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TUA Motor Condizioni generali di assicurazione ... - Tua Assicurazioni

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Art. 29 - Liquidazione dei danni - Nomina dei peritiLa liquidazione del danno viene effettuata me<strong>di</strong>ante accordotra le parti.Le parti hanno, tuttavia, la facoltà <strong>di</strong> nominare un perito ciascunaregolarmente iscritto nel Ruolo Nazionale dei Peritiassicurativi al fine <strong>di</strong> determinare il danno. In caso <strong>di</strong> <strong>di</strong>saccordotra i periti <strong>di</strong> parte in merito alla liquidazione, si procedealla nomina <strong>di</strong> un terzo perito in<strong>di</strong>viduato <strong>di</strong> comuneaccordo. Qualora, tuttavia, non vi sia accordosull’in<strong>di</strong>viduazione del terzo perito, questo è nominato dalpresidente del tribunale nella cui giuris<strong>di</strong>zione ha sede laresidenza del contraente. I periti decidono senza alcunaformalità giu<strong>di</strong>ziaria.I periti devono decidere entro e non oltre 90 giorni dal momentoin cui hanno ricevuto l’incarico. Nel caso in cui nonvenga rispettato tale termine l’incarico ai periti si intendetacitamente revocato e le parti si impegnano a nominarenuovi periti. Anche per questa ulteriore perizia si applicanole regole in<strong>di</strong>cate in precedenza. Le parti si impegnano adaccettare la soluzione proposta dai periti: tale decisione deveessere accettata anche dalla parte <strong>di</strong>ssenziente ed anchequalora questa non l’abbia sottoscritta. Ciascuna delle partisostiene le spese conseguenti alla nomina del proprio peritoe la metà delle spese conseguenti all’eventuale nomina <strong>di</strong>un terzo perito.Art. 30 - Riparazioni-sostituzioni in natura delle cosedanneggiate<strong>TUA</strong> ha facoltà <strong>di</strong> fare eseguire <strong>di</strong>rettamente le riparazioni occorrential ripristino del veicolo danneggiato nonché <strong>di</strong> sostituire il veicolostesso invece <strong>di</strong> pagare l’indennizzo, come pure <strong>di</strong> subentrarenella proprietà <strong>di</strong> quanto residua del veicolo dopo il sinistro corrispondendoneil controvalore.L’assicurato, pertanto, salvo che per le riparazioni <strong>di</strong> primaurgenza necessarie per portare il veicolo danneggiato nellarimessa o nell’officina, deve astenersi dall’effettuare o fareffettuare altre riparazioni prima <strong>di</strong> avere ricevuto il consenso<strong>di</strong> <strong>TUA</strong>.Tuttavia, se per motivi in<strong>di</strong>pendenti dall'assicurato, tale consensonon avviene entro 15 giorni dalla data della denuncia <strong>di</strong> sinistro,questi può provvedere alle riparazioni anche senza aver ricevuto ilconsenso <strong>di</strong> <strong>TUA</strong>.In tal caso l'Assicurato deve comunque:- conservare le tracce del sinistro e le parti sostituite finoa liquidazione del danno senza avere, per questo, <strong>di</strong>rittoad indennità alcuna;- presentare qualsiasi documentazione del danno in suopossesso (preventivi, fotografie, ecc.) nonché fornire lefatture e/o ricevute fiscali relative alle spese sostenuteper la riparazione.Art. 31 - Pagamento dell’indennizzoIl pagamento dell’indennizzo è eseguito entro il termine massimo <strong>di</strong>30 giorni dalla sottoscrizione della quietanza <strong>di</strong> pagamento.Relativamente al veicolo, in caso <strong>di</strong> danno totale, a richiesta <strong>di</strong><strong>TUA</strong>, l’assicurato dovrà produrre il certificato <strong>di</strong> ra<strong>di</strong>azione al P.R.A.del veicolo. Per la sola garanzia “Furto”, l’assicurato deve perquesto produrre a <strong>TUA</strong> i seguenti documenti:- estratto cronologico generale del P.R.A. o certificatocronologico relativi al veicolo rubato;- certificato <strong>di</strong> proprietà e <strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong> per<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> possessodel veicolo rubato rilasciata dal P.R.A.;- procura notarile a vendere nel caso previsto dal seguenteArt. 32;- la fattura d’acquisto e/o la carta <strong>di</strong> circolazione rilasciatada Stato estero quando tali documenti siano necessariper effettuare la valutazione del danno;- certificato <strong>di</strong> chiusura inchiesta, a semplice richiesta <strong>di</strong><strong>TUA</strong>.Art. 32 - RecuperiL’assicurato è tenuto ad informare <strong>TUA</strong> non appena abbia notiziadel recupero del veicolo rubato o <strong>di</strong> parti <strong>di</strong> esso.Recupero del veicolo prima del pagamento dell’indennizzo:<strong>TUA</strong> risponde dei danni a norma dell’Art. 29 e seguenti. In tal caso,<strong>TUA</strong> si riserva la facoltà <strong>di</strong> richiedere che venga effettuata la ra<strong>di</strong>azionedel veicolo.Recupero dopo il pagamento dell’indennizzo: l’assicurato ha lafacoltà <strong>di</strong> scegliere se procedere alla ven<strong>di</strong>ta del veicolo tramite<strong>TUA</strong> oppure se rientrare in possesso del veicolo restituendol’indennizzo a <strong>TUA</strong>. Nel primo caso l’assicurato è tenuto a prestarsiper tutte le formalità relative al trasferimento <strong>di</strong> proprietàdel veicolo, mettendo a <strong>di</strong>sposizione i documenti necessari,sottoscrivendo procura a vendere a favore <strong>di</strong> <strong>TUA</strong> edagevolando le operazioni connesse. Nel secondo caso,l’assicurato deve provvedere a rimborsare l’importo riscosso a titolo<strong>di</strong> indennizzo. Tuttavia se <strong>TUA</strong> ha indennizzato il danno soltantoin parte, il prezzo <strong>di</strong> realizzo del veicolo recuperato, decurtato dellespese sostenute per poterne rientrare in possesso, viene ripartitonella stessa proporzione fra <strong>TUA</strong> e assicurato.Spazio lasciato intenzionalmente in biancoAGENZIADELLE ENTRATEUFFICIO DIMILANOMILANO 2<strong>TUA</strong> ASSICURAZIONI S.P.A.Sede legale: Largo Tazio Nuvolari 1, 20143 Milano (Italia)Tel (+39) 02.277.33.99 - Fax (+39) 02.277.33.55www.tuaassicurazioni.it - servizioclienti@tuaassicurazioni.itCod. fiscale./P.I. e numero <strong>di</strong> iscrizione al registrodelle imprese <strong>di</strong> Milano 02816710236 - R.E.A.Milano n. 1716504 - cap. soc. euroImpresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con provve<strong>di</strong>mento ISVAP n. 1041del 20/11/1998 G.U. n. 277 del 26/11/1998 - Iscrizione Albo Imprese ISVAPnr. 1.00132 del 03.01.2008 - Società soggetta all'attività <strong>di</strong> <strong>di</strong>rezione e coor<strong>di</strong>namentoda parte della Società Cattolica <strong>di</strong> Assicurazione - Società Cooperativa - VeronaGRUPPOCATTOLICAASSICURAZIONI

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