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Il Libro Italiano della Talidomide... - a.na.d.ma.

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BREVE STORIA DELLA TALIDOMIDE IN ITALIA 17Importazione e preparazione galenica <strong>della</strong> talidomide in ItaliaPer l’importazione da un Paese estero di preparati a base di talidomide valgono i requisiti e le procedure definitenel D.M. dell’11.2.97, riguardante le modalità di importazione dei far<strong>ma</strong>ci non ancora autorizzati in Italia.Alcuni aggior<strong>na</strong>menti successivi di questo decreto hanno specificamente riguardato la talidomide.Nell’ambito <strong>della</strong> sopracitata indagine “GISMM” del 2003, fu richiesto un parere all’Ufficio Vº del Ministero<strong>della</strong> Salute, allora competente per la regolamentazione dell’import/export di far<strong>ma</strong>ci nel nostro Paese: larisposta scritta assimilava la talidomide alla categoria del medici<strong>na</strong>le “… non autorizzato al commercio nelterritorio <strong>na</strong>zio<strong>na</strong>le, ove l’utilizzo dello stesso non rientri nell’ambito di uno studio clinico autorizzato (la cuifornitura) non è consentita se non per il trattamento di determi<strong>na</strong>ti pazienti, <strong>ma</strong> solo nei termini previsti dalD.L.vo 178/91 e successive modifiche e precisamente: (omissis) art. 25 c.7 lettera b) secondo le modalità stabilite daldecreto ministeriale 11 febbraio 1997, modificato dalla Legge 21 dicembre 1999, n. 526 che de<strong>ma</strong>nda al medicocurante la facoltà di acquistare all’estero il far<strong>ma</strong>co non disponibile sul mercato <strong>na</strong>zio<strong>na</strong>le.”A<strong>na</strong>lizzando il sopracitato decreto ministeriale dell’11 febbraio 1997, si evidenzia come il campo diapplicazione in questione sia riferito (art. 1) “ai far<strong>ma</strong>ci non autorizzati all’immissione al commercio sulnostro territorio <strong>na</strong>zio<strong>na</strong>le <strong>ma</strong> posti regolarmente in vendita in Paesi esteri” ove invece tale far<strong>ma</strong>co (art. 2)“risulta regolarmente autorizzato” e inoltre (art. 2, punto c) il titolare di tale AIC in Paese estero devecomparire chiaramente nella documentazione da allegare alla do<strong>ma</strong>nda di importazione.Ne deriva che, ad oggi, i soli far<strong>ma</strong>ci a base di talidomide con tali requisiti risultano essere: ThalidomidePharmion e Thalomid in quanto unici titolari di AIC (rispettivamente: in Australia e altri Paesi perPharmion, in US per Celgene).Attualmente, però, diverse ditte commercializzano in Italia specialità medici<strong>na</strong>li a base di talidomide provenientida fornitori che risultano essere in possesso di u<strong>na</strong> “Manufactoring Licence”, cioè di un’autorizzazione aprodurre il medici<strong>na</strong>le, <strong>ma</strong> privi dell’autorizzazione a distribuirlo (“Marketing Licence”), cioè prividell’autorizzazione all’immissione in commercio, contrariamente a quanto richiesto dal D.M. del febbraio 1997.Nel settembre 1997 il Dipartimento per la Valutazione dei medici<strong>na</strong>li e la Far<strong>ma</strong>covigilanza con DecretoMinisteriale confer<strong>ma</strong>va (ribadendolo successivamente con u<strong>na</strong> circolare nel 2003) i requisiti diimportazione del D.M. del febbraio 1997, <strong>ma</strong> aggiungendo un elenco di patologie per cui il far<strong>ma</strong>co potevaessere importato ed impiegato.

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