F - “Franchigia con Bonus/Malus” - MotocicliPremessaLa presente <strong>assicurazione</strong> è stipulata con franchigia fissa ed assolutaper ogni sinistro, nell’ammontare precisato in polizza. Il Contraentee l’assicurato sono tenuti in solido a rimborsare a<strong>TUA</strong> l’importo del risarcimento rientrante nei limiti dellafranchigia. <strong>TUA</strong> conserva il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> gestire il sinistro anche nelcaso in cui la domanda del danneggiato rientri nei limiti della franchigia.La presente <strong>assicurazione</strong> prevede riduzioni o maggiorazioni <strong>di</strong>premio, rispettivamente in assenza od in presenza <strong>di</strong> sinistri neiperio<strong>di</strong> <strong>di</strong> osservazione quali definiti dall’Art. 17 e che si articola in15 classi <strong>di</strong> merito corrispondenti ciascuna a livelli <strong>di</strong> premio decrescentio crescenti, determinati secondo la “Tabella dei livelli <strong>di</strong>premio” che segue:TABELLA DEI LIVELLI DI PREMIOClassi <strong>di</strong> merito1E1D1C1B1A12345678910a) Stipulazione <strong>di</strong> un nuovo contrattoAll’atto della stipulazione, il contratto è assegnato alla classe <strong>di</strong>merito 6 (C.U. 14) della sopra riportata “Tabella dei livelli <strong>di</strong> premio”se relativo a:1) veicolo immatricolato al P.R.A. per la prima volta;2) veicolo assicurato per la prima volta dopo una voltura al P.R.A.3) veicolo già assicurato con <strong>TUA</strong>, posto in conto ven<strong>di</strong>ta e mancatobuon fine dell’incarico <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta.Il contraente è tenuto a fornire copia della carta <strong>di</strong> circolazionee del certificato <strong>di</strong> proprietà, ovvero l’appen<strong>di</strong>ce <strong>di</strong>cessione del contratto. Qualora la data <strong>di</strong> immatricolazione ovoltura la P.R.A. risulti <strong>di</strong> 3 o più mesi antecedente all’effetto delcontratto, il cliente è tenuto a fornire <strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong> nonaver circolato nel periodo tra la data <strong>di</strong> acquisto e la data <strong>di</strong> effettodel contratto.Relativamente al punto 3 il contraente è tenuto a fornire copiadel documento attestante l’incarico in conto ven<strong>di</strong>ta e copiadel documento <strong>di</strong> restituzione del veicolo per mancato buonfine del citato incarico.In <strong>di</strong>fetto il contratto è assegnato alla classe <strong>di</strong> merito 10 della“Tabella dei livelli <strong>di</strong> premio” sopra riportata e classe <strong>di</strong> merito C.U.18.b) Veicolo già assicuratoNel caso il contratto stipulato con <strong>TUA</strong> si riferisca a veicolo già assicuratopresso altra impresa, anche con forma tariffaria “Franchigia”,il contratto è assegnato all’atto della stipulazione alla classe <strong>di</strong>merito <strong>di</strong> pertinenza, determinata secondo la “Tabella” sotto riportata,utilizzando l’attestazione <strong>di</strong> rischio o la <strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong> risoluzionedel rapporto per i contratti conclusi a <strong>di</strong>stanza, rilasciata dalprecedente assicuratore.Qualora sull’attestato <strong>di</strong> rischio sia riportata la classe <strong>di</strong> merito C.U.per la determinazione della classe si dovrà far riferimento <strong>di</strong>rettamenteal punto 2.In caso contrario la classe <strong>di</strong> merito viene determinata come segue:1. determinazione della classe C.U. come segue:a. la classe <strong>di</strong> merito viene determinata sulla base della tabelladella sinistrosità pregressa e come da prospetto sottoriportato:Anni senza sinistri543210Classe <strong>di</strong> merito91011121314b. In presenza <strong>di</strong> sinistri pagati e/o pagati con responsabilitàprincipale riportati nella tabella della sinistrosità pregressa,si applica la classe <strong>di</strong> merito determinata sulla basedella tabella <strong>di</strong> cui al punto precedente per il n. <strong>di</strong> anni indennida sinistri. Alla classe così determinata si applicauna maggiorazione <strong>di</strong> 2 classi per ogni sinistro pagato oriservato se con danni a persone, provocati nell’ultimoquinquennio (compresa l’annualità in corso). Nel caso incui la tabella della sinistrosità pregressa riportasse delleannualità con l’in<strong>di</strong>cazione NA (non assicurato) o ND (non<strong>di</strong>sponibile), le stesse non potranno essere considerateutili ai fini della determinazione della classe <strong>di</strong> merito C.U.2. una volta determinata la classe C.U. si determina la classe<strong>di</strong> merito sulla base della tabella <strong>di</strong> collocazione sottoriportata:Classe <strong>di</strong>conversioneuniversale0Sinistri tabellasinistrositàpregressa*1Sinistri tabellasinistrositàpregressa*2 o piùSinistri tabellasinistrositàpregressa*1 1E 3 102 1E 3 103 1E 3 104 1E 3 105 1D 4 106 1C 5 107 1B 6 108 1A 7 109 1 8 1010 2 9 1011 3 10 1012 4 10 1013 5 10 1014 6 10 1015 7 10 10AGENZIADELLE ENTRATEUFFICIO DIMILANOMILANO 2<strong>TUA</strong> ASSICURAZIONI S.P.A.Sede legale: Largo Tazio Nuvolari 1, 20143 Milano (Italia)Tel (+39) 02.277.33.99 - Fax (+39) 02.277.33.55www.tuaassicurazioni.it - servizioclienti@tuaassicurazioni.itCod. fiscale./P.I. e numero <strong>di</strong> iscrizione al registrodelle imprese <strong>di</strong> Milano 02816710236 - R.E.A.Milano n. 1716504 - cap. soc. euroImpresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con provve<strong>di</strong>mento ISVAP n. 1041del 20/11/1998 G.U. n. 277 del 26/11/1998 - Iscrizione Albo Imprese ISVAPnr. 1.00132 del 03.01.2008 - Società soggetta all'attività <strong>di</strong> <strong>di</strong>rezione e coor<strong>di</strong>namentoda parte della Società Cattolica <strong>di</strong> Assicurazione - Società Cooperativa - VeronaGRUPPOCATTOLICAASSICURAZIONI
16 8 10 1017 9 10 1018 10 10 10* Per sinistri s’intendono quelli pagati o posti a riserva se con dannia personaIn mancanza della consegna dell’attestazione, il contratto è assegnatoalla classe <strong>di</strong> merito 10 della “Tabella dei livelli <strong>di</strong> premio” riportatain premessa e C.U. 18.Il criterio <strong>di</strong> cui al comma precedente si applica anche nel caso incui l’attestazione si riferisca ad un contratto scaduto da più <strong>di</strong> 12mesi. Tuttavia, qualora il contraente presenti un attestato scadutoda più <strong>di</strong> 12 e meno <strong>di</strong> 5 anni e <strong>di</strong>chiari ai sensi e per gli effettidegli artt. 1892 e 1893 cod. civ., <strong>di</strong> non aver circolato nelperiodo <strong>di</strong> tempo successivo alla data <strong>di</strong> scadenza del precedentecontratto, il nuovo contratto è assegnato alla classe <strong>di</strong>merito <strong>di</strong> pertinenza tenendo conto delle in<strong>di</strong>cazioni risultantidall’attestazione.Qualora il proprietario del veicolo, sia persona <strong>di</strong>versa dalcontraente riportato sull’attestazione <strong>di</strong> rischio, e voglia u-sufruire dell’attestato stesso, dovrà fornire oltreall’attestazione <strong>di</strong> rischio anche copia della <strong>di</strong>chiarazionesostitutiva <strong>di</strong> atto <strong>di</strong> notorietà da cui si evinca che risultava essereproprietario del veicolo già dalla data <strong>di</strong> effetto dell’ultima annualitàassicurativa precedente (in caso contrario il contratto verràassegnato alla classe 6 (C.U. 14)).Qualora nel corso dell’ultima annualità assicurativa precedente,siano state effettuate variazioni del veicolo assicurato,il proprietario dovrà integrare la documentazione <strong>di</strong> cuisopra con una <strong>di</strong>chiarazione che attesti che il contratto in<strong>di</strong>catosull’attestato <strong>di</strong> rischio è stato sostituito per cambio delveicolo e che il veicolo precedente era <strong>di</strong> sua proprietà (incaso contrario il contratto verrà assegnato alla classe 6 (C.U. 14)).Le <strong>di</strong>sposizioni dei commi precedenti si applicano anche in presenza<strong>di</strong> attestato <strong>di</strong> rischio rilasciato da altra impresa, relativo ad un veicolocolpito da furto totale senza ritrovamento. Il contraente ètenuto a consegnare oltre all’attestato suddetto, copia delladenuncia <strong>di</strong> furto rilasciata dall’autorità competente e copiadel precedente contratto assicurativo.Nel caso in cui il contratto si riferisca a veicolo già assicurato perdurata inferiore all’anno, il contraente deve esibire il precedentecontratto temporaneo e il contratto è assegnato:- alla classe <strong>di</strong> merito 6 (C.U. 14) o,- alla classe <strong>di</strong> collocazione della colonna “0 sinistri negli ultimi 5anni”, qualora sul contratto temporaneo sia in<strong>di</strong>cata una classeC.U. <strong>di</strong>versa da 14.Qualora il contratto risulti scaduto da più <strong>di</strong> 3 mesi, si applica la <strong>di</strong>sposizione<strong>di</strong> cui al quinto comma.Se il precedente contratto <strong>di</strong> durata temporanea è stato stipulatocon forma Tariffaria “Franchigia”, il contratto è assegnato alla classe<strong>di</strong> merito 6 della “Tabella dei livelli <strong>di</strong> premio” riportata in Premessa(C.U. 14).Qualora l’attestato <strong>di</strong> rischio venga rilasciato per un veicolo sulquale sia stato esercitato il <strong>di</strong>ritto al riscatto seguito leasing o noleggioa lungo termine, il recupero della classe <strong>di</strong> merito a favoredell’effettivo utilizzatore del veicolo stesso potrà essere effettuatoqualora venga presentata la seguente documentazione:- attestato <strong>di</strong> rischio relativo all’ultima annualità effettivamenteconclusa;- copia del libretto <strong>di</strong> circolazione con avvenuta trascrizione delpassaggio <strong>di</strong> proprietà all’effettivo utilizzatore.Nel caso in cui l’effettivo utilizzatore sia persona <strong>di</strong>versa dal contraentein<strong>di</strong>cato sull’attestato <strong>di</strong> rischio oltre alla documentazione <strong>di</strong>cui al comma precedente, il contraente del precedente contrattoassicurativo, dovrà fornire adeguata <strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong> utilizzo in viacontinuativa del veicolo, da parte dell’effettivo utilizzatore.Qualora contestualmente all’esercizio <strong>di</strong> riscatto <strong>di</strong> cui al comma11, l’effettivo utilizzatore voglia assicurare un nuovo veicolo <strong>di</strong> suaproprietà in luogo del veicolo in<strong>di</strong>cato sull’attestato <strong>di</strong> rischio e oggetto<strong>di</strong> riscatto, il recupero della classe <strong>di</strong> merito è ammesso qualorala documentazione <strong>di</strong> cui ai commi 11 e 12 sia integrata del libretto<strong>di</strong> circolazione del nuovo veicolo.c) Veicolo assicurato con impresa posta in liquidazione coattaamministrativaNel caso in cui il contratto precedente sia stato stipulato per duratanon inferiore ad un anno presso un’impresa alla quale sia stata vietatal’assunzione <strong>di</strong> nuovi affari o che sia stata posta in liquidazionecoatta amministrativa, per l’assegnazione della classe <strong>di</strong> merito ilcontraente/proprietario, o il proprietario se persona <strong>di</strong>versadal contraente, deve provare <strong>di</strong> avere fatto richiestadell’attestazione all’Impresa o al commissario liquidatore e<strong>di</strong>chiarare, ai sensi degli artt. 1892 e 1893 cod. civ., gli elementiche sarebbero stati in<strong>di</strong>cati nell’attestazione, o se ilprecedente contratto si è risolto prima della scadenza annualela presenza o meno <strong>di</strong> sinistri.Il contratto è assegnato alla classe <strong>di</strong> merito <strong>di</strong> pertinenza sulla base<strong>di</strong> tale <strong>di</strong>chiarazione come previsto dalla lettera b).d) Revisione della classe <strong>di</strong> meritoL’assegnazione alla classe <strong>di</strong> merito 10 (C.U. 18) effettuata ai sensidella <strong>di</strong>sposizione <strong>di</strong> cui alla lettera a), ultimo comma, e alla letterab), quarto comma, è soggetta a revisione sulla base delle risultanzedella <strong>di</strong>chiarazione sostitutiva <strong>di</strong> atto <strong>di</strong> notorietà, ovverodell’attestazione che siano state rispettivamente esibite o consegnatein data successiva a quella della stipulazione del contratto,purché ciò avvenga non oltre 3 mesi da quest’ultima data.L’eventuale <strong>di</strong>fferenza <strong>di</strong> premio risultante a cre<strong>di</strong>to del contraentesarà rimborsata da <strong>TUA</strong> entro la data <strong>di</strong> scadenza del contratto o,nel caso <strong>di</strong> rinnovo <strong>di</strong> quest’ultimo, sarà conteggiatasull’ammontare del premio per la nuova annualità.e) Veicolo assicurato all’esteroNel caso in cui il contratto si riferisca a veicolo già assicuratoall’estero, il contratto stesso è assegnato alla classe <strong>di</strong> merito 6(C.U. 14), a meno che il contraente/proprietario, o il proprietariose persona <strong>di</strong>versa dal contraente, non consegni una<strong>di</strong>chiarazione rilasciata dal precedente assicuratore esteroche consenta l’assegnazione ad una classe <strong>di</strong> bonus secondo le regolepreviste alla lettera b).La <strong>di</strong>chiarazione si considera a tutti gli effetti attestazione dello stato<strong>di</strong> rischio.In tal caso al nuovo contratto deve essere allegato:– la <strong>di</strong>chiarazione rilasciata dal precedente assicuratoreestero;– <strong>di</strong>chiarazione sostitutiva <strong>di</strong> atto notorio in cui si <strong>di</strong>chiariche si tratta dello stesso ciclomotore a cui fa riferimentola <strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong> cui al punto che precede.In mancanza della consegna <strong>di</strong> tali documenti il contratto verrà assegnatoalla classe 10 (C.U. 18).f) Rinnovo del contrattoPer le annualità successive a quella della stipulazione, il contratto èassegnato, all’atto del rinnovo, alla classe <strong>di</strong> merito <strong>di</strong> pertinenza/C.U.in base alle «Tabelle delle regole evolutive» sotto riportatea seconda che <strong>TUA</strong> abbia o meno effettuato, nel periodo <strong>di</strong> osservazione,pagamenti, anche parziali, per il risarcimento <strong>di</strong> danniconseguenti a sinistri:- con responsabilità principale avvenuti nel corso <strong>di</strong> detto periodoo in perio<strong>di</strong> precedenti;- con responsabilità concorsuale la cui percentuale <strong>di</strong> responsabilitàcumulata ad altri sinistri della medesima natura, pagatinel corso <strong>di</strong> detto periodo o nel quinquennio precedente, siaAGENZIADELLE ENTRATEUFFICIO DIMILANOMILANO 2<strong>TUA</strong> ASSICURAZIONI S.P.A.Sede legale: Largo Tazio Nuvolari 1, 20143 Milano (Italia)Tel (+39) 02.277.33.99 - Fax (+39) 02.277.33.55www.tuaassicurazioni.it - servizioclienti@tuaassicurazioni.itCod. fiscale./P.I. e numero <strong>di</strong> iscrizione al registrodelle imprese <strong>di</strong> Milano 02816710236 - R.E.A.Milano n. 1716504 - cap. soc. euroImpresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con provve<strong>di</strong>mento ISVAP n. 1041del 20/11/1998 G.U. n. 277 del 26/11/1998 - Iscrizione Albo Imprese ISVAPnr. 1.00132 del 03.01.2008 - Società soggetta all'attività <strong>di</strong> <strong>di</strong>rezione e coor<strong>di</strong>namentoda parte della Società Cattolica <strong>di</strong> Assicurazione - Società Cooperativa - VeronaGRUPPOCATTOLICAASSICURAZIONI