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TUA Motor Condizioni generali di assicurazione ... - Tua Assicurazioni

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me<strong>di</strong>ca od infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessariadai me<strong>di</strong>ci della Struttura Organizzativa stessa. La Struttura Organizzativautilizzerà l'aereo sanitario esclusivamente nelcaso <strong>di</strong> sinistri verificatisi in Paesi Europei.La Società, qualora abbia provveduto al rientro dell'Assicuratoa proprie spese, ha il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> richiedere a quest'ultimo,se ne fosse in possesso, il biglietto aereo, ferroviario,ecc. non utilizzato.Non danno luogo alla prestazione le infermità o lesioni che agiu<strong>di</strong>zio dei me<strong>di</strong>ci della Struttura Organizzativa possonoessere curate sul posto o che non impe<strong>di</strong>scono all'Assicurato<strong>di</strong> proseguire il viaggio.La prestazione non è altresì operante nel caso in cui l'Assicuratood i suoi familiari ad<strong>di</strong>vengano a <strong>di</strong>missioni volontariecontro il parere dei sanitari che lo hanno in cura.Art. VE.15 Rientro salmaQualora, a seguito <strong>di</strong> incidente, l'Assicurato sia deceduto, la StrutturaOrganizzativa organizzerà ed effettuerà il trasporto della salmafino al luogo <strong>di</strong> sepoltura in Italia, tenendo la Società a propriocarico i relativi costi fino ad un massimo <strong>di</strong> Euro 5.000,00 ancorchésiano coinvolti più Assicurati. Se tale prestazionecomportasse un esborso maggiore <strong>di</strong> tale importo, la prestazione<strong>di</strong>venterà operante dal momento in cui la StrutturaOrganizzativa avrà ricevuto garanzie bancarie o <strong>di</strong> altro tiporitenute da essa adeguate.Sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre e l'eventualerecupero della salma.Art. VE.16 Viaggio <strong>di</strong> un familiareQualora, a seguito <strong>di</strong> infortunio, l'assicurato necessiti <strong>di</strong> un ricoveroin istituto <strong>di</strong> cura per un periodo superiore a sette giorni, la StrutturaOrganizzativa metterà a <strong>di</strong>sposizione <strong>di</strong> un componente dellafamiglia residente in Italia un biglietto aereo (classe economica) oferroviario (prima classe) <strong>di</strong> andata e ritorno, per consentirgli <strong>di</strong>raggiungere l’assicurato ricoverato. La Società terrà a proprio caricola relativa spesa. Non sono previste le spese <strong>di</strong> soggiorno delfamiliare.Art. VE. 17 Accompagnamento minoriQualora l'Assicurato in viaggio accompagnato da minori <strong>di</strong> 15anni, purché anch'essi Assicurati, si trovi nell'impossibilità <strong>di</strong> occuparsi<strong>di</strong> loro in seguito ad infortunio, la Struttura Organizzativametterà a <strong>di</strong>sposizione <strong>di</strong> un familiare convivente, residente in Italia,un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (primaclasse) <strong>di</strong> andata e ritorno, per consentirgli <strong>di</strong> raggiungerei minori, prendersene cura e ricondurli alla loro residenzain Italia.La Società terrà a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo<strong>di</strong> Euro 500,00 per sinistro.Non sono previste le spese <strong>di</strong> soggiorno del familiare.L'Assicurato deve comunicare nome, in<strong>di</strong>rizzo e recapito telefonicodel familiare affinché la Struttura Organizzativa possa contattarlo eorganizzare il viaggio.Art. VE.18 Prolungamento soggiornoQualora l’Assicurato, a causa <strong>di</strong> infortunio o malattia improvvisacome risultante da prescrizione me<strong>di</strong>ca scritta, non sia in grado <strong>di</strong>intraprendere il viaggio <strong>di</strong> rientro alla propria residenza in Italia alladata stabilita, la Struttura Organizzativa, ricevuta la sua comunicazione,organizzerà il prolungamento del suo soggiorno in albergo(pernottamento e prima colazione), tenendo la Società a propriocarico le relative spese fino ad un massimo <strong>di</strong> <strong>di</strong>eci giorni successivialla data stabilita per il rientro dal viaggio e fino ad un massimo<strong>di</strong> Euro 600,00 per sinistro.Al suo rientro l’Assicurato dovrà fornire tutta la documentazionenecessaria a giustificare il prolungamentodel soggiorno.Art. VE.19 Anticipo spese legaliIn caso <strong>di</strong> fermo, <strong>di</strong> arresto o <strong>di</strong> minaccia <strong>di</strong> arresto dell'Assicuratoin conseguenza <strong>di</strong> incidente, la Struttura Organizzativa, qualoral'Assicurato non vi possa provvedere <strong>di</strong>rettamente, verserà per suoconto a titolo <strong>di</strong> anticipo l'onorario <strong>di</strong> un legale fino ad un massimo<strong>di</strong> Euro 2.000,00 per sinistro.Art. VE.20 Anticipo delle cauzioni penale e civileIn caso <strong>di</strong> fermo, <strong>di</strong> arresto o <strong>di</strong> minaccia <strong>di</strong> arresto dell'Assicuratoin conseguenza <strong>di</strong> incidente, la Struttura Organizzativa, qualoral'Assicurato non vi possa provvedere <strong>di</strong>rettamente, verserà per suoconto a titolo <strong>di</strong> anticipo la cauzione fissata dall'Autorità, fino adun massimo <strong>di</strong> Euro 5.200,00 per sinistro tanto per la cauzionepenale che per la cauzione civile.Art. VE.21 DELIMITAZIONI ED EFETTI GIURIDICI RELATIVIA TUTTE LE PRESTAZIONI SERVIZIO ASSISTENZAFerme restando le esclusioni riportate nelle singole prestazioni, sonoinoltre operanti le seguenti con<strong>di</strong>zioni valide per tutti i ServiziAssistenza Auto: Light, Vip, Top.- Il <strong>di</strong>ritto alle assistenze fornite dalla Società decadequalora l’Assicurato non abbia preso contatto con laStruttura Organizzativa al verificarsi del sinistro.- Tutte le prestazioni non possono essere fornite per ciascunAssicurato più <strong>di</strong> tre volte per ogni tipo entro ciascunanno <strong>di</strong> vali<strong>di</strong>tà della polizza.- La durata massima della copertura per ogni periodo <strong>di</strong>permanenza continuata all’estero nel corso dell’anno <strong>di</strong>vali<strong>di</strong>tà della polizza è <strong>di</strong> 60 giorni.- Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri avvenutidurante e per effetto <strong>di</strong>: gare automobilistiche, motociclistiche,motonautiche e relative prove ed allenamenti;stato <strong>di</strong> guerra, rivoluzione, sommosse o movimentipopolari, saccheggi, atti <strong>di</strong> terrorismo o vandalismo,scioperi, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche<strong>di</strong> calamità naturale, trasformazioni o assestamentienergetici dell’atomo, naturali o provocati e daaccelerazioni <strong>di</strong> particelle atomiche (fissione e fusionenucleare, isotopi ra<strong>di</strong>oattivi, macchine acceleratrici,raggi X, ecc.); dolo dell’Assicurato, ivi compreso il suici<strong>di</strong>oo il tentato suici<strong>di</strong>o; uso improprio cui l'Assicuratosottopone il veicolo; malattie nervose e mentali, malattie<strong>di</strong>pendenti dalla gravidanza dopo il sesto mese e dalpuerperio; malattie insorte anteriormente alla stipulazionedella polizza e già conosciute dall'assicurato (malattiepreesistenti); malattie e infortuni conseguenti ederivanti da abuso <strong>di</strong> alcolici o psicofarmaci nonché usonon terapeutico <strong>di</strong> stupefacenti e allucinogeni. Le prestazioninon sono altresì fornite in quei Paesi che si trovasseroin stato <strong>di</strong> belligeranza <strong>di</strong>chiarata o <strong>di</strong> fatto.- Qualora l’Assicurato non usufruisca <strong>di</strong> una o più prestazioni,La Società non è tenuta a fornire indennizzi o prestazionialternative <strong>di</strong> alcun genere a titolo <strong>di</strong> compensazione.- La Struttura Organizzativa non assume responsabilitàper danni conseguenti a mancato o ritardato interventodeterminato da caso fortuito e/o causa <strong>di</strong> forza maggiore,compreso l’intervento delle Autorità del Paese nelquale è prestata l’assistenza.- Ogni <strong>di</strong>ritto nei confronti della Società si prescrive entroil termine <strong>di</strong> due anni dalla data del sinistro che ha datoorigine al <strong>di</strong>ritto alla prestazione, ai sensi dell’art. 2952del Co<strong>di</strong>ce Civile mo<strong>di</strong>ficato dalla L. n. 166 del 27 ottobre2008.- Relativamente ai sinistri formanti oggetto della presenteAGENZIADELLE ENTRATEUFFICIO DIMILANOMILANO 2<strong>TUA</strong> ASSICURAZIONI S.P.A.Sede legale: Largo Tazio Nuvolari 1, 20143 Milano (Italia)Tel (+39) 02.277.33.99 - Fax (+39) 02.277.33.55www.tuaassicurazioni.it - servizioclienti@tuaassicurazioni.itCod. fiscale./P.I. e numero <strong>di</strong> iscrizione al registrodelle imprese <strong>di</strong> Milano 02816710236 - R.E.A.Milano n. 1716504 - cap. soc. euroImpresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con provve<strong>di</strong>mento ISVAP n. 1041del 20/11/1998 G.U. n. 277 del 26/11/1998 - Iscrizione Albo Imprese ISVAPnr. 1.00132 del 03.01.2008 - Società soggetta all'attività <strong>di</strong> <strong>di</strong>rezione e coor<strong>di</strong>namentoda parte della Società Cattolica <strong>di</strong> Assicurazione - Società Cooperativa - VeronaGRUPPOCATTOLICAASSICURAZIONI

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