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TUA Motor Condizioni generali di assicurazione ... - Tua Assicurazioni

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zioni, La Società non è tenuta a fornire indennizzi o prestazionialternative <strong>di</strong> alcun genere a titolo <strong>di</strong> compensazione.- La Struttura Organizzativa non assume responsabilitàper danni conseguenti a mancato o ritardato interventodeterminato da caso fortuito e/o causa <strong>di</strong> forza maggiore,compreso l’intervento delle Autorità del Paese nelquale è prestata l’assistenza.- Ogni <strong>di</strong>ritto nei confronti della Società si prescrive entroil termine <strong>di</strong> due anni dalla data del sinistro che ha datoorigine al <strong>di</strong>ritto alla prestazione, ai sensi dell’art. 2952del Co<strong>di</strong>ce Civile mo<strong>di</strong>ficato dalla L. n. 166 del 27 ottobre2008.- Relativamente ai sinistri formanti oggetto della presentegaranzia, l’Assicurato libera dal segreto professionale ime<strong>di</strong>ci che lo hanno visitato o curato dopo (o ancheprima) del sinistro, nei confronti della Struttura Organizzativae/o dei Magistrati eventualmente investitidell’esame del sinistro stesso.- Tutte le eccedenze ai massimali così come tutti gli anticipi<strong>di</strong> denaro previsti nelle singole prestazioni verrannoconcessi compatibilmente con le <strong>di</strong>sposizioni, in materia<strong>di</strong> trasferimento <strong>di</strong> valuta, vigenti in Italia e nel Paesedove momentaneamente si trova l’Assicurato e a con<strong>di</strong>zioneche l’Assicurato, anche tramite persona da lui in<strong>di</strong>cata,possa fornire alla Struttura Organizzativa adeguategaranzie per la restituzione <strong>di</strong> ogni somma anticipata.- L’Assicurato deve provvedere al rimborso della sommaanticipata entro 30 giorni dalla data dell’anticipo stesso.Trascorso tale termine dovrà restituire, oltre alla sommaanticipata, anche l’ammontare degli interessi al tassolegale corrente. Per tutto quanto non è espressamente<strong>di</strong>sciplinato nella presente Sezione, valgono le <strong>Con<strong>di</strong>zioni</strong>Generali che regolano il contratto in generale, inquanto compatibili.- A parziale deroga <strong>di</strong> quanto previsto all’art. 1910 delCo<strong>di</strong>ce Civile, all’Assicurato che godesse <strong>di</strong> prestazionianaloghe alle presenti, anche a titolo <strong>di</strong> mero risarcimento,in forza dei contratti sottoscritti con altra Compagnia<strong>di</strong> <strong>assicurazione</strong>, è fatto obbligo <strong>di</strong> dare comunqueavviso del sinistro ad ogni Compagnia assicuratricee specificatamente alla Società nel termine <strong>di</strong> tre giornia pena <strong>di</strong> decadenza. Nel caso in cui attivasse altraCompagnia, le presenti prestazioni saranno operanti, neilimiti ed alle con<strong>di</strong>zioni previste, esclusivamente qualerimborso all’Assicurato degli eventuali maggiori costi luiaddebitati dalla Compagnia <strong>di</strong> <strong>assicurazione</strong> che ha erogatola prestazione.Spazio lasciato intenzionalmente in biancoAGENZIADELLE ENTRATEUFFICIO DIMILANOMILANO 2<strong>TUA</strong> ASSICURAZIONI S.P.A.Sede legale: Largo Tazio Nuvolari 1, 20143 Milano (Italia)Tel (+39) 02.277.33.99 - Fax (+39) 02.277.33.55www.tuaassicurazioni.it - servizioclienti@tuaassicurazioni.itCod. fiscale./P.I. e numero <strong>di</strong> iscrizione al registrodelle imprese <strong>di</strong> Milano 02816710236 - R.E.A.Milano n. 1716504 - cap. soc. euroImpresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con provve<strong>di</strong>mento ISVAP n. 1041del 20/11/1998 G.U. n. 277 del 26/11/1998 - Iscrizione Albo Imprese ISVAPnr. 1.00132 del 03.01.2008 - Società soggetta all'attività <strong>di</strong> <strong>di</strong>rezione e coor<strong>di</strong>namentoda parte della Società Cattolica <strong>di</strong> Assicurazione - Società Cooperativa - VeronaGRUPPOCATTOLICAASSICURAZIONI

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