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Pubblicazione anno 2008 - UIL

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FONDO PER LA PRODUTTIVITA’ COLLETTIVA ED INDIVIDUALE<br />

A) COSTITUZIONE<br />

Sin dalla sua istituzione il “fondo per la produttività collettiva e individuale”<br />

(comma 2, lettera e, art. 43 CCNL 7 Ottobre 1996) è costituito dalla differenza tra<br />

l’importo complessivo dell’intero fondo del salario accessorio di ciascun Ente e le<br />

somme effettivamente utilizzate per finanziare gli istituti di cui ai fondi precedenti<br />

(straordinario, indennità varie, indennità di Ente, indennità di posizione).<br />

Il presente CCNL prevede espressamente i seguenti incrementi del fondo<br />

per la produttività:<br />

a) con decorrenza dal 1° Gennaio 2003:<br />

- lo 0,29% della massa salariale 2001;<br />

b) con decorrenza dal 31 Dicembre 2005:<br />

- lo 0,50% della massa salariale 2003;<br />

- le eventuali risorse non utilizzate per le progressioni di cui<br />

agli artt. 53 e 54 pari allo 0,20% della massa salariale 2003.<br />

B) UTILIZZO<br />

Il fondo per la produttività collettiva e individuale viene utilizzato per<br />

finanziare i seguenti istituti contrattuali:<br />

Gradoni<br />

Le progressioni economiche (gradoni) di cui all’art. 53 del precedente<br />

CCNL continuano ad essere finanziate con il fondo della produttività collettiva ed<br />

individuale entro il limite delle risorse stabilito in sede di contrattazione integrativa<br />

di Ente.<br />

Al riguardo il nuovo CCNL:<br />

a) conferma inequivocabilmente che anche il personale delle ex qualifiche<br />

del ruolo ad esaurimento (direttori di divisione e ispettori generali) di cui<br />

all’art. 15 della legge 88/1989, è destinatario dell’applicazione dell’art.<br />

53 del CCNL 21 Febbraio 2002;<br />

b) riconduce da cinque a quattro gli anni di permanenza nel livello apicale<br />

o nella posizione economica inferiore richiesti per la partecipazione alle<br />

selezioni per l’attribuzione dei gradoni; considera inoltre del 20% delle<br />

eventuali anzianità di servizio eccedenti quelle necessarie per la partecipazione<br />

alle selezioni (art. 7).<br />

Esempio: un dipendente CTER al V livello da dieci anni vincitore della<br />

selezione art. 54 (dove sono richiesti cinque anni di anzianità) viene<br />

inquadrato al IV livello con il riconoscimento di un <strong>anno</strong> di anzianità<br />

pari al 20% dell’anzianità eccedente quella richiesta (10 anni maturati<br />

– 5 anni richiesti = 5 anni eccedenti per 20% = 1 <strong>anno</strong> anzianità riconosciuta)<br />

in applicazione dell’art. 7 comma 2 del nuovo CCNL. Di conseguenza<br />

dopo tre anni di permanenza nel livello apicale (IV CTER), il<br />

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