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IDEALPLAN - Aviva

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3. CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE<strong>IDEALPLAN</strong>ART. 1 OBBLIGHI DELLA SOCIETÀGli obblighi della Società risultano esclusivamente dalla Proposta-Certificato, dalle presenti Condizioni diAssicurazione, dal Regolamento dei Fondi Interni Assicurativi, dalla Lettera Contrattuale di Conferma e dalleeventuali Appendici al Contratto, firmate dalla Società stessa. Per tutto quanto non espressamente qui regolato,valgono le norme di legge applicabili.ART. 2 CONFLITTO DI INTERESSIAVIVA Vita S.p.A., Società che commercializza il presente Contratto, è partecipata da BPU Banca S.c.a.r.l.. Ilprodotto viene distribuito da Banca Popolare Commercio e Industria S.p.A., da Banca Carime S.p.A. e daBanca Popolare di Bergamo S.p.A. facente parte del Gruppo Banche Popolari Unite (BPU Banca S.c.p.a.).ART. 3 PRESTAZIONI ASSICURATECon il presente Contratto, <strong>Aviva</strong> Vita S.p.A. - di seguito definita Società - contro il versamento di premi ricorrenti,si impegna:• ad investire i versamenti effettuati dal Contraente - al netto delle spese - in quote dei Fondi InterniAssicurativi prescelti dal Contraente al momento della sottoscrizione della Proposta-Certificato;• a corrispondere ai Beneficiari designati, in caso di decesso dell’Assicurato in qualsiasi epoca esso avvenga,il Capitale Caso Morte come definito all’Art. 4 “PRESTAZIONI ASSICURATE IN CASO DI DECESSODELL’ASSICURATO”;• a corrispondere ai Beneficiari designati, in caso di vita dell’Assicurato alla quinta ricorrenza annua unbonus fedeltà come definito all’Art. 6 “BONUS FEDELTÀ”.Il Contratto rimane in vigore per tutta la vita dell’Assicurato, il Contraente ha comunque la facoltà di richiedereil pagamento del valore di riscatto secondo quanto indicato all’Art. 20 “RISCATTO”, trascorso un annodalla data di decorrenza.Il Contratto prevede la possibilità di includere facoltativamente una delle seguenti Garanzie ComplementariFacoltative:• copertura malattie gravi (dread disease)• invalidità totale e permanente• copertura malattie gravi (dread disease) comprensiva della copertura di invalidità totale e permanentele cui prestazioni sono indicate al successivo punto 3.2 “CONDIZIONI DELLE GARANZIE COMPLEMENTA-RI FACOLTATIVE” che segue.ART. 4 PRESTAZIONI ASSICURATE IN CASO DI DECESSO DELL’ASSICURATOIn caso di decesso dell’Assicurato – in qualsiasi epoca esso avvenga, senza limiti territoriali, senza tenerconto dei cambiamenti di professione dell’Assicurato stesso e con i limiti indicati all’Art. 5 “LIMITAZIO-NI DELLA MAGGIORAZIONE PER LA GARANZIA MORTE” che segue - la Società corrisponde, aiBeneficiari designati, una prestazione ottenuta - Capitale Caso Morte - come somma dei seguenti due importi:a) il controvalore delle quote dei Fondi Interni Assicurativi prescelti dal Contraente, calcolato moltiplicandoil numero delle quote per il valore unitario delle stesse del quarto giorno di Borsa aperta successivoalla data di ricevimento della richiesta di liquidazione per decesso, da parte della Società;b) la maggiorazione per la Garanzia Morte ottenuta applicando all’importo indicato al punto a) le percentualidi maggiorazione indicate nella Tabella che segue, determinate in funzione dell’età dell’Assicuratoalla data del decesso:38 di 74

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