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IDEALPLAN - Aviva

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3.2 CONDIZIONI DELLE GARANZIE COMPLEMENTARI FACOLTATIVE3.2.1 NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE COMPLEMENTARIART. 1 ATTIVAZIONE DELLA GARANZIA COMPLEMENTAREIl Contraente può richiedere al momento della sottoscrizione della Proposta-Certificato l’attivazione di unasola tra le seguenti Garanzie Complementari:• Copertura Malattie Gravi (dread disease);• Copertura Malattie Gravi (dread disease) comprensiva dell’Invalidità Totale e Permanente;• Invalidità Totale e Permanente;ART. 2 DISATTIVAZIONE DELLA GARANZIA COMPLEMENTARELa Garanzia Complementare prescelta, una volta sottoscritta, non potrà essere modificata in corso diContratto, ma potrà essere sospesa.Il Contraente dovrà comunicare la propria volontà di voler sospendere la Garanzia Complementare presceltaalmeno 30 giorni prima della ricorrenza annuale rivolgendosi direttamente al Soggetto Incaricato.Dopo che la Garanzia Complementare è stata sospesa non può più essere riattivata.ART. 3 DECORRENZA DEGLI EFFETTI DELLA GARANZIA COMPLEMENTARELa concessione della copertura assicurativa è subordinata alla compilazione del Questionario Sanitario allegatoalla Proposta-Certificato. La Garanzia Complementare decorrerà dalla terza ricorrenza mensile successivaalla data di decorrenza della Garanzia Principale e con i limiti indicati:• all’Art. 5 “ESCLUSIONI” del punto 3.2.2 “CONDIZIONI DELLA GARANZIA COMPLEMENTARE COPER-TURA MALATTIE GRAVI (DREAD DISEASE) - COPERTURA MALATTIE GRAVI (DREAD DISEASE) COM-PRENSIVA DELLA COPERTURA DI INVALIDITÀ TOTALE E PERMANENTE” che segue;• all’4 “ESCLUSIONI” del punto 3.2.3 “CONDIZIONI DELLA GARANZIA COMPLEMENTARE INVALIDITA’TOTALE E PERMANENTE” che segue.Nel caso in cui dalla documentazione emergano fattori di rischio di rilievo, la Società si riserva la facoltàdi:• stabilire particolari condizioni di accettazione del rischio, che prevedano l’applicazione di eventualisovrappremi o l’esclusione di specifici rischi;ovvero• rifiutare l’assunzione del rischio.La Società comunicherà al Contraente gli eventuali sovrappremi da applicare o il rifiuto del rischio.Dalla data di invio da parte della Società della comunicazione degli eventuali sovrappremi, il Contraente ha20 giorni di tempo per rifiutare tali sovrappremi. In caso di rifiuto dei sovrappremi da applicare, la GaranziaComplementare prescelta non verrà attivata e non verrà addebitato il costo della Garanzia dalla terza mensilità.Nel caso in cui il Contraente non invii nessuna comunicazione alla Società, la Garanzia Complementare inizieràa decorrere e dalla terza ricorrenza mensile verranno addebitati i costi di tale garanzia (comprensividegli eventuali sovrappremi).ART. 4 LIMITI DI ETA’ DELL’ASSICURATOLa Garanzia Complementare prescelta è prestata fino all’età massima dell’Assicurato di 65 anni.L’età di ingresso dell’Assicurato dovrà essere compresa tra i 18 ed i 55 anni.ART. 5 COSTI DELLE GARANZIE COMPLEMENTARIDalla posizione individuale del Contraente dalla terza ricorrenza mensile del Contratto, viene detratto mensilmenteda parte della Società il controvalore, convertito in numero di quote, del costo per l’eventuale57 di 74

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