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TUA Motor Condizioni generali di assicurazione ... - Tua Assicurazioni

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Rischi <strong>di</strong>versiPremessaOgni singola garanzia della sezione “Rischi <strong>di</strong>versi” è <strong>di</strong>sciplinata dalle norme specifiche ad essa relative, nonché, ove applicabili, dalle“Norme comuni a tutte le sezioni <strong>di</strong> polizza” e dalle seguenti norme comuni.Norme comuni alle sezioni <strong>di</strong>verse da R.C. AutoArt. 24 - Estensione territorialeL’<strong>assicurazione</strong> vale per il territorio della Repubblica Italiana, dellaCittà del Vaticano, della Repubblica <strong>di</strong> San Marino e Principato <strong>di</strong>Monaco nonché per tutti gli altri Stati dell’Unione europea e perCroazia, Liechtenstein, Svizzera e Andorra.Qualora sia stipulata anche la copertura Responsabilità civile dacircolazione, l’<strong>assicurazione</strong> vale altresì per il territorio dei Paesi in<strong>di</strong>catinel certificato internazionale <strong>di</strong> <strong>assicurazione</strong> (Carta Verde).Art. 25 - Adeguamento automatico del valore assicuratoAd ogni scadenza annuale, purché successiva <strong>di</strong> almeno 6mesi alla data <strong>di</strong> stipulazione del contratto, <strong>TUA</strong>, limitatamentealle autovetture, provvederà ad adeguare automaticamenteil valore assicurato al valore commerciale del veicolodeterminato in base alle valutazioni pubblicate dalla rivista“Quattroruote” e, <strong>di</strong> conseguenza, il relativo premio.Ciò avverrà anche nel caso in cui il valore inizialmente assicuratorisulti pari o inferiore al valore commerciale comesopra determinato, fatta comunque salva la volontà del contraente<strong>di</strong> richiedere che venga stabilito un valore <strong>di</strong>verso.In quest’ultimo caso, si procederà a stipulare un nuovo contrattosulla base delle in<strong>di</strong>cazioni fornite dal contraente.L’adeguamento automatico non sarà effettuato:- Quando il valore del modello dell’autovettura non è pubblicatodalla rivista “Quattroruote”;- quando all’atto dell’emissione la marca e il modello nonsono stati selezionati dai listini della rivista “Quattroruote”.Art. 26 - Denunce <strong>di</strong> sinistroL’assicurato deve dare avviso del sinistro a <strong>TUA</strong> telefonandoal numero verde 800.833.800 entro tre giorni da quello incui il sinistro si è verificato ovvero da quello in cuil’assicurato ne ha avuto conoscenza e possibilità.Con la denuncia del sinistro sarà richiesta l’in<strong>di</strong>cazione della data,del luogo, dell’ora e delle cause del sinistro, con la descrizione delfatto, con la precisazione delle conseguenze e con l’in<strong>di</strong>cazione <strong>di</strong>eventuali testimoni (nominativo e domicilio).Nella denuncia dovrà essere in<strong>di</strong>cato il luogo dove è custo<strong>di</strong>to ilveicolo, attenendosi a quanto previsto dal successivo Art. 30, 3° e4° comma.In caso <strong>di</strong> incen<strong>di</strong>o, furto, rapina o comunque <strong>di</strong> sinistro <strong>di</strong>origine presumibilmente dolosa, deve essere fatta tempestivamentedenuncia scritta alle Autorità competenti, in<strong>di</strong>candoil momento e la causa presunta del sinistro e l’entità deldanno. Copia <strong>di</strong> tale denuncia è da allegare alla denuncia <strong>di</strong>sinistro.Art. 27 - Determinazione dell’ammontare del dannoPremesso che si considera danno totale il caso in cui le spese <strong>di</strong> riparazione,sommate all’importo realizzabile dal relitto siano pari osuperiori al valore commerciale del portafoglio al momento del sinistro,l’ammontare del danno è dato dalla <strong>di</strong>fferenza fra il valore cheil veicolo o le sue parti avevano al momento del sinistro ed il valore<strong>di</strong> ciò che eventualmente resta dopo il sinistro.Il valore del veicolo al momento del sinistro è determinato in basealle valutazioni pubblicate dalla rivista “Quattroruote” per i veicoliin esso in<strong>di</strong>cati, mentre per quelli non ricompresi in tali listini si faràriferimento alle riviste specializzate. Gli optional e gli accessorisono compresi in tale valore. Si dovrà quin<strong>di</strong> tener conto della <strong>di</strong>minuzione<strong>di</strong> valore del veicolo o del degrado delle sue parti almomento del sinistro in rapporto al loro valore <strong>di</strong> listino.Il danno totale relativo ad autovetture uso privato, limitatamente ai6 mesi successivi la data <strong>di</strong> prima immatricolazione, sarà liquidatosenza tener conto del degrado d’uso, con riferimento al valore <strong>di</strong>listino e nei limiti della somma assicurata.Il danno parziale, limitatamente alle autovetture uso privato o agli autoveicoliuso promiscuo, sarà liquidato senza tenere conto del degradod’uso sui pezzi <strong>di</strong> ricambio, ad eccezione delle gomme, della batteria,della linea <strong>di</strong> scarico (marmitta) e del motore.Il valore dei pezzi <strong>di</strong> ricambio, relativi a gomme, batteria, linea <strong>di</strong> scaricoe motore, viene ridotto del 10% per ogni anno intero <strong>di</strong> vita delveicolo dalla data <strong>di</strong> prima immatricolazione con il massimo del 50%.Relativamente alla sola garanzia “Kasko”, qualora sottoscritta, siconviene invece che:- in caso <strong>di</strong> danno totale si dovrà sempre tener conto della <strong>di</strong>minuzione<strong>di</strong> valore del veicolo o del degrado delle sue parti almomento del sinistro in rapporto al loro valore <strong>di</strong> listino;- il danno parziale, limitatamente alle autovetture uso privato oagli autoveicoli uso promiscuo, che si verifica entro 5 anni dalladata <strong>di</strong> prima immatricolazione, sarà liquidato senza tenereconto del degrado d’uso sui pezzi <strong>di</strong> ricambio, ad eccezionedelle gomme, della batteria, della linea <strong>di</strong> scarico (marmitta) edel motore. L’indennizzo non potrà comunque superare il valorecommerciale che il veicolo aveva al momento del sinistro.Sono esclusi i danni derivanti da privazione d’uso, mancato go<strong>di</strong>mentoo da deprezzamento del veicolo, qualunque ne sia la causa;le spese <strong>di</strong> ricovero e custo<strong>di</strong>a del veicolo danneggiato e quelle sostenuteper il trasporto ed il traino del medesimo.Non sono indennizzabili le spese per mo<strong>di</strong>ficazioni, aggiunte o migliorieapportate al veicolo in occasione della riparazione.Se la somma assicurata copre soltanto una parte del valore che ilveicolo aveva al momento del sinistro, <strong>TUA</strong> risponde dei danni edelle spese in proporzione della parte suddetta, secondo quantoprevisto dall’art. 1907 cod. civ.Nella determinazione dell’ammontare del danno si terrà contodell’incidenza dell’I.V.A., ove l’assicurato la tenga a suo carico el’importo <strong>di</strong> tale imposta sia compreso nel valore assicurato.Qualora il beneficiario dell’indennizzo sia una società <strong>di</strong> leasing el’importo assicurato sia comprensivo <strong>di</strong> I.V.A., l’indennizzo liquidabilealla società <strong>di</strong> leasing comprenderà anche l’ammontaredell’I.V.A. solo nel caso <strong>di</strong> cessione <strong>di</strong> cre<strong>di</strong>to al locatario, in proporzioneal rapporto tra i canoni pagati fino al momento del sinistroe i canoni complessivi.Art. 28 - Scoperto e franchigiaQuando la garanzia è convenuta con scoperto o con franchigia, <strong>TUA</strong>corrisponde all’assicurato la somma liquidabile a termini <strong>di</strong> polizzasotto deduzione dello scoperto, con relativo eventuale minimo, odella franchigia, che resterà a carico dell’assicurato.AGENZIADELLE ENTRATEUFFICIO DIMILANOMILANO 2<strong>TUA</strong> ASSICURAZIONI S.P.A.Sede legale: Largo Tazio Nuvolari 1, 20143 Milano (Italia)Tel (+39) 02.277.33.99 - Fax (+39) 02.277.33.55www.tuaassicurazioni.it - servizioclienti@tuaassicurazioni.itCod. fiscale./P.I. e numero <strong>di</strong> iscrizione al registrodelle imprese <strong>di</strong> Milano 02816710236 - R.E.A.Milano n. 1716504 - cap. soc. euroImpresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con provve<strong>di</strong>mento ISVAP n. 1041del 20/11/1998 G.U. n. 277 del 26/11/1998 - Iscrizione Albo Imprese ISVAPnr. 1.00132 del 03.01.2008 - Società soggetta all'attività <strong>di</strong> <strong>di</strong>rezione e coor<strong>di</strong>namentoda parte della Società Cattolica <strong>di</strong> Assicurazione - Società Cooperativa - VeronaGRUPPOCATTOLICAASSICURAZIONI

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