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Tale bonus, è pari al 5% del premio medio pagato nei primi 5 anni.Per il calcolo del premio medio vengono considerati sia i premi ricorrenti che i versamenti aggiuntivi.Il bonus comporta una maggiorazione del capitale attraverso il riconoscimento gratuito da parte dellaSocietà di quote. Il numero delle quote si determina dividendo l’importo del bonus, per il valore unitariodelle quote del Fondo Interno Assicurativo prescelto dal Contraente, della quinta ricorrenza annua.Nei giorni di calendario in cui - per qualsiasi ragione - non fosse disponibile il valore unitario delle quotedei Fondi Interni Assicurativi, la Società considererà come valore unitario delle quote quello risultante ilprimo giorno di rilevazione successivo.Al Contraente non verrà riconosciuto alcun bonus fedeltà qualora, alle ricorrenze sopra indicate:• il Contraente abbia già richiesto la liquidazione del riscatto totale o parziale del Contratto;• i Beneficiari abbiano già richiesto la liquidazione del Contratto per avvenuto decesso dell’Assicurato.ART. 7 DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE E DELL’ASSICURATOLe dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato devono essere esatte e complete.Nel caso in cui l’Assicurato non coincida con il Contraente è necessario consegnare – al momento della stipuladel Contratto - la copia di un documento di riconoscimento valido, riportante i dati anagraficidell’Assicurato stesso per la corretta individuazione della sua età.Trascorsi 6 mesi dalla data di decorrenza del Contratto o dalla sua riattivazione, lo stesso non è contestabileper le dichiarazioni inesatte o reticenti del Contraente o dell’Assicurato, salvo il caso in cui la verità siastata alterata o taciuta per colpa grave o in malafede.L’inesatta indicazione dell’età dell’Assicurato comporta in ogni caso la rettifica, in base all’età reale, dellesomme dovute.ART. 8 CONCLUSIONE DEL CONTRATTOIl Contratto si considera concluso quando il Contraente ha versato il primo premio ricorrente - o la primarata in caso di frazionamento del premio – e unitamente all’Assicurato, se persona diversa – ha sottoscrittola Proposta-Certificato.ART. 9 DECORRENZA DEL CONTRATTOLe prestazioni di cui all’Art. 3 “PRESTAZIONI ASSICURATE” decorrono dal quarto giorno di Borsa apertasuccessivo alla data di conclusione del Contratto, fatto salvo il mancato ricevimento del premio da partedella Società.La data di decorrenza del Contratto viene indicata nella Lettera Contrattuale di Conferma, che viene inviataal Contraente.ART. 10 EFFICACIA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA DELLA GARANZIACOMPLEMENTARE FACOLTATIVANel caso in cui alla sottoscrizione delle Proposta-Certificato il Contraente decida di abbinare al Contrattouna delle seguenti Garanzie Complementari Facoltative:• copertura malattie gravi (dread disease);• invalidità totale e permanente;• copertura malattie gravi (dread disease) comprensiva della copertura di invalidità totale e permanente;la copertura assicurativa relativa alla Garanzia Complementare facoltativa è in ogni caso subordinata allasottoscrizione del Questionario Sanitario allegato alla Proposta-Certificato.Nel caso in cui dalla documentazione emergano fattori di rischio di rilievo, la Società si riserva la facoltàdi:• stabilire particolari condizioni di accettazione del rischio, che prevedano l’applicazione di eventualisovrappremi o l’esclusione di specifici rischi;ovvero• rifiutare l’assunzione del rischio.40 di 74

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