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TUA Motor Condizioni generali di assicurazione ... - Tua Assicurazioni

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iodo della sospensione.Qualora il contratto sia stato stipulato nella forma “Bonus/Malus” o“Franchigia con Bonus/Malus” o “Pejus”, il periodo <strong>di</strong> osservazionerimane sospeso per tutta la durata della sospensione e riprende adecorrere dal momento della riattivazione della garanzia (eccetto ilcaso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 3 mesi).Nel caso <strong>di</strong> documentata ven<strong>di</strong>ta, messa in conto ven<strong>di</strong>ta, furto, <strong>di</strong>struzione,demolizione o esportazione definitiva del veicolo successivaalla sospensione del contratto, e il Contraente non provvedaalla riattivazione del contratto stesso con altro veicolo <strong>di</strong> sua proprietà,<strong>TUA</strong> restituirà, previa richiesta dell’assicurato ed entro 2anni dalla data <strong>di</strong> sospensione, la parte <strong>di</strong> premio netto corrispostae non usufruita dalla data <strong>di</strong> sospensione.EsclusioniNon è consentita la sospensione:- per i contratti <strong>di</strong> durata inferiore all’anno,- per i contratti amministrati con “libro matricola”,- per i contratti per l’<strong>assicurazione</strong> <strong>di</strong> veicoli usati circolanti perprova, collaudo o <strong>di</strong>mostrazione,- per i contratti relativi a ciclomotori, quadricicli leggeri e motoveicoli.Art. 21 – Distruzione, demolizione o esportazione delveicoloNel caso <strong>di</strong> cessazione <strong>di</strong> rischio a causa <strong>di</strong> <strong>di</strong>struzione odemolizione o esportazione definitiva del veicolo assicurato,il contraente è tenuto a darne comunicazione a <strong>TUA</strong> fornendoattestato certificante la restituzione della carta <strong>di</strong> circolazionee della targa <strong>di</strong> immatricolazione al P.R.A..Il contraente in tali circostanze ha la facoltà <strong>di</strong> optare per una delleseguenti soluzioni:a) Sostituzione con altro veicolo: il contraente può chiedereprevia restituzione del certificato, contrassegno e cartaverde (se rilasciata) del veicolo <strong>di</strong>strutto, demolito o esportato,che la polizza stipulata per tale veicolo sia resa valida peraltro veicolo.Qualora il veicolo sostituito comporti una variazione <strong>di</strong> premio,si procede al conguaglio del premio dell’annualità in corso sullabase della Tariffa in vigore sul contratto oggetto <strong>di</strong> variazione.Nel caso <strong>di</strong> <strong>di</strong>minuzione del premio, <strong>TUA</strong> effettua il rimborsodella parte <strong>di</strong> premio corrisposta e non usufruita, in ragione <strong>di</strong>1/360 del premio annuo netto per giorno <strong>di</strong> garanzia residuadal momento della sostituzione.La sostituzione può essere effettuata a con<strong>di</strong>zione che il proprietario(locatario in caso <strong>di</strong> contratti <strong>di</strong> leasing) resti invariato,ad eccezione che il proprietario (locatario in caso <strong>di</strong> contrattiin leasing) del nuovo veicolo sia:- un familiare convivente (genitore, fratello, sorella, coniuge,figlio/a in base allo stato <strong>di</strong> famiglia);- un convivente more uxorio in base allo stato <strong>di</strong> famiglia.La sostituzione può inoltre essere effettuata, nel caso <strong>di</strong> società<strong>di</strong> persone, da socio a società e viceversa.La sostituzione consente il mantenimento della classe <strong>di</strong> meritoin corso solo nell’ipotesi in cui il veicolo sia sostituito con altrodello stesso tipo.b) Risoluzione del contratto: in tal caso il contratto si risolvecon la restituzione della parte <strong>di</strong> premio corrisposta e non usufruita,in ragione <strong>di</strong> 1/360 del premio annuo netto per giorno <strong>di</strong>garanzia residua dal momento della restituzione <strong>di</strong>:- certificato, contrassegno e Carta Verde (se rilasciata);- attestato certificante la restituzione della carta <strong>di</strong> circolazionee della targa del veicolo (o certificato <strong>di</strong> presa incarico del veicolo da parte dei centri autorizzati).Per i contratti <strong>di</strong> durata inferiore all’anno <strong>TUA</strong> non procede allarestituzione della maggiorazione <strong>di</strong> premio richiesta al momentodella stipulazione del contratto.Nel caso <strong>di</strong> documentata ven<strong>di</strong>ta, <strong>di</strong>struzione, demolizione oesportazione definitiva del veicolo successiva alla sospensionedel contratto, e il Contraente non provveda alla riattivazionedel contratto stesso con altro veicolo <strong>di</strong> sua proprietà, <strong>TUA</strong> restituirà,previa richiesta dell’assicurato ed entro 2 anni dalladata <strong>di</strong> sospensione, la parte <strong>di</strong> premio netto corrisposta e nonusufruita dalla data <strong>di</strong> sospensione.c) Cessione del contratto: il Contraente ha facoltà <strong>di</strong> cedereil contratto insieme al veicolo dandone imme<strong>di</strong>ata comunicazionea <strong>TUA</strong> attraverso l’Agenzia a cui è in caricoil contratto, che emetterà appen<strong>di</strong>ce a nome del nuovoproprietario.In caso <strong>di</strong> mancata comunicazione il Contraente rimarràobbligato al pagamento del premio fino al momento incui darà la comunicazione all’Agenzia.Il contratto ceduto non può essere sospeso e sarà validofino alla sua naturale scadenza.<strong>TUA</strong> non rilascerà l’attestazione sulla stato del rischio.d) Sospendere il contratto: (articolo 20 delle <strong>Con<strong>di</strong>zioni</strong> Generali<strong>di</strong> <strong>assicurazione</strong>)Art. 22 - Attestato <strong>di</strong> rischio<strong>TUA</strong> invia l’attestato <strong>di</strong> rischio, salvo quanto previsto dal successivoArt. 23, all’in<strong>di</strong>rizzo in<strong>di</strong>cato in polizza e relativo al contraente, almeno30 giorni prima della scadenza annuale del contratto. L’attestato <strong>di</strong> rischiocontenente:- la denominazione <strong>di</strong> <strong>TUA</strong>;- il nome, o denominazione, o ragione sociale del contraente;- il numero del contratto <strong>di</strong> <strong>assicurazione</strong>;- la forma <strong>di</strong> tariffa in base alla quale è stato stipulato il contratto;- la data <strong>di</strong> scadenza del periodo <strong>di</strong> <strong>assicurazione</strong> per il qualel’attestato <strong>di</strong> rischio viene rilasciato;- il numero dei sinistri verificatisi negli ultimi 5 anni;- i dati della targa <strong>di</strong> riconoscimento o, quando questa non siaprescritta, i dati <strong>di</strong> identificazione del telaio e del motore delveicolo per la cui circolazione il contratto è stato stipulato;- la firma dell’assicuratore.L’attestazione, nel caso in cui il contratto stesso sia stato stipulatonella forma tariffaria “Bonus/Malus” contiene altresì:- la classe <strong>di</strong> merito <strong>di</strong> provenienza e quella <strong>di</strong> assegnazione delcontratto per l’annualità successiva,- la classe <strong>di</strong> merito <strong>di</strong> Conversione Universale (denominata inseguito C.U.) <strong>di</strong> provenienza e <strong>di</strong> assegnazione del contrattoper l’annualità successiva secondo le norme <strong>di</strong> cui alla con<strong>di</strong>zionespeciale F.Qualora il periodo <strong>di</strong> osservazione risulti concluso e si sia verificatauna delle seguenti circostanze: furto del veicolo, esportazione definitivaall’estero, consegna in conto ven<strong>di</strong>ta, demolizione, cessazionedefinitiva della circolazione, <strong>TUA</strong> invia l’attestato <strong>di</strong> rischioall’in<strong>di</strong>rizzo in<strong>di</strong>cato in polizza e relativo al contraente.In caso <strong>di</strong> deterioramento, smarrimento o mancato pervenimentoal contraente, <strong>TUA</strong> rilascia un duplicato dell’attestazione dello stato<strong>di</strong> rischio su richiesta del contraente entro 15 giorni dalla richiestastessa. Analoga <strong>di</strong>sposizione si applica nei confronti del proprietariose persona <strong>di</strong>versa dal contraente, dell’usufruttuario,dell’acquirente con patto <strong>di</strong> riservato dominio o del locatario in caso<strong>di</strong> locazione finanziariaInoltre nel caso <strong>di</strong> veicolo in leasing o dato a noleggio a lungo terminee purché la durata <strong>di</strong> tali contratti non sia inferiore a 12 mesi,l’attestato <strong>di</strong> rischio può essere rilasciato all’effettivo utilizzatoredel veicolo, purché abbia provveduto al riscatto del veicolo acquisendonela proprietà. L’attestato <strong>di</strong> rischio potrà essere rilasciatocontestualmente al riscatto e in tal caso sarà relativo all’ultima annualitàeffettivamente conclusa.AGENZIADELLE ENTRATEUFFICIO DIMILANOMILANO 2<strong>TUA</strong> ASSICURAZIONI S.P.A.Sede legale: Largo Tazio Nuvolari 1, 20143 Milano (Italia)Tel (+39) 02.277.33.99 - Fax (+39) 02.277.33.55www.tuaassicurazioni.it - servizioclienti@tuaassicurazioni.itCod. fiscale./P.I. e numero <strong>di</strong> iscrizione al registrodelle imprese <strong>di</strong> Milano 02816710236 - R.E.A.Milano n. 1716504 - cap. soc. euroImpresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con provve<strong>di</strong>mento ISVAP n. 1041del 20/11/1998 G.U. n. 277 del 26/11/1998 - Iscrizione Albo Imprese ISVAPnr. 1.00132 del 03.01.2008 - Società soggetta all'attività <strong>di</strong> <strong>di</strong>rezione e coor<strong>di</strong>namentoda parte della Società Cattolica <strong>di</strong> Assicurazione - Società Cooperativa - VeronaGRUPPOCATTOLICAASSICURAZIONI

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