09.07.2015 Views

TUA Motor Condizioni generali di assicurazione ... - Tua Assicurazioni

TUA Motor Condizioni generali di assicurazione ... - Tua Assicurazioni

TUA Motor Condizioni generali di assicurazione ... - Tua Assicurazioni

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Art. 23 - Casi <strong>di</strong> non rilascio dell’attestazione dellostato <strong>di</strong> rischioSi precisa che <strong>TUA</strong>, nel caso <strong>di</strong> contratti annullati o risolti anticipatamenterispetto alla scadenza annuale, non rilascia l’attestato <strong>di</strong><strong>Con<strong>di</strong>zioni</strong> Speciali RC Auto(valide solo se espressamente richiamate in polizza)PremessaL’<strong>assicurazione</strong> dei rischi <strong>di</strong> natura facoltativa in<strong>di</strong>cati nelle sottoestese<strong>Con<strong>di</strong>zioni</strong> Speciali è regolata dalle <strong>Con<strong>di</strong>zioni</strong> Generali <strong>di</strong> Assicurazione,nonché, ove applicabili, per quanto da queste non previsto,dalle norme <strong>di</strong>sciplinanti le singole garanzie. Restano inoltre applicabili,salvo deroghe e ferme le ulteriori esclusioni espressamente previste,le esclusioni dal novero dei terzi <strong>di</strong> cui all’art. 129 della Legge.A - Autoveicoli a<strong>di</strong>biti a scuola guidaL’<strong>assicurazione</strong> copre anche la responsabilità dell’istruttore. Sonoconsiderati terzi l’allievo conducente quando è alla guida, salvodurante l’effettuazione dell’esame, e l’istruttore soltanto durantel’esame dell’allievo conducente.B - Danni a cose <strong>di</strong> terzi trasportati su autotassametri, autovetturee motocarrozzette date a noleggio con conducente oad uso pubblico o su autobus<strong>TUA</strong> assicura la responsabilità del contraente, del proprietario (sepersona <strong>di</strong>versa) e del conducente del veicolo per i danni involontariamentecagionati dalla circolazione del veicolo stesso agli indumentied oggetti <strong>di</strong> comune uso personale che, per la loro naturaledestinazione, siano portati con sé dai terzi trasportati, esclusi comunquedenaro, preziosi, titoli nonché bauli, valigie, colli eloro contenuto. Sono parimenti esclusi i danni derivanti daincen<strong>di</strong>o, da furto o da smarrimento.C - Rivalsa per somme pagate in conseguenza dell’inopponibilitàal terzo <strong>di</strong> eccezioni previste dalle <strong>Con<strong>di</strong>zioni</strong> Generali<strong>di</strong> AssicurazionePreso atto che l’autovettura in<strong>di</strong>cata in polizza, a<strong>di</strong>bita a uso privatoo trasporto promiscuo, è data in uso dalla società proprietaria o daquella locataria (leasing) a <strong>di</strong>pendenti o collaboratori anche occasionali,<strong>TUA</strong>, a parziale deroga degli Artt. 16 e 17, rinuncia al <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong>rivalsa nei confronti della sola società proprietaria o locataria:- se il conducente non è abilitato a norma delle <strong>di</strong>sposizioni in vigore;- nel caso <strong>di</strong> danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto nonè effettuato in conformità alle <strong>di</strong>sposizioni vigenti od alle in<strong>di</strong>cazionidella carta <strong>di</strong> circolazione.Tuttavia l’<strong>assicurazione</strong> non è operante nel caso in cui la societàproprietaria o locataria fosse a conoscenza delle causeche hanno determinato il <strong>di</strong>ritto all’azione <strong>di</strong> rivalsa.D - Non tacita prorogaA deroga del <strong>di</strong>sposto dell’Art. 6, resta <strong>di</strong> comune accordo convenutofra le Parti contraenti che il presente contratto si intende e-stinto alla sua naturale scadenza senza obbligo <strong>di</strong> <strong>di</strong>sdetta.E - Trasportati nella cabina <strong>di</strong> guida o a fianco del conducentesu autocarri o altri autoveicoli non destinati comunque altrasporto <strong>di</strong> persone<strong>TUA</strong> a parziale deroga <strong>di</strong> quanto previsto dall’art. 54 del Co<strong>di</strong>ce dellaStrada, assicura la responsabilità del contraente e – se persona<strong>di</strong>versa – del proprietario del veicolo per i danni da lesioni personaliinvolontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo stesso aiterzi trasportati.Nel caso <strong>di</strong> veicoli caricati con merci pericolose la garanzia èlimitata al personale <strong>di</strong> scorta o addetto al carico e allo scarico.L’<strong>assicurazione</strong> copre anche la responsabilità del conducenteper gli stessi danni, a con<strong>di</strong>zione che la circolazione avvengacol consenso <strong>di</strong> chi ha <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> <strong>di</strong>sporre del veicolo.rischio, salvo il caso in cui il periodo <strong>di</strong> osservazione risulti concluso.H – Trasporto anche occasionale <strong>di</strong> merci pericolose, lubrificantie sostanze ra<strong>di</strong>oattiveSi prende atto che il veicolo assicurato è a<strong>di</strong>bito al trasporto <strong>di</strong>:- liqui<strong>di</strong> corrosivi, lubrificanti, combustibili, infiammabili e tossici,sostanze solide tossiche, gas e gas non tossici (metano, butano,propano e simili);- gas tossici (acido cianidrico, ammoniaca, anidride solforosa,solfuro <strong>di</strong> carbonio, cloro, ecc.).I – Danni provocati da veicoli identificati e non assicuraticon RCA (solo per autovetture uso privato)Nel caso <strong>di</strong> incidente stradale avvenuto con altro veicolo identificatoma privo <strong>di</strong> regolare copertura assicurativa Rca come previstodalla Legge, <strong>TUA</strong> provvederà, nel caso <strong>di</strong> esclusiva responsabilitàdel veicolo non assicurato, all’indennizzo dei danni materiali subitidal veicolo assicurato <strong>TUA</strong>.In questo caso l’assicurato cederà a <strong>TUA</strong>, sino all’ammontaredell’importo ricevuto, il proprio <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> cre<strong>di</strong>to nei confronti delresponsabile civile.L. – Responsabilità civile per fatto <strong>di</strong> figli minori (solo perautovetture uso privato)A parziale deroga <strong>di</strong> quanto previsto dalle con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> polizza,<strong>TUA</strong> limita fino all’importo <strong>di</strong> 250 euro il proprio <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> rivalsaper danni arrecati ai terzi, trasportati e non, dalla circolazionepurché avvenuta all’insaputa dello stesso, del veicolo condottodai figli minori non emancipati o dalle persone soggette a tutela econ lui conviventi.M – Autocarri a<strong>di</strong>biti esclusivamente al trasporto <strong>di</strong> marmi inbloccoSi prende atto che il veicolo assicurato è a<strong>di</strong>bito esclusivamente altrasporto <strong>di</strong> marmi in blocco ed a tal fine appositamente attrezzatoe autorizzato.N - Rinuncia alla rivalsa per i Sinistri causati da guida in stato<strong>di</strong> ebbrezza o sotto l’effetto <strong>di</strong> sostanze stupefacenti opsicotrope<strong>TUA</strong>, a parziale deroga dell’art. 14, rinuncia al <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> rivalsa nelcaso <strong>di</strong> Sinistri causati da guida in stato <strong>di</strong> ebbrezza o sotto l’effetto<strong>di</strong> sostanze stupefacenti o psicotrope.O – Rinuncia alla rivalsa per cinture <strong>di</strong> sicurezza non allacciate(solo per autovetture uso privato)<strong>TUA</strong>, a parziale deroga dell’art. 14, rinuncia al <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> rivalsa per idanni subiti dalle persone trasportate nel caso in cui non abbiano lecinture <strong>di</strong> sicurezza allacciate. Rimane ferma la facoltà <strong>di</strong> <strong>TUA</strong> <strong>di</strong> risarcireil danno in proporzione.V – Vincolo a favore dell’ente finanziatore o <strong>di</strong> società <strong>di</strong>leasingIn caso <strong>di</strong> vincolo a favore dell’ente finanziatore o della società <strong>di</strong>leasing in<strong>di</strong>cata in polizza, <strong>TUA</strong> si obbliga per tutta la durata delvincolo a favore <strong>di</strong> dette società a:- non consentire alcuna riduzione delle garanzie prestate, se noncon il consenso dell’ente o società vincolataria o società <strong>di</strong>leasing;- comunicare all’ente o società vincolataria o società <strong>di</strong> leasingogni sinistro in cui sia stato coinvolto il veicolo in<strong>di</strong>cato in polizzaentro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia;- comunicare all’ente o società vincolataria o società <strong>di</strong> leasingcon lettera raccomandata qualsiasi ritardo nel pagamento delpremio <strong>di</strong> <strong>assicurazione</strong> scaduto, nonché l'eventuale mancatoAGENZIADELLE ENTRATEUFFICIO DIMILANOMILANO 2<strong>TUA</strong> ASSICURAZIONI S.P.A.Sede legale: Largo Tazio Nuvolari 1, 20143 Milano (Italia)Tel (+39) 02.277.33.99 - Fax (+39) 02.277.33.55www.tuaassicurazioni.it - servizioclienti@tuaassicurazioni.itCod. fiscale./P.I. e numero <strong>di</strong> iscrizione al registrodelle imprese <strong>di</strong> Milano 02816710236 - R.E.A.Milano n. 1716504 - cap. soc. euroImpresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con provve<strong>di</strong>mento ISVAP n. 1041del 20/11/1998 G.U. n. 277 del 26/11/1998 - Iscrizione Albo Imprese ISVAPnr. 1.00132 del 03.01.2008 - Società soggetta all'attività <strong>di</strong> <strong>di</strong>rezione e coor<strong>di</strong>namentoda parte della Società Cattolica <strong>di</strong> Assicurazione - Società Cooperativa - VeronaGRUPPOCATTOLICAASSICURAZIONI

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!