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ETÀ DELL’ASSICURATOALLA DATA DEL DECESSO(IN ANNI INTERI)% DIMAGGIORAZIONEFino a 40 anni 5,00%Da 41 a 54 anni 2,00%Da 55 a 64 anni 1,00%Oltre 64 anni 0,20%La suddetta maggiorazione non può comunque essere superiore a 50.000,00 Euro.La prestazione in caso di decesso - Capitale Caso Morte - potrebbe risultare inferiore alla sommadei versamenti effettuati, sia per effetto, nel corso della durata contrattuale, del deprezzamentodelle attività finanziarie di cui le quote sono rappresentazione, sia per l’applicazione delle speseindicate al seguente Art. 18 “SPESE”.Non esiste inoltre alcun valore minimo garantito dalla Società per la prestazione in caso didecesso.ART. 5 LIMITAZIONI DELLA MAGGIORAZIONE PER LA GARANZIA MORTELa maggiorazione per la Garanzia Morte di cui al punto b) del precedente Art. 4 “PRESTAZIONIASSICURATE IN CASO DI DECESSO DELL’ASSICURATO” non verrà applicata, qualora il decessodell’Assicurato:a) avvenga entro i primi sei mesi dalla data di decorrenza del contratto;b) avvenga entro i primi cinque anni dalla data di decorrenza del contratto e sia dovuto a infezioneda HIV, sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia ad essacollegata;c) sia causato da:• dolo del Contraente o dei Beneficiari;• partecipazione attiva dell’Assicurato a delitti dolosi;• partecipazione attiva dell’Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso loStato Italiano;• incidente di volo, se l’Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilotanon titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell’equipaggio;• suicidio, se avviene nei primi due anni dall’entrata in vigore del Contratto (data di decorrenza), o trascorsoquesto periodo, nei primi dodici mesi dall’eventuale riattivazione del Contratto stesso;• stato di ubriachezza nonché uso non terapeutico di stupefacenti, allucinogeni e simili.La limitazione di cui alla lettera a) non verrà applicata qualora il decesso dell’Assicurato sia conseguenzadiretta:• di una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo la data di decorrenza: tifo, paratifo, difterite,scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebro - spinale, polmonite,encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosiittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo,mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata,encefalite post-vaccinica;• di shock anafilattico sopravvenuto dopo la data di decorrenza;• di infortunio - intendendosi per tale l’evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna cheproduca lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza il decesso – avvenutodopo la data di decorrenza.ART. 6 BONUS DI FEDELTA’Il Contratto prevede che, in caso di vita dell’Assicurato, venga riconosciuto un bonus fedeltà, alla quintaricorrenza annua, nel caso in cui il premio medio pagato nei primi 5 anni sia maggiore o uguale a Euro3.600,00.39 di 74

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