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Pubblicazione anno 2008 - UIL

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PERIODO DI PROVA<br />

Con il presente contratto è stata unificata per tutti i profili e livelli la durata<br />

del periodo di prova fissata in tre mesi ed è stato confermato il dimezzamento<br />

del periodo di prova (45 giorni) per il personale in servizio nello stesso Ente con<br />

contratto a tempo determinato con almeno un <strong>anno</strong> di anzianità, che senza interruzione,<br />

in quanto vincitore di concorso, viene assunto a tempo indeterminato nel<br />

medesimo profilo.<br />

ASPETTATIVA<br />

Il presente contratto, ad integrazione della norma precedente, consente al<br />

dipendente in servizio presso un Ente di ricerca con contratto a tempo indeterminato,<br />

vincitore di concorso presso un altro Ente o Amministrazione italiana o<br />

dell’Unione Europea, la possibilità di ottenere l’aspettativa (senza assegni) per un<br />

periodo non inferiore (quindi potrebbe essere anche superiore) alla durata del<br />

periodo di prova (da sostenere nella nuova Amministrazione) e, qualora quest’ultimo<br />

non previsto per un periodo di sei mesi.<br />

Si risolver<strong>anno</strong> così problemi del passato che h<strong>anno</strong> visto ad esempio,<br />

ricercatori CNR, vincitori di concorsi presso Università straniere (Parigi), dove<br />

non essendo previsto alcun periodo di prova h<strong>anno</strong> dovuto subito scegliere se<br />

dimettersi dal CNR o rinunciare al posto vinto.<br />

BUONO PASTO<br />

L’art. 41 consente alle parti, Enti e OO.SS., in sede di contrattazione integrativa<br />

di Ente, la possibilità di portare il valore del buono pasto fino al valore<br />

massimo di 7,00 euro, facendo ovviamente salve le situazioni di miglior favore.<br />

L’eventuale incremento potrà essere posto a carico dei bilanci dei singoli Enti<br />

senza gravare sui fondi del salario accessorio.<br />

PERSONALE A TEMPO DETERMINATO<br />

A) DURATA CONTRATTO<br />

Il primo comma dell’art. 5 introduce un elemento innovativo che fissando<br />

in cinque anni la durata massima del rinnovo consentirebbe, di fatto, di avere<br />

contratti a tempo determinato, a carico dei bilanci degli Enti, della durata complessiva<br />

e continuativa di dieci anni (contratto quinquennale più cinque anni di<br />

rinnovo).<br />

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