Pubblicazione anno 2008 - UIL
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D.Lgs. 165/01<br />
è autorizzato a ripartire, con propri decreti,<br />
le somme destinate a ciascun comparto<br />
mediante assegnazione diretta a favore dei<br />
competenti capitoli di bilancio, anche di<br />
nuova istituzione per il personale dell’amministrazione<br />
statale, ovvero mediante trasferimento<br />
ai bilanci delle amministrazioni<br />
autonome e degli enti in favore dei quali sia<br />
previsto l’apporto finanziario dello Stato a<br />
copertura dei relativi oneri. Per le amministrazioni<br />
diverse dalle amministrazioni<br />
dello Stato e per gli altri enti cui si applica<br />
il presente decreto, l’autorizzazione di spesa<br />
relativa al rinnovo dei contratti collettivi è<br />
disposta nelle stesse forme con cui vengono<br />
approvati i bilanci, con distinta indicazione<br />
dei mezzi di copertura.<br />
5. Le somme provenienti dai trasferimenti<br />
di cui al comma 4 devono trovare specifica<br />
allocazione nelle entrate dei bilanci delle<br />
amministrazioni ed enti beneficiari, per<br />
essere assegnate ai pertinenti capitoli di<br />
spesa dei medesimi bilanci. I relativi stanziamenti<br />
sia in entrata che in uscita non possono<br />
essere incrementati se non con apposita<br />
autorizzazione legislativa.<br />
6. Il controllo sulla compatibilità dei costi<br />
della contrattazione collettiva integrativa<br />
con i vincoli di bilancio ai sensi dell’articolo<br />
40, comma 3, è effettuato dal collegio dei<br />
revisori dei conti ovvero, laddove tale organo<br />
non sia previsto, dai nuclei di valutazione<br />
o dai servizi di controllo interno ai sensi<br />
del D.Lgs 30 luglio 1999, n. 286.<br />
7. Ferme restando le disposizioni di cui al<br />
titolo V del presente decreto, la Corte dei<br />
conti, anche nelle sue articolazioni regionali<br />
di controllo, verifica periodicamente gli<br />
andamenti della spesa per il personale delle<br />
pubbliche amministrazioni, utilizzando, per<br />
ciascun comparto, insiemi significativi di<br />
amministrazioni. A tal fine, la Corte dei<br />
conti può avvalersi, oltre che dei servizi di<br />
controllo interno o nuclei di valutazione, di<br />
esperti designati a sua richiesta da amministrazioni<br />
ed enti pubblici.<br />
49. Interpretazione autentica<br />
dei contratti collettivi.<br />
(Art. 53 del D.Lgs n. 29 del 1993, come<br />
sostituito dall’art. 24 del D.Lgs n. 546 del<br />
1993 e successivamente modificato dall’art.<br />
43, comma 1 del D.Lgs n. 80 del 1998)<br />
1. Quando insorgano controversie sull’interpretazione<br />
dei contratti collettivi, le parti<br />
che li h<strong>anno</strong> sottoscritti si incontrano per<br />
definire consensualmente il significato della<br />
clausola controversa. L’eventuale accordo,<br />
stipulato con le procedure di cui all’articolo<br />
47, sostituisce la clausola in questione sin<br />
dall’inizio della vigenza del contratto (98) .<br />
50. Aspettative e permessi sindacali.<br />
(Art. 54, commi da 1 a 3 e 5 del D.Lgs n. 29<br />
del 1993, come modificati prima dall’art. 20<br />
del D.Lgs n. 470 del 1993 poi dall’art. 2 del<br />
decreto legge n. 254 del 1996, convertito<br />
con modificazioni dalla legge n. 365 del<br />
1996, e, infine, dall’art. 44, comma 5 del<br />
D.Lgs n. 80 del 1998)<br />
1. Al fine del contenimento, della trasparenza<br />
e della razionalizzazione delle aspettative<br />
e dei permessi sindacali nel settore pubblico,<br />
la contrattazione collettiva ne determina<br />
i limiti massimi in un apposito accordo, tra<br />
l’ARAN e le confederazioni sindacali rappresentative<br />
ai sensi dell’articolo 43.<br />
2. La gestione dell’accordo di cui al comma<br />
1, ivi comprese le modalità di utilizzo e<br />
distribuzione delle aspettative e dei permessi<br />
sindacali tra le confederazioni e le orga-<br />
(98) La Corte costituzionale, con ordinanza 3 22<br />
luglio 2003, n. 268 (Gazz. Uff. 30 luglio 2003, n. 30,<br />
1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inam<br />
missibilità della questione di legittimità del combina<br />
to disposto degli artt. 64, comma 2, e 49 sollevata in<br />
riferimento agli articoli 24 e 39 della Costituzione.<br />
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