUL LAVORO<br />
E MALATTIE DOVUTE<br />
A CAUSA DI SERVIZIO<br />
1. In caso di assenza per invalidità temporanea<br />
dovuta ad infortunio sul lavoro, il dirigente<br />
ha diritto alla conservazione del posto<br />
fino alla guarigione clinica. Per l’intero periodo<br />
al dirigente spetta l’intera retribuzione<br />
comprensiva della retribuzione di posizione<br />
fissa e variabile.<br />
2. Fuori dei casi previsti nel comma 1, se l’assenza<br />
è dovuta a malattia riconosciuta dipendente<br />
da causa di servizio, al dirigente spetta<br />
l’intera retribuzione comprensiva della retribuzione<br />
di posizione fissa e variabile, fino<br />
alla guarigione clinica.<br />
3. Decorso il periodo massimo di conservazione<br />
del posto di cui all’art. 20, commi 1 e 2,<br />
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