07.01.2015 Views

Pubblicazione anno 2008 - UIL

Pubblicazione anno 2008 - UIL

Pubblicazione anno 2008 - UIL

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

D.Lgs. 165/01<br />

40-bis. Compatibilità della spesa<br />

in materia di contrattazione integrativa.<br />

1. Per le amministrazioni pubbliche indicate<br />

all’articolo 1, comma 2, i comitati di settore<br />

ed il Governo procedono a verifiche congiunte<br />

in merito alle implicazioni finanziarie<br />

complessive della contrattazione integrativa<br />

di comparto definendo metodologie e criteri<br />

di riscontro anche a campione sui contratti<br />

integrativi delle singole amministrazioni.<br />

Resta fermo quanto previsto dall’articolo 39,<br />

comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997,<br />

n. 449, e successive modificazioni.<br />

2. Gli organi di controllo interno indicati<br />

all’articolo 48, comma 6, inviano annualmente<br />

specifiche informazioni sui costi<br />

della contrattazione integrativa al Ministero<br />

dell’economia e delle finanze, che predispone,<br />

allo scopo, uno specifico modello di<br />

rilevazione, d’intesa con la Presidenza del<br />

Consiglio dei ministri - Dipartimento della<br />

funzione pubblica.<br />

3. In relazione a quanto previsto dai commi<br />

1 e 2, qualora dai contratti integrativi derivino<br />

costi non compatibili con i rispettivi vincoli<br />

di bilancio delle amministrazioni, si<br />

applicano le disposizioni di cui all’articolo<br />

40, comma 3 (90) .<br />

4. Tra gli enti pubblici non economici di cui<br />

all’articolo 39, comma 3-ter, della legge 27<br />

dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni,<br />

si intendono ricompresi anche quelli<br />

di cui all’articolo 70, comma 4, del presente<br />

decreto legislativo (91) .<br />

41. Poteri di indirizzo<br />

nei confronti dell’ARAN.<br />

(Art. 46 del D.Lgs n. 29 del 1993, come sostituito<br />

dall’art. 3 del D.Lgs. n. 396 del 1997 e<br />

successivamente modificato prima dall’art.<br />

44, comma 3 del D.Lgs. n. 80 del 1998 e poi<br />

dall’art. 55 del D.Lgs. n. 300 del 1999; Art.<br />

44, comma 8 del D.Lgs. n. 80 del 1998)<br />

1. Le pubbliche amministrazioni esercitano<br />

il potere di indirizzo nei confronti<br />

dell’ARAN e le altre competenze relative<br />

alle procedure di contrattazione collettiva<br />

nazionale attraverso le loro istanze associative<br />

o rappresentative, le quali d<strong>anno</strong> vita a<br />

tal fine a comitati di settore. Ciascun comitato<br />

di settore regola autonomamente le proprie<br />

modalità di funzionamento e di deliberazione.<br />

In ogni caso, le deliberazioni<br />

assunte in materia di indirizzo all’ARAN o<br />

di parere sull’ipotesi di accordo nell’àmbito<br />

della procedura di contrattazione collettiva<br />

di cui all’articolo 47, si considerano definitive<br />

e non richiedono ratifica da parte delle<br />

istanze associative o rappresentative delle<br />

pubbliche amministrazioni del comparto.<br />

2. Per le amministrazioni, le agenzie e le<br />

aziende autonome dello Stato, opera come<br />

comitato di settore il Presidente del<br />

Consiglio dei ministri tramite il Ministro<br />

per la funzione pubblica, di concerto con il<br />

Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione<br />

economica nonché, per il<br />

sistema scolastico, di concerto con il<br />

Ministro della pubblica istruzione e, per il<br />

comparto delle Agenzie fiscali, sentiti i<br />

direttori delle medesime (92) .<br />

3. Per le altre pubbliche amministrazioni, un<br />

comitato di settore per ciascun comparto di<br />

contrattazione collettiva viene costituito:<br />

a) nell’àmbito della Conferenza dei<br />

Presidenti delle regioni, per le amministrazioni<br />

regionali e per le amministrazioni del<br />

Servizio sanitario nazionale, e dell’Associazione<br />

nazionale dei comuni d’Italia -<br />

ANCI e dell’Unione delle province d’Italia<br />

- UPI e dell’Unioncamere, per gli enti locali<br />

rispettivamente rappresentati;<br />

b) nell’àmbito della Conferenza dei rettori,<br />

per le università;<br />

(90) Comma così sostituito dall’art. 14, L. 16 gen<br />

naio 2003, n. 3.<br />

(91) Articolo aggiunto dal comma 2 dell’art. 17, L.<br />

28 dicembre 2001, n. 448.<br />

(92) Comma così modificato dall’art. 3, D.Lgs. 3<br />

luglio 2003, n. 173.<br />

454

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!