In mancanza della consegna dell’attestazione, il contratto è assegnatoalla classe <strong>di</strong> merito 10 della “Tabella dei livelli <strong>di</strong> premio” riportatain premessa e C.U. 18.Il criterio <strong>di</strong> cui al comma precedente si applica anche nel caso incui l’attestazione si riferisca ad un contratto scaduto da più <strong>di</strong> 12 emeno <strong>di</strong> 5 anni. Tuttavia qualora il contraente presenti un attestatoscaduto da più <strong>di</strong> 12 e meno <strong>di</strong> 5 anni e <strong>di</strong>chiari ai sensi e per glieffetti degli artt. 1892 e 1893 cod. civ., <strong>di</strong> non aver circolatonel periodo <strong>di</strong> tempo successivo alla data <strong>di</strong> scadenza delprecedente contratto, il nuovo contratto è assegnato alla classe<strong>di</strong> merito <strong>di</strong> pertinenza tenendo conto delle in<strong>di</strong>cazioni risultantidall’attestazione.Qualora il proprietario del veicolo, sia persona <strong>di</strong>versa dalcontraente riportato sull’attestazione <strong>di</strong> rischio, e voglia u-sufruire dell’attestato stesso, dovrà fornire oltreall’attestazione <strong>di</strong> rischio anche copia della <strong>di</strong>chiarazionesostitutiva <strong>di</strong> atto <strong>di</strong> notorietà da cui si evinca che risultava essereproprietario del veicolo già dalla data <strong>di</strong> effetto dell’ultima annualitàassicurativa precedente(in caso contrario il contratto verràassegnato alla classe 6 (C.U. 14)).Qualora nel corso dell’ultima annualità assicurativa precedente,siano state effettuate variazioni del veicolo assicurato, il proprietariodovrà integrare la documentazione <strong>di</strong> cui sopra con una <strong>di</strong>chiarazioneche attesti che il contratto in<strong>di</strong>cato sull’attestato <strong>di</strong> rischio èstato sostituito per cambio del veicolo e che il veicolo precedenteera <strong>di</strong> sua proprietà(in caso contrario il contratto verrà assegnatoalla classe 6 (C.U. 14)).Le <strong>di</strong>sposizioni dei commi precedenti si applicano anche in presenza<strong>di</strong> attestato <strong>di</strong> rischio rilasciato da altra impresa, relativo ad un veicolocolpito da furto totale senza ritrovamento. Il contraente ètenuto a consegnare oltre all’attestato suddetto, copia delladenuncia <strong>di</strong> furto rilasciata dall’autorità competente e copiadel precedente contratto assicurativo.Nel caso in cui il contratto si riferisca a veicolo già assicurato perdurata inferiore all’anno, il contraente deve esibire il precedentecontratto temporaneo e il contratto è assegnato:- alla classe <strong>di</strong> merito 6 (C.U. 14) o,- alla classe <strong>di</strong> collocazione della colonna “0 sinistri negli ultimi 5anni”, qualora sul contratto temporaneo sia in<strong>di</strong>cata una classeC.U. <strong>di</strong>versa da 14.Qualora il contratto risulti scaduto da più <strong>di</strong> 12 mesi, si applica la<strong>di</strong>sposizione <strong>di</strong> cui al quinto comma.Se il precedente contratto <strong>di</strong> durata temporanea è stato stipulatocon forma Tariffaria “Franchigia”, il contratto è assegnato alla classe<strong>di</strong> merito 6 della “Tabella dei livelli <strong>di</strong> premio” riportata in Premessa(C.U. 14).Qualora l’attestato <strong>di</strong> rischio venga rilasciato per un veicolo sulquale sia stato esercitato il <strong>di</strong>ritto al riscatto seguito leasing o noleggioa lungo termine, il recupero della classe <strong>di</strong> merito a favoredell’effettivo utilizzatore del veicolo stesso potrà essere effettuatoqualora venga presentata la seguente documentazione:- attestato <strong>di</strong> rischio relativo all’ultima annualità effettivamenteconclusa;- copia del libretto <strong>di</strong> circolazione con avvenuta trascrizione delpassaggio <strong>di</strong> proprietà all’effettivo utilizzatore.Nel caso in cui l’effettivo utilizzatore sia persona <strong>di</strong>versa dal contraentein<strong>di</strong>cato sull’attestato <strong>di</strong> rischio oltre alla documentazione <strong>di</strong>cui al comma precedente, il contraente del precedente contrattoassicurativo, dovrà fornire adeguata <strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong> utilizzo in viacontinuativa del veicolo, da parte dell’effettivo utilizzatore.Qualora contestualmente all’esercizio <strong>di</strong> riscatto <strong>di</strong> cui al comma11, l’effettivo utilizzatore voglia assicurare un nuovo veicolo <strong>di</strong> suaproprietà in luogo del veicolo in<strong>di</strong>cato sull’attestato <strong>di</strong> rischio e oggetto<strong>di</strong> riscatto, il recupero della classe <strong>di</strong> merito è ammesso qualorala documentazione <strong>di</strong> cui ai commi 11 e 12 sia integrata del libretto<strong>di</strong> circolazione del nuovo veicolo.c) Veicolo assicurato con impresa posta in liquidazione coattaamministrativaNel caso in cui il contratto precedente sia stato stipulato per duratanon inferiore ad un anno presso un’impresa alla quale sia stata vietatal’assunzione <strong>di</strong> nuovi affari o che sia stata posta in liquidazionecoatta amministrativa, per l’assegnazione della classe <strong>di</strong> merito ilcontraente/proprietario, o il proprietario se persona <strong>di</strong>versadal contraente, deve provare <strong>di</strong> avere fatto richiestadell’attestazione all’Impresa o al commissario liquidatore e<strong>di</strong>chiarare, ai sensi degli artt. 1892 e 1893 cod. civ., gli elementiche sarebbero stati in<strong>di</strong>cati nell’attestazione, o se ilprecedente contratto si è risolto prima della scadenza annualela presenza o meno <strong>di</strong> sinistri.Il contratto è assegnato alla classe <strong>di</strong> merito <strong>di</strong> pertinenza sulla base<strong>di</strong> tale <strong>di</strong>chiarazione come previsto dalla lettera b).d) Revisione della classe <strong>di</strong> meritoL’assegnazione alla classe <strong>di</strong> merito 10 (C.U. 18) effettuata ai sensidella <strong>di</strong>sposizione <strong>di</strong> cui alla lettera a), ultimo comma, e alla letterab), quinto comma, è soggetta a revisione sulla base delle risultanzedella <strong>di</strong>chiarazione sostitutiva <strong>di</strong> atto <strong>di</strong> notorietà, ovverodell’attestazione che siano state rispettivamente esibite o consegnatein data successiva a quella della stipulazione del contratto,purché ciò avvenga non oltre 3 mesi da quest’ultima data.L’eventuale <strong>di</strong>fferenza <strong>di</strong> premio risultante a cre<strong>di</strong>to del contraentesarà rimborsata da <strong>TUA</strong> entro la data <strong>di</strong> scadenza del contratto o,nel caso <strong>di</strong> rinnovo <strong>di</strong> quest’ultimo, sarà conteggiatasull’ammontare del premio per la nuova annualità.e) Veicolo assicurato all’esteroNel caso in cui il contratto si riferisca a veicolo già assicuratoall’estero, il contratto stesso è assegnato alla classe <strong>di</strong> merito 6(C.U. 14) a meno che il contraente/proprietario, o il proprietariose persona <strong>di</strong>versa dal contraente, non consegni una<strong>di</strong>chiarazione rilasciata dal precedente assicuratore esteroche consenta l’assegnazione del contratto ad una classe bonussecondo le regole previste alla lettera b).La <strong>di</strong>chiarazione si considera a tutti gli effetti attestazione dello stato<strong>di</strong> rischio.In tal caso al nuovo contratto deve essere allegato:– la <strong>di</strong>chiarazione rilasciata dal precedente assicuratoreestero;– <strong>di</strong>chiarazione sostitutiva <strong>di</strong> atto notorio in cui si <strong>di</strong>chiariche si tratta dello stesso ciclomotore a cui fa riferimentola <strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong> cui al punto che precede.In mancanza della consegna <strong>di</strong> tali documenti il contratto verrà assegnatoalla classe 10 (C.U. 18).f) Rinnovo del contrattoPer le annualità successive a quella della stipulazione, il contratto èassegnato, all’atto del rinnovo, alla classe <strong>di</strong> merito <strong>di</strong> pertinenza/C.U.in base alle «Tabelle delle regole evolutive» sotto riportatea seconda che <strong>TUA</strong> abbia o meno effettuato, nel periodo <strong>di</strong> osservazione,pagamenti, anche parziali, per il risarcimento <strong>di</strong> danniconseguenti a sinistri:- con responsabilità principale avvenuti nel corso <strong>di</strong> detto periodoo in perio<strong>di</strong> precedenti;- con responsabilità concorsuale la cui percentuale <strong>di</strong> responsabilitàcumulata ad altri sinistri della medesima natura, pagatinel corso <strong>di</strong> detto periodo o nel quinquennio precedente, siapari o superiore al 51%.AGENZIADELLE ENTRATEUFFICIO DIMILANOMILANO 2<strong>TUA</strong> ASSICURAZIONI S.P.A.Sede legale: Largo Tazio Nuvolari 1, 20143 Milano (Italia)Tel (+39) 02.277.33.99 - Fax (+39) 02.277.33.55www.tuaassicurazioni.it - servizioclienti@tuaassicurazioni.itCod. fiscale./P.I. e numero <strong>di</strong> iscrizione al registrodelle imprese <strong>di</strong> Milano 02816710236 - R.E.A.Milano n. 1716504 - cap. soc. euroImpresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con provve<strong>di</strong>mento ISVAP n. 1041del 20/11/1998 G.U. n. 277 del 26/11/1998 - Iscrizione Albo Imprese ISVAPnr. 1.00132 del 03.01.2008 - Società soggetta all'attività <strong>di</strong> <strong>di</strong>rezione e coor<strong>di</strong>namentoda parte della Società Cattolica <strong>di</strong> Assicurazione - Società Cooperativa - VeronaGRUPPOCATTOLICAASSICURAZIONI
Classe <strong>di</strong>provenienzaTABELLA REGOLE EVOLUTIVEClasse <strong>di</strong> collocazione in base aisinistri “osservati”Nessunsinistro1sinistro2 o piùsinistri1E 1E 2 101D 1E 3 101C 1D 4 101B 1C 5 101A 1B 7 101 1 7 102 1 8 103 2 9 104 3 9 105 4 9 106 5 10 107 6 10 108 7 10 109 8 10 1010 9 10 10La classe <strong>di</strong> merito C.U., per le annualità successive a quella dellastipulazione del contratto, verrà determinata sulla base delle regoleevolutive della tabella sotto riportata:Classe <strong>di</strong>meritoClasse <strong>di</strong> collocazione in base ai sinistri “osservati”Nessunsinistro1 sinistro 2 sinistri 3 sinistri4 o piùsinistri1 1 3 6 9 122 1 4 7 10 133 2 5 8 11 144 3 6 9 12 155 4 7 10 13 166 5 8 11 14 177 6 9 12 15 188 7 10 13 16 189 8 11 14 17 1810 9 12 15 18 1811 10 13 16 18 1812 11 14 17 18 1813 12 15 18 18 1814 13 16 18 18 1815 14 17 18 18 1816 15 18 18 18 1817 16 18 18 18 1818 17 18 18 18 18g) Passaggio senza seguito o pagamento <strong>di</strong> un sinistro successivamenteriapertoQualora un sinistro precedente al 2008, già posto a riserva, siasuccessivamente eliminato come senza seguito, all’atto del primorinnovo successivo alla chiusura dell’esercizio in cui l’eliminazione èstata effettuata, <strong>TUA</strong> assegnerà il contratto alla classe <strong>di</strong> merito allaquale lo stesso sarebbe stato assegnato nel caso che il sinistronon fosse avvenuto.<strong>TUA</strong> procede inoltre al conseguente conguaglio tra il maggior premiopercepito e quello che avrebbe avuto il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> percepire.Qualora invece il rapporto assicurativo sia cessato, <strong>TUA</strong> invieràall’in<strong>di</strong>rizzo in<strong>di</strong>cato in polizza relativo al contraente, una specificacomunicazione contenente l’attestato <strong>di</strong> rischio, della quale dovràtenersi conto nel caso in cui sia stato stipulato altro contratto per ilveicolo al quale si riferisce l’attestato <strong>di</strong> rischio stesso e le eventualiin<strong>di</strong>cazioni per ottenere il rimborso del maggior premio pagato.Nel caso in cui un sinistro già eliminato come senza seguito vengariaperto, e allo stesso venga attribuita la responsabilità principale oin caso <strong>di</strong> responsabilità concorsuale il cumulo con altro sinistrodella medesima natura <strong>di</strong>a origine ad una percentuale <strong>di</strong> responsabilitàpari o superiore al 51%, si procederà, all’atto del primo rinnovo<strong>di</strong> contratto successivo alla riapertura del sinistro stesso, allaricostituzione della posizione assicurativa secondo i criteri in<strong>di</strong>catinelle “tabelle delle regole evolutive” <strong>di</strong> cui al punto f) con i conseguenticonguagli del premio.Alla scadenza annuale del contratto il contraente ha la facoltà <strong>di</strong>rimborsare l'importo liquidato a titolo definitivo prevista dall’art. 17bis.h) Sostituzione del contrattoIn caso <strong>di</strong> sostituzione del contratto è mantenuta ferma la scadenzaannuale del contratto sostituito.La sostituzione per cambio veicolo dà luogo a sostituzione del contrattosolo in caso <strong>di</strong> alienazione, consegna in conto ven<strong>di</strong>ta, furto,demolizione, <strong>di</strong>struzione od esportazione del veicolo assicurato(circostanze che dovranno essere idoneamente documentate). <strong>TUA</strong>procede all’eventuale conguaglio del premio dell’annualità in corso.La sostituzione può essere effettuata a con<strong>di</strong>zione che il proprietario(locatario in caso <strong>di</strong> contratti <strong>di</strong> leasing) resti invariato, ad eccezionedelle ipotesi che il proprietario (locatario in caso <strong>di</strong> contrattiin leasing) del nuovo veicolo sia un familiare convivente.La sostituzione può inoltre essere effettuata, nel caso <strong>di</strong> società <strong>di</strong>persone, da socio a società e viceversa.La sostituzione consente il mantenimento della classe <strong>di</strong> merito incorso solo nell’ipotesi in cui il veicolo sia sostituito con altro dellostesso tipo.In ogni altro caso si procede alla stipulazione <strong>di</strong> un nuovo contratto.Qualora il contraente si sia avvalso della facoltà <strong>di</strong> cui al commaprecedente e il veicolo dato in conto ven<strong>di</strong>ta non venga successivamentevenduto, per riassicurare lo stesso veicolo dovrà esserestipulato un nuovo contratto da assegnare alla classe 6 (C.U. 14) aisensi <strong>di</strong> quanto previsto alla lettera a) della presente con<strong>di</strong>zionespeciale.i) Scadenza del contrattoAlla scadenza del contratto <strong>TUA</strong>, salvo che non ricorrano le con<strong>di</strong>zioni<strong>di</strong> cui all’Art. 23, invierà al contraente un’attestazione <strong>di</strong> rischiosecondo quanto <strong>di</strong>sposto nell’Art. 22.Spazio lasciato intenzionalmente in biancoAGENZIADELLE ENTRATEUFFICIO DIMILANOMILANO 2<strong>TUA</strong> ASSICURAZIONI S.P.A.Sede legale: Largo Tazio Nuvolari 1, 20143 Milano (Italia)Tel (+39) 02.277.33.99 - Fax (+39) 02.277.33.55www.tuaassicurazioni.it - servizioclienti@tuaassicurazioni.itCod. fiscale./P.I. e numero <strong>di</strong> iscrizione al registrodelle imprese <strong>di</strong> Milano 02816710236 - R.E.A.Milano n. 1716504 - cap. soc. euroImpresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con provve<strong>di</strong>mento ISVAP n. 1041del 20/11/1998 G.U. n. 277 del 26/11/1998 - Iscrizione Albo Imprese ISVAPnr. 1.00132 del 03.01.2008 - Società soggetta all'attività <strong>di</strong> <strong>di</strong>rezione e coor<strong>di</strong>namentoda parte della Società Cattolica <strong>di</strong> Assicurazione - Società Cooperativa - VeronaGRUPPOCATTOLICAASSICURAZIONI