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TUA Motor Condizioni generali di assicurazione ... - Tua Assicurazioni

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Per le menomazioni degli arti superiori, in caso <strong>di</strong> mancinismo, lepercentuali <strong>di</strong> invali<strong>di</strong>tà previste per il lato destro varranno per illato sinistro e viceversa.Se l’infortunio ha come conseguenza una invali<strong>di</strong>tà permanenteparziale, non determinabile sulla base dei valori previsti alla letterab), si farà riferimento ai criteri qui <strong>di</strong> seguito in<strong>di</strong>cati:b1) nel caso <strong>di</strong> minorazioni, anziché <strong>di</strong> per<strong>di</strong>te <strong>di</strong> un arto o <strong>di</strong> un organoe nel caso <strong>di</strong> menomazioni <strong>di</strong>verse da quelle elencate allalettera b), le percentuali sono calcolate entro il limite <strong>di</strong> quellesopra in<strong>di</strong>cate ed in proporzione alla funzionalità perduta;b2) nel caso <strong>di</strong> menomazioni <strong>di</strong> uno o più dei <strong>di</strong>stretti anatomici e/oarticolari <strong>di</strong> un singolo arto, si procederà alla valutazione consomma matematica fino a raggiungere al massimo il valorecorrispondente alla per<strong>di</strong>ta totale dell’arto stesso;b3) nel caso in cui l’invali<strong>di</strong>tà permanente non sia determinabilesulla base dei valori elencati alla lettera b) e ai criteri sopra riportati,la stessa viene comunque determinata in riferimento aivalori e ai criteri sopra in<strong>di</strong>cati tenendo conto della complessiva<strong>di</strong>minuzione della capacità dell’assicurato allo svolgimento <strong>di</strong>un qualsiasi lavoro, in<strong>di</strong>pendentemente dalla sua professione;b4) la per<strong>di</strong>ta anatomica o funzionale <strong>di</strong> più organi, arti o loro parti,comporta l’applicazione della percentuale <strong>di</strong> invali<strong>di</strong>tà calcolatasulla base dei valori in<strong>di</strong>cati alla lettera b) e dei criteri soprarichiamati, pari alla somma delle singole percentuali calcolateper ciascuna lesione, fino a raggiungere al massimo il valoredel 100%.Per la valutazione delle menomazioni visive ed u<strong>di</strong>tive si procederàalla quantificazione del grado <strong>di</strong> invali<strong>di</strong>tà permanente tenendoconto dell’eventuale possibilità <strong>di</strong> applicazione <strong>di</strong> presi<strong>di</strong> correttivi.Art. Z.5 - Criteri <strong>di</strong> indennizzabilità<strong>TUA</strong> indennizza le sole conseguenze <strong>di</strong>rette ed esclusivedell’infortunio. Se, al momento dell’infortunio, l’assicurato non è fisicamenteintegro e sano, non è pertanto indennizzabile il maggiorpregiu<strong>di</strong>zio arrecato da invali<strong>di</strong>tà preesistenti (sia in caso <strong>di</strong> loroaggravamento, sia in caso <strong>di</strong> concorrenza con l’infortunio denunciato).Pertanto, in caso <strong>di</strong> per<strong>di</strong>ta anatomica o riduzione funzionale <strong>di</strong>un organo o <strong>di</strong> un arto già minorato, la valutazione sarà <strong>di</strong>minuitatenendo conto del grado <strong>di</strong> invali<strong>di</strong>tà preesistente.Il <strong>di</strong>ritto all'indennizzo per invali<strong>di</strong>tà permanente è <strong>di</strong> carattere personalee quin<strong>di</strong> non è trasmissibile agli ere<strong>di</strong>. Tuttavia, se l'assicuratomuore per cause in<strong>di</strong>pendenti dalle lesioni subite prima chel'indennizzo per invali<strong>di</strong>tà permanente, già concordato o determinato,sia stato pagato, <strong>TUA</strong> corrisponde agli ere<strong>di</strong> l'importo determinatosulla base delle risultanze me<strong>di</strong>che acquisite prima dell'avvenutodecesso dell'assicurato.Art. Z.6 - Franchigia su Invali<strong>di</strong>tà PermanenteLe prestazioni per invali<strong>di</strong>tà permanente per infortunio sono soggetteall’applicazione delle seguenti franchigie.1) sulla parte fino a 150.000 euro <strong>di</strong> somma assicurata l’indennizzoè dovuto con applicazione, sul grado <strong>di</strong> invali<strong>di</strong>tà permanenteaccertato, della franchigia percentuale in<strong>di</strong>cata in polizza.Però, nel caso in cui in polizza sia riportata la <strong>di</strong>citura“Franchigia 0%”, la liquidazione dell’invali<strong>di</strong>tà permanente avverràsulla base della seguente tabella:GRADO % DI IPACCERTATO1% 0,3%2% 0,6%3% 1%4% 2%5% 2,5%6% 3%% DA LIQUIDARE SULLASOMMA ASSICURATA7% 4%8% 6%9% 8%10% e oltre pari al grado <strong>di</strong> IP accertato2) sulla parte eccedente 150.000 euro e fino a 250.000 euro <strong>di</strong>somma assicurata l’indennizzo è dovuto con applicazione, sul grado<strong>di</strong> invali<strong>di</strong>tà permanente accertato, <strong>di</strong> una franchigia pari almassimo tra il 5% e la franchigia percentuale in<strong>di</strong>cata inpolizza;3) sulla parte eccedente 250.000 euro e fino a 500.000 euro <strong>di</strong>somma assicurata l’indennizzo è dovuto con applicazione <strong>di</strong> unafranchigia del 10% sul grado <strong>di</strong> invali<strong>di</strong>tà permanente accertato;4) sulla parte eccedente 500.000 euro <strong>di</strong> somma assicuratal’indennizzo è dovuto con applicazione <strong>di</strong> una franchigia del15% sul grado <strong>di</strong> invali<strong>di</strong>tà permanente accertato.Art. Z.7 - Invali<strong>di</strong>tà specificaIn caso <strong>di</strong> invali<strong>di</strong>tà permanente <strong>di</strong> grado pari o superiore al 50%della totale, non si applicano le franchigie dell’articolo che precede,mentre in caso <strong>di</strong> invali<strong>di</strong>tà permanente <strong>di</strong> grado pari o superiore a66% della totale <strong>TUA</strong> riconoscerà l’intera somma assicurata.Art. Z.8 - Rimborso spese curaIn caso <strong>di</strong> infortunio indennizzabile a termini <strong>di</strong> polizza, <strong>TUA</strong> assicurafino alla concorrenza della somma assicurata e per la parte<strong>di</strong> spese che non risultano a carico del Servizio SanitarioNazionale il rimborso delle seguenti spese effettivamente sostenute,nei 180 giorni successivi all’infortunio:a) Se c’è stato ricovero o intervento chirurgico ambulatorialea1) accertamenti <strong>di</strong>agnostici (compresi gli onorari me<strong>di</strong>ci);a2) onorari del chirurgo e <strong>di</strong> ogni altro componente l’équipeoperatoria, <strong>di</strong>ritti <strong>di</strong> sala operatoria e materiali <strong>di</strong> interventocompresi gli apparecchi terapeutici, protesici e le endoprotesiapplicate durante l’intervento; rette <strong>di</strong> degenza;assistenza me<strong>di</strong>ca e infermieristica, cure, trattamenti fisioterapicirieducativi, me<strong>di</strong>cinali ed esami somministrati opraticati durante il ricovero;a3) esami, acquisto <strong>di</strong> me<strong>di</strong>cinali, prestazioni me<strong>di</strong>che, chirurgichee infermieristiche, trattamenti fisioterapici o rieducativi,cure termali (escluse in ogni caso le spese <strong>di</strong> naturaalberghiera).Per le spese <strong>di</strong> cui ai punti a1) e a3) il rimborso viene riconosciutofino al massimo del 30% della somma assicurata;a4) tickets relativi alle prestazioni che precedono.Sono inoltre comprese le spese per gli interventi <strong>di</strong> chirurgiaplastica necessari per eliminare o ridurre sfregi o deturpazioni<strong>di</strong> natura fisiognomica successivi all’infortunio. Il rimborsonon potrà comunque superare il 50% della somma assicurata.b) Se non c’è stato ricovero o intervento chirurgico ambulatorialeGli accertamenti <strong>di</strong>agnostici, le ra<strong>di</strong>oscopie, le ra<strong>di</strong>ografie, gliesami <strong>di</strong> laboratorio, l’acquisto <strong>di</strong> me<strong>di</strong>cinali, le prestazioni me<strong>di</strong>che,chirurgiche e infermieristiche, i trattamenti fisioterapici orieducativi, le cure termali (escluse le spese <strong>di</strong> natura alberghiera).Per queste spese il rimborso viene riconosciutocon lo scoperto pari al 20% della spesa documentatae con il minimo <strong>di</strong> 100 euro per ogni sinistro. Il rimborsonon potrà comunque superare il 50% della somma assicurata.c) Cure e protesi dentarie da infortunioc1) cure odontoiatriche, odontostomatologiche e ortodontiche;c2) protesi dentarie con esclusione delle rotture o deiAGENZIADELLE ENTRATEUFFICIO DIMILANOMILANO 2<strong>TUA</strong> ASSICURAZIONI S.P.A.Sede legale: Largo Tazio Nuvolari 1, 20143 Milano (Italia)Tel (+39) 02.277.33.99 - Fax (+39) 02.277.33.55www.tuaassicurazioni.it - servizioclienti@tuaassicurazioni.itCod. fiscale./P.I. e numero <strong>di</strong> iscrizione al registrodelle imprese <strong>di</strong> Milano 02816710236 - R.E.A.Milano n. 1716504 - cap. soc. euroImpresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con provve<strong>di</strong>mento ISVAP n. 1041del 20/11/1998 G.U. n. 277 del 26/11/1998 - Iscrizione Albo Imprese ISVAPnr. 1.00132 del 03.01.2008 - Società soggetta all'attività <strong>di</strong> <strong>di</strong>rezione e coor<strong>di</strong>namentoda parte della Società Cattolica <strong>di</strong> Assicurazione - Società Cooperativa - VeronaGRUPPOCATTOLICAASSICURAZIONI

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