dell’infortunio (anche se nel frattempo la polizza è scaduta), <strong>TUA</strong>corrisponde l’indennizzo secondo i seguenti criteri:a) se l’infortunio ha come conseguenza l’invali<strong>di</strong>tà permanente totale,<strong>TUA</strong> corrisponde la somma assicurata;b) se l’infortunio ha come conseguenza una invali<strong>di</strong>tà permanenteparziale, l’indennizzo viene calcolato sulla somma assicurata inproporzione al grado <strong>di</strong> invali<strong>di</strong>tà permanente che va accertatofacendo riferimento ai valori, da intendersi quali massimi, delleseguenti menomazioni:Per<strong>di</strong>ta totale, anatomica o funzionale <strong>di</strong>: Destro Sinistroun arto superiore 70% 60%una mano o un avambraccio 60% 50%un pollice 18% 16%un in<strong>di</strong>ce 14% 12%un me<strong>di</strong>o 8% 6%un anulare 8% 6%un mignolo 12% 10%una falange del pollice 9% 8%una falange <strong>di</strong> altro <strong>di</strong>to della mano1/3 del <strong>di</strong>toanchilosi della scapolo-omerale con arto in posizione favorevole, ma con immobilità della scapola 25% 20%anchilosi del gomito in angolazione compresa fra 120° e 70° con pronosupinazione libera 20% 15%anchilosi del polso in estensione rettilinea con pronosupinazione libera 10% 8%paralisi completa del nervo ra<strong>di</strong>ale 35% 30%paralisi completa del nervo ulnare 20% 17%amputazione <strong>di</strong> un arto inferiore:- al <strong>di</strong> sopra della metà della coscia 70%- al <strong>di</strong> sotto della metà della coscia ma al <strong>di</strong> sopra del ginocchio 60%- al <strong>di</strong> sotto del ginocchio, ma al <strong>di</strong> sopra del terzo me<strong>di</strong>o <strong>di</strong> gamba 50%amputazione <strong>di</strong>:- un piede 40%- ambedue i pie<strong>di</strong> 100%- un alluce 5%- un altro <strong>di</strong>to del piede 1%- una falange dell’alluce 2,5%ernia addominale da sforzo solo nel caso in cui non sia operabile max 10%anchilosi dell’anca in posizione favorevole 35%anchilosi del ginocchio in estensione 25%anchilosi della tibio-tarsica ad angolo retto con anchilosi della sottoastragalica 15%paralisi completa dello sciatico popliteo esterno 15%un occhio 25%ambedue gli occhi 100%per<strong>di</strong>ta anatomica <strong>di</strong> un rene 15%per<strong>di</strong>ta anatomica della milza senza compromissioni significative della crasi ematica 8%sor<strong>di</strong>tà completa <strong>di</strong> un orecchio 10%sor<strong>di</strong>tà completa <strong>di</strong> ambedue le orecchie 40%per<strong>di</strong>ta totale della voce 30%stenosi nasale assoluta monolaterale 4%stenosi nasale assoluta bilaterale 10%esiti <strong>di</strong> frattura scomposta <strong>di</strong> una costa 1%esiti <strong>di</strong> frattura amielica somatica con deformazione a cuneo <strong>di</strong>:- una vertebra cervicale 12%- una vertebra dorsale 5%- do<strong>di</strong>cesima dorsale 10%- una vertebra lombare 10%esiti <strong>di</strong> frattura <strong>di</strong> un metamero sacrale 3%esiti <strong>di</strong> frattura <strong>di</strong> un metamero coccigeo con callo deforme 5%AGENZIADELLE ENTRATEUFFICIO DIMILANOMILANO 2<strong>TUA</strong> ASSICURAZIONI S.P.A.Sede legale: Largo Tazio Nuvolari 1, 20143 Milano (Italia)Tel (+39) 02.277.33.99 - Fax (+39) 02.277.33.55www.tuaassicurazioni.it - servizioclienti@tuaassicurazioni.itCod. fiscale./P.I. e numero <strong>di</strong> iscrizione al registrodelle imprese <strong>di</strong> Milano 02816710236 - R.E.A.Milano n. 1716504 - cap. soc. euroImpresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con provve<strong>di</strong>mento ISVAP n. 1041del 20/11/1998 G.U. n. 277 del 26/11/1998 - Iscrizione Albo Imprese ISVAPnr. 1.00132 del 03.01.2008 - Società soggetta all'attività <strong>di</strong> <strong>di</strong>rezione e coor<strong>di</strong>namentoda parte della Società Cattolica <strong>di</strong> Assicurazione - Società Cooperativa - VeronaGRUPPOCATTOLICAASSICURAZIONI
Per le menomazioni degli arti superiori, in caso <strong>di</strong> mancinismo, lepercentuali <strong>di</strong> invali<strong>di</strong>tà previste per il lato destro varranno per illato sinistro e viceversa.Se l’infortunio ha come conseguenza una invali<strong>di</strong>tà permanenteparziale, non determinabile sulla base dei valori previsti alla letterab), si farà riferimento ai criteri qui <strong>di</strong> seguito in<strong>di</strong>cati:b1) nel caso <strong>di</strong> minorazioni, anziché <strong>di</strong> per<strong>di</strong>te <strong>di</strong> un arto o <strong>di</strong> un organoe nel caso <strong>di</strong> menomazioni <strong>di</strong>verse da quelle elencate allalettera b), le percentuali sono calcolate entro il limite <strong>di</strong> quellesopra in<strong>di</strong>cate ed in proporzione alla funzionalità perduta;b2) nel caso <strong>di</strong> menomazioni <strong>di</strong> uno o più dei <strong>di</strong>stretti anatomici e/oarticolari <strong>di</strong> un singolo arto, si procederà alla valutazione consomma matematica fino a raggiungere al massimo il valorecorrispondente alla per<strong>di</strong>ta totale dell’arto stesso;b3) nel caso in cui l’invali<strong>di</strong>tà permanente non sia determinabilesulla base dei valori elencati alla lettera b) e ai criteri sopra riportati,la stessa viene comunque determinata in riferimento aivalori e ai criteri sopra in<strong>di</strong>cati tenendo conto della complessiva<strong>di</strong>minuzione della capacità dell’assicurato allo svolgimento <strong>di</strong>un qualsiasi lavoro, in<strong>di</strong>pendentemente dalla sua professione;b4) la per<strong>di</strong>ta anatomica o funzionale <strong>di</strong> più organi, arti o loro parti,comporta l’applicazione della percentuale <strong>di</strong> invali<strong>di</strong>tà calcolatasulla base dei valori in<strong>di</strong>cati alla lettera b) e dei criteri soprarichiamati, pari alla somma delle singole percentuali calcolateper ciascuna lesione, fino a raggiungere al massimo il valoredel 100%.Per la valutazione delle menomazioni visive ed u<strong>di</strong>tive si procederàalla quantificazione del grado <strong>di</strong> invali<strong>di</strong>tà permanente tenendoconto dell’eventuale possibilità <strong>di</strong> applicazione <strong>di</strong> presi<strong>di</strong> correttivi.Art. S.9 - Franchigia su Invali<strong>di</strong>tà PermanentePer le prestazioni previste dall’Art. S.8 non si fa luogo ad indennizzoper invali<strong>di</strong>tà permanente quando questa sia <strong>di</strong> grado pari o inferioreal 10%. Se l’invali<strong>di</strong>tà permanente supera il 10% del totaleviene corrisposto l’indennizzo solo per la parte eccedente tale franchigia.Art. S.10 - Invali<strong>di</strong>tà specificaSi conviene che i casi <strong>di</strong> invali<strong>di</strong>tà permanente, indennizzabili atermini <strong>di</strong> polizza, <strong>di</strong> grado non inferiore al 66%, accertato con icriteri <strong>di</strong> cui all’Art. S.8, verranno indennizzati con il 100% del capitaleassicurato per il caso <strong>di</strong> invali<strong>di</strong>tà permanente.Art. S.11 - Cosa fare in caso <strong>di</strong> sinistroL’assicurato, o se impossibilitato un suo familiare, ovvero in caso <strong>di</strong>morte il beneficiario, deve dare avviso del sinistro a <strong>TUA</strong> telefonandoal numero verde 800.833.800, entro tre giorni da quello in cui ilsinistro si è verificato ovvero da quello in cui ne abbia avuto la possibilitào conoscenza.Con la denuncia del sinistro, sarà richiesta l’in<strong>di</strong>cazione del luogo,giorno, ora e cause che lo hanno determinato, nonché l’invio delcertificato me<strong>di</strong>co. Ai fini della definizione del sinistro, l’assicuratosi impegna a collaborare per consentire le indagini necessarie ovvero,su richiesta <strong>di</strong> <strong>TUA</strong>, a sottoporsi ad eventuali accertamenti econtrolli me<strong>di</strong>ci ovvero a fornire ogni altra informazione o documentazionesanitaria, sciogliendo dal segreto professionale i me<strong>di</strong>ciche lo hanno visitato e/o curato ed acconsentendo al trattamentodei dati personali a norma del D.Lgs. 196/03.Per la garanzia “Invali<strong>di</strong>tà permanente” alla denuncia deve far seguitola seguente documentazione:- certificati me<strong>di</strong>ci con dettagliate informazioni sulla natura, ildecorso e le conseguenze dell’infortunio;- certificato me<strong>di</strong>co attestante l’avvenuta guarigione clinicadall’infortunio;- copia della cartella clinica e ogni altro documento utile per laSpazio lasciato intenzionalmente in biancovalutazione dei postumi invalidanti.Art. S.12 – Criteri <strong>di</strong> indennizzabilità<strong>TUA</strong> indennizza le sole conseguenze <strong>di</strong>rette ed esclusive dell’infortunio.Se, al momento dell’infortunio, l’assicurato non è fisicamente integro esano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebberocomunque verificate qualora l’infortunio avesse colpito una persona fisicamenteintegra e sana. Non è pertanto indennizzabile il maggiorpregiu<strong>di</strong>zio arrecato da invali<strong>di</strong>tà o malattie o minorazioni preesistenti(sia in caso <strong>di</strong> aggravamento, sia in caso <strong>di</strong> concorrenza conl’infortunio denunciato). Quin<strong>di</strong>, in caso <strong>di</strong> per<strong>di</strong>ta anatomica o riduzionefunzionale <strong>di</strong> un organo o <strong>di</strong> un arto già minorato, la valutazione sarà<strong>di</strong>minuita tenendo conto del grado <strong>di</strong> invali<strong>di</strong>tà preesistente.Il <strong>di</strong>ritto all’indennizzo per invali<strong>di</strong>tà permanente è <strong>di</strong> carattere personalee quin<strong>di</strong> non è trasmissibile agli ere<strong>di</strong>. Tuttavia, se l’assicuratomuore per cause in<strong>di</strong>pendenti dalle lesioni subite prima chel’indennizzo per invali<strong>di</strong>tà permanente, già concordato o determinato,sia stato pagato, <strong>TUA</strong> corrisponde agli ere<strong>di</strong> l’importo determinatosulla base delle risultanze me<strong>di</strong>che acquisite prima dell’avvenutodecesso dell’assicurato.Art. S.13 – Valutazione del danno ed operazioni peritaliPremesso che <strong>TUA</strong> si riserva <strong>di</strong> determinare l’efficacia della polizza el’operatività delle garanzie interessate dal sinistro, si conviene chel’ammontare del danno viene determinato concordemente tra le Parti.Tuttavia, ciascuna <strong>di</strong> loro ha la facoltà <strong>di</strong> richiedere che la determinazionedel danno venga demandata ad un collegio <strong>di</strong> due peritime<strong>di</strong>ci, nominati uno per parte con apposito atto unico. I due peritipossono nominarne un terzo quando si verifichi <strong>di</strong>saccordo fra loro.L’incarico deve essere dato per iscritto, in<strong>di</strong>cando i temi controversie mettendo a <strong>di</strong>sposizione dei periti me<strong>di</strong>ci la documentazione e-ventualmente acquisita dalle parti e presentata prima dell’iniziodell’arbitrato. Ogni parte designa il proprio consulente mentrel’eventuale terzo viene designato <strong>di</strong> comune accordo e deve esserescelto tra i consulenti me<strong>di</strong>ci legali.Se non vi è accordo sull’in<strong>di</strong>viduazione del terzo perito me<strong>di</strong>co,questo deve essere scelto dal Presidente del Consiglio dell’Or<strong>di</strong>nedei Me<strong>di</strong>ci avente giuris<strong>di</strong>zione nel luogo dove si riunisce il Collegioo <strong>di</strong> chi ne fa le veci. Tale luogo coincide con il comune ove ha sedel’Istituto <strong>di</strong> Me<strong>di</strong>cina Legale più vicino alla residenza dell’assicurato.Ciascuna parte sostiene le proprie spese e remunera il perito me<strong>di</strong>coda essa designato, contribuendo per la metà delle spese e dellecompetenze per il terzo.Il Collegio Me<strong>di</strong>co può, se ne ravvisa l’opportunità, rinviarel’accertamento definitivo della invali<strong>di</strong>tà permanente a un momentosuccessivo da designarsi dal Collegio stesso.Le decisioni del Collegio sono prese a maggioranza <strong>di</strong> voti, con <strong>di</strong>spensada ogni formalità <strong>di</strong> legge, e sono vincolanti per le parti,anche se uno dei me<strong>di</strong>ci rifiuta <strong>di</strong> firmare il relativo verbale. Le partisi impegnano ad accettare la soluzione proposta dal Collegio Me<strong>di</strong>co:questa decisione deve essere accettata anche dalla parte <strong>di</strong>ssenziente,anche quando questa non l’abbia sottoscritta.Art. S.14 - Pagamento dell’indennizzo<strong>TUA</strong>, verificata l’operatività della garanzia, ricevuta la documentazionerelativa al sinistro e compiuti gli accertamenti del caso, determinal’indennizzo che risulti dovuto e provvede al pagamentoentro 30 giorni dalla sottoscrizione della quietanza <strong>di</strong> pagamento.Art. S.15 - Rinuncia all’azione <strong>di</strong> surrogaLimitatamente alle prestazioni conseguenti ad infortunio, si convieneche, nel caso l’evento sia imputabile a responsabilità <strong>di</strong> terzi,<strong>TUA</strong> rinuncia ad avvalersi del <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> surrogazione previstodall’art. 1916 cod. civ.AGENZIADELLE ENTRATEUFFICIO DIMILANOMILANO 2<strong>TUA</strong> ASSICURAZIONI S.P.A.Sede legale: Largo Tazio Nuvolari 1, 20143 Milano (Italia)Tel (+39) 02.277.33.99 - Fax (+39) 02.277.33.55www.tuaassicurazioni.it - servizioclienti@tuaassicurazioni.itCod. fiscale./P.I. e numero <strong>di</strong> iscrizione al registrodelle imprese <strong>di</strong> Milano 02816710236 - R.E.A.Milano n. 1716504 - cap. soc. euroImpresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con provve<strong>di</strong>mento ISVAP n. 1041del 20/11/1998 G.U. n. 277 del 26/11/1998 - Iscrizione Albo Imprese ISVAPnr. 1.00132 del 03.01.2008 - Società soggetta all'attività <strong>di</strong> <strong>di</strong>rezione e coor<strong>di</strong>namentoda parte della Società Cattolica <strong>di</strong> Assicurazione - Società Cooperativa - VeronaGRUPPOCATTOLICAASSICURAZIONI