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Pubblicazione anno 2008 - UIL

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D.Lgs. 165/01<br />

è autorizzato a ripartire, con propri decreti,<br />

le somme destinate a ciascun comparto<br />

mediante assegnazione diretta a favore dei<br />

competenti capitoli di bilancio, anche di<br />

nuova istituzione per il personale dell’amministrazione<br />

statale, ovvero mediante trasferimento<br />

ai bilanci delle amministrazioni<br />

autonome e degli enti in favore dei quali sia<br />

previsto l’apporto finanziario dello Stato a<br />

copertura dei relativi oneri. Per le amministrazioni<br />

diverse dalle amministrazioni<br />

dello Stato e per gli altri enti cui si applica<br />

il presente decreto, l’autorizzazione di spesa<br />

relativa al rinnovo dei contratti collettivi è<br />

disposta nelle stesse forme con cui vengono<br />

approvati i bilanci, con distinta indicazione<br />

dei mezzi di copertura.<br />

5. Le somme provenienti dai trasferimenti<br />

di cui al comma 4 devono trovare specifica<br />

allocazione nelle entrate dei bilanci delle<br />

amministrazioni ed enti beneficiari, per<br />

essere assegnate ai pertinenti capitoli di<br />

spesa dei medesimi bilanci. I relativi stanziamenti<br />

sia in entrata che in uscita non possono<br />

essere incrementati se non con apposita<br />

autorizzazione legislativa.<br />

6. Il controllo sulla compatibilità dei costi<br />

della contrattazione collettiva integrativa<br />

con i vincoli di bilancio ai sensi dell’articolo<br />

40, comma 3, è effettuato dal collegio dei<br />

revisori dei conti ovvero, laddove tale organo<br />

non sia previsto, dai nuclei di valutazione<br />

o dai servizi di controllo interno ai sensi<br />

del D.Lgs 30 luglio 1999, n. 286.<br />

7. Ferme restando le disposizioni di cui al<br />

titolo V del presente decreto, la Corte dei<br />

conti, anche nelle sue articolazioni regionali<br />

di controllo, verifica periodicamente gli<br />

andamenti della spesa per il personale delle<br />

pubbliche amministrazioni, utilizzando, per<br />

ciascun comparto, insiemi significativi di<br />

amministrazioni. A tal fine, la Corte dei<br />

conti può avvalersi, oltre che dei servizi di<br />

controllo interno o nuclei di valutazione, di<br />

esperti designati a sua richiesta da amministrazioni<br />

ed enti pubblici.<br />

49. Interpretazione autentica<br />

dei contratti collettivi.<br />

(Art. 53 del D.Lgs n. 29 del 1993, come<br />

sostituito dall’art. 24 del D.Lgs n. 546 del<br />

1993 e successivamente modificato dall’art.<br />

43, comma 1 del D.Lgs n. 80 del 1998)<br />

1. Quando insorgano controversie sull’interpretazione<br />

dei contratti collettivi, le parti<br />

che li h<strong>anno</strong> sottoscritti si incontrano per<br />

definire consensualmente il significato della<br />

clausola controversa. L’eventuale accordo,<br />

stipulato con le procedure di cui all’articolo<br />

47, sostituisce la clausola in questione sin<br />

dall’inizio della vigenza del contratto (98) .<br />

50. Aspettative e permessi sindacali.<br />

(Art. 54, commi da 1 a 3 e 5 del D.Lgs n. 29<br />

del 1993, come modificati prima dall’art. 20<br />

del D.Lgs n. 470 del 1993 poi dall’art. 2 del<br />

decreto legge n. 254 del 1996, convertito<br />

con modificazioni dalla legge n. 365 del<br />

1996, e, infine, dall’art. 44, comma 5 del<br />

D.Lgs n. 80 del 1998)<br />

1. Al fine del contenimento, della trasparenza<br />

e della razionalizzazione delle aspettative<br />

e dei permessi sindacali nel settore pubblico,<br />

la contrattazione collettiva ne determina<br />

i limiti massimi in un apposito accordo, tra<br />

l’ARAN e le confederazioni sindacali rappresentative<br />

ai sensi dell’articolo 43.<br />

2. La gestione dell’accordo di cui al comma<br />

1, ivi comprese le modalità di utilizzo e<br />

distribuzione delle aspettative e dei permessi<br />

sindacali tra le confederazioni e le orga-<br />

(98) La Corte costituzionale, con ordinanza 3 22<br />

luglio 2003, n. 268 (Gazz. Uff. 30 luglio 2003, n. 30,<br />

1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inam<br />

missibilità della questione di legittimità del combina<br />

to disposto degli artt. 64, comma 2, e 49 sollevata in<br />

riferimento agli articoli 24 e 39 della Costituzione.<br />

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