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La Società provvederà a compiere gli accertamenti necessari per verificare l’indennizzabilità della malattiagrave e renderà nota la propria decisione entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione richiesta.Una volta accertata l’indennizzabilità della malattia grave insorta, la Società provvederà a liquidare il capitaleassicurato per la malattia grave entro i successivi 30 giorni.ART. 8 DECESSO ANTERIORE ALL’ ACCERTAMENTO DELL’INDENNIZZABILITÀ DELLA MALATTIAIl decesso dell’Assicurato avvenuto conseguentemente al verificarsi della malattia grave, debitamente certificatodall’Autorità competente, o verificatosi prima che la Società ne abbia accertato l’indennizzabilità, ecomunque dovuto ad una delle malattie gravi ricomprese nella copertura assicurativa, equivale ad avvenutoriconoscimento della indennizzabilità della malattia grave ed implica la liquidazione del corrispondentecapitale assicurato, semprechè sia trascorso il periodo di qualificazione di cui all’Art. 4 “PERIODO DI QUA-LIFICAZIONE E DECESSO DELL’ASSICURATO” della presente sezione.Qualora la Società non riconosca la malattia grave indennizzabile, il Contraente o l’Assicurato hanno facoltà,entro 60 giorni dal ricevimento della dichiarazione negativa dell’accertamento, di promuovere, a mezzo letteraraccomandata con ricevuta di ritorno la decisione di un Collegio Arbitrale composto da tre medici, dicui uno nominato dalla Società, l’altro dal Contraente o dall’Assicurato ed il terzo scelto di comune accordodalle due parti.In caso di mancato accordo entro 10 giorni dalla richiesta dell’arbitrato, la scelta del terzo arbitro saràdemandata al Presidente del Tribunale dove ha sede la Società. Il Collegio Arbitrale decide entro 30 giornidalla sua costituzione, a maggioranza, senza formalità di procedura, con parere vincolante.Gli arbitri, qualora lo ritengano opportuno e senza obbligo di sentenza, possono promuovere qualsiasi tipodi accertamento sanitario.Ciascuna della parti sopporta le spese e le competenze del proprio medico prescelto e la metà di quelle delterzo medico. Le altre spese sono a carico della parte soccombente.Qualora il Collegio Arbitrale esprima un parere favorevole sulla diagnosi di una malattia grave, la corresponsionedel capitale avverrà entro 30 giorni dalla data di comunicazione del suddetto parere.Qualora siano scaduti i termini previsti per la corresponsione della prestazione assicurata, come in precedenzariportato, saranno dovuti gli interessi moratori.In tal caso la Società corrisponderà ai Beneficiari designati o agli aventi diritto il capitale assicurato dellapresente Copertura Complementare Malattie Gravi.3.2.3 CONDIZIONI DELLA GARANZIA COMPLEMENTARE INVALIDITÀTOTALE E PERMANENTEART. 1 PRESTAZIONE GARANTITALa Società garantisce all’Assicurato la corresponsione di un capitale in via aggiuntiva qualora venga colpitoda invalidità totale e permanente secondo le modalità indicate dal successivo Art. 2 “DEFINIZIONE DI INVA-LIDITA’”, nel corso della durata contrattuale, e prima del compimento del 65° anno di età.ART. 2 DEFINIZIONE DI INVALIDITÀPer invalidità totale e permanente si intende la perdita totale e permanente della capacità lavorativa genericaall’esercizio di un qualsiasi lavoro, quale che fosse la professione esercitata dall’Assicurato purché proficuae remunerabile e sempreché il grado di invalidità risulti pari o superiore al 66%.L’invalidità deve essere stata causata da una malattia organica o lesione fisica, oggettivamente accertabileed indipendente dalla volontà dell’Assicurato.Per il calcolo del grado di invalidità dovuta ad infortunio si conviene di adottare la tabella delle percentualiallegata al D.P.R. 30/06/65 n. 1124 qui riportata:61 di 74

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