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TUA Motor Condizioni generali di assicurazione ... - Tua Assicurazioni

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Non AutoResponsabilità civile per guida <strong>di</strong> mezzi non soggetti alla leggeArt. S.1 - Oggetto del contratto<strong>TUA</strong> con il limite massimo <strong>di</strong> 250.000 euro per ogni sinistro,si obbliga a tenere indenne il proprietario del veicolo assicurato inpolizza <strong>di</strong> quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo <strong>di</strong> risarcimento(capitali, interessi e spese), quale civilmente responsabile ai sensi<strong>di</strong> legge, <strong>di</strong> danni cagionati involontariamente a terzi per morte, lesionipersonali e per danneggiamenti a cose in conseguenza <strong>di</strong> unfatto accidentale, che si verifichi su strada pubblica o in area aquesta equiparata, inerente ai seguenti rischi:a) proprietà ed uso <strong>di</strong> velocipe<strong>di</strong> (comprese le biciclette elettriche);b) uso <strong>di</strong> monopattini, pattini, rollerblade e ski-roll;c) proprietà ed uso <strong>di</strong> apparecchi <strong>di</strong> ausilio per la mobilità qualicarrozzelle per <strong>di</strong>sabili anche elettriche;d) proprietà o uso <strong>di</strong> mezzi, nell’ambito <strong>di</strong> impianti sportivi, <strong>di</strong> ausilioper lo svolgimento dell’attività sportiva stessa (quali adesempio veicoli elettrici);e) proprietà ed uso <strong>di</strong> imbarcazioni a remi o a vela, compreso ilwindsurf, <strong>di</strong> lunghezza non superiore a 6,5 metri;f) in qualità <strong>di</strong> trasportato sui mezzi <strong>di</strong> trasporto pubblico o privato.La garanzia è prestata con una franchigia <strong>di</strong> 250 euro.Art. S.2 - EsclusioniL’<strong>assicurazione</strong> non comprende i danni:1) dovuti a dolo dell’assicurato o delle persone delle quali deve rispondere;2) subiti dal coniuge, dai figli, dai genitori dell’assicurato, nonché<strong>di</strong> ogni altro parente o affine convivente;3) subiti da soci a responsabilità illimitata, amministratori, nonchédalle persone che si trovino con loro nei rapporti <strong>di</strong> cui al puntoche precede se l’assicurato non è una persona fisica;4) subiti da persone che in rapporto <strong>di</strong> <strong>di</strong>pendenza, anche <strong>di</strong> fatto,dall’assicurato, subiscano il danno in occasione <strong>di</strong> lavoro o servizio;5) derivanti dall’esercizio <strong>di</strong> attività professionali, commerciali, artigianalie comunque retribuite;6) derivanti da proprietà o possesso, uso e guida, <strong>di</strong> veicoli e natantia motore, nonché <strong>di</strong> mezzi per il volo da <strong>di</strong>porto e sportivo;7) a cose che l’assicurato abbia in consegna o custo<strong>di</strong>a a qualsiasititolo o destinazione;8) da furto;9) dalla partecipazione a corse, gare e relative prove e allenamenti,nonché dall’esercizio <strong>di</strong> qualsiasi attività sportiva professionale;10) da produzione, detenzione o impiego <strong>di</strong> sostanze ra<strong>di</strong>oattive;11) da inquinamento dell’acqua dell’aria o del suolo;12) da interruzione o sospensioni <strong>di</strong> attività agricole, industriali,commerciali o <strong>di</strong> servizi;13) dalla proprietà o uso <strong>di</strong> mezzi comunque assoggettati al rispettodella Legge.Art. S.3 - Gestione delle vertenze e spese legali<strong>TUA</strong> assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze,in sede stragiu<strong>di</strong>ziale o giu<strong>di</strong>ziale, sia civile che penale, anome dell’assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici, avvalendosidella collaborazione dell’assicurato e <strong>di</strong> tutti i <strong>di</strong>ritti e <strong>di</strong>tutte le azioni spettanti all’assicurato stesso.L’assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permetterela gestione delle suddette vertenze ed a comparire personalmentein giu<strong>di</strong>zio, ove la procedura lo richieda.L’assicurato deve trasmettere a <strong>TUA</strong> l’atto <strong>di</strong> citazione oqualunque atto giu<strong>di</strong>ziario ricevuto in notificazione entro iltermine <strong>di</strong> 10 (<strong>di</strong>eci) giorni dal ricevimento unitamente atutti i documenti e gli elementi utili per la gestione dellacontroversia e per la pre<strong>di</strong>sposizione delle <strong>di</strong>fese tecnicogiuri<strong>di</strong>che.Nel caso in cui l’assicurato non adempia a tali oneri o incorracomunque nelle decadenze previste dalla legge, <strong>TUA</strong> si riserveràil <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> non gestire la vertenza a nomedell’assicurato, al quale dovranno essere restituiti tutti gliatti e documenti.Sono a carico <strong>di</strong> <strong>TUA</strong> le spese sostenute per resistere all’azionepromossa contro l’assicurato, entro il limite <strong>di</strong> un importo pari alquarto del massimale stabilito in polizza. Qualora la somma dovutaal danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartitefra <strong>TUA</strong> ed assicurato in proporzione del rispettivo interesse. <strong>TUA</strong>non riconosce peraltro le spese incontrate dall’assicurato per legalio tecnici che non siano stati da essa designati, e non risponde <strong>di</strong>multe od ammende, né delle spese <strong>di</strong> giustizia penale.Infortuni proprietario alla guida <strong>di</strong> mezzi non soggetti all’obbligo o come trasportato su mezzi pubbliciDefinizioniAd integrazione e parziale mo<strong>di</strong>fica delle “Definizioni” valide per tutte le sezioni:Beneficiario:la persona fisica o giuri<strong>di</strong>ca designata dal Contraente, alla quale <strong>TUA</strong> deve liquidare l’indennizzo in caso <strong>di</strong> infortuniocon decesso dell’assicurato. In assenza <strong>di</strong> designazione specifica i Beneficiari sono gli ere<strong>di</strong> legittimio testamentari in parti uguali tra loro.Circolazione:il movimento del veicolo, ivi compresa la sosta e la fermata dello stesso.Infortunio:l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili.Invali<strong>di</strong>tà Permanente: la per<strong>di</strong>ta definitiva, a seguito <strong>di</strong> infortunio, in misura totale o parziale, della capacità generica dell’assicuratoallo svolgimento <strong>di</strong> un qualsiasi lavoro proficuo.Ricovero:la degenza comportante pernottamento in istituto <strong>di</strong> cura (pubblico o privato regolarmente autorizzatoall’erogazione dell’assistenza ospedaliera) documentata da cartella clinica finalizzata all’erogazione <strong>di</strong> trattamentiterapeutici o chirurgici.AGENZIADELLE ENTRATEUFFICIO DIMILANOMILANO 2<strong>TUA</strong> ASSICURAZIONI S.P.A.Sede legale: Largo Tazio Nuvolari 1, 20143 Milano (Italia)Tel (+39) 02.277.33.99 - Fax (+39) 02.277.33.55www.tuaassicurazioni.it - servizioclienti@tuaassicurazioni.itCod. fiscale./P.I. e numero <strong>di</strong> iscrizione al registrodelle imprese <strong>di</strong> Milano 02816710236 - R.E.A.Milano n. 1716504 - cap. soc. euroImpresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con provve<strong>di</strong>mento ISVAP n. 1041del 20/11/1998 G.U. n. 277 del 26/11/1998 - Iscrizione Albo Imprese ISVAPnr. 1.00132 del 03.01.2008 - Società soggetta all'attività <strong>di</strong> <strong>di</strong>rezione e coor<strong>di</strong>namentoda parte della Società Cattolica <strong>di</strong> Assicurazione - Società Cooperativa - VeronaGRUPPOCATTOLICAASSICURAZIONI

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