22Un parere esperto: “talidomide e assicurabilità”RICCARDO TACCONIDIRETTORE GENERALEDI GERLING ALLGEMEINEVERSICHERUNGS AG
UN PARERE ESPERTO: “TALIDOMIDE E ASSICURABILITÀ” 23Da anni mi occupo di argomenti legati alle assicurazioni nel settore <strong>della</strong> Sanità. Per quanto riguardaspecificamente talidomide emerge un dato incontrovertibile: il potenziale teratogenico di questo far<strong>ma</strong>co non èin alcun modo “assicurabile”.Le assicurazioni, infatti, coprono un “rischio” con oneri e modalità diverse in funzione <strong>della</strong> probabilità delrischio stesso e <strong>della</strong> gravità dell’eventuale danno conseguente. Nel caso <strong>della</strong> talidomide, trattandosi non di“rischio” di teratogenicità del far<strong>ma</strong>co <strong>ma</strong> – purtroppo – di un dato assolutamente certo, non può esserci alcu<strong>na</strong>copertura specifica.I presupposti nor<strong>ma</strong>tivi sono molto chiari: l’oggetto di un contratto di assicurazione non può che essere ilrischio dell’accadimento di un fatto dannoso, deve esserci cioè incertezza sul se, come e quando possa accadereil fatto che fa scattare l’intervento dell’assicuratore (art. 1882 c.c.).Se il fatto dannoso è certo, <strong>ma</strong>nca il requisito del rischio, per cui il contratto di assicurazione è inesistente.Le conseguenze di questa premessa, considerando il caso particolare <strong>della</strong> talidomide, sono inquivocabili: i<strong>na</strong>ssenza di precise misure di risk <strong>ma</strong><strong>na</strong>gement, il far<strong>ma</strong>co non è assicurabile.In primo luogo perché <strong>ma</strong>nca il rischio, sostituito dalla certezza del verificarsi dell’effetto (i<strong>na</strong>ssicurabilità aisensi dell’art, 1882 c.c.); in secondo luogo perché il suo uso – senza le precauzioni che vedremo – comportal’accettazione delle conseguenze note; le lesioni che ne conseguono, dunque, vengono considerate come dolose(i<strong>na</strong>ssicurabilità ai sensi dell’art. 1917 c.c. e <strong>della</strong> nor<strong>ma</strong>tiva in <strong>ma</strong>teria di dipendenti di Enti pubblici).Per decisione conseguente, dunque, le Compagnie di assicurazione, di fronte alla richiesta di assicurare gli effettidannosi <strong>della</strong> talidomide, ne rifiutano la copertura, a scanso di equivoci interpretativi.Ma è possibile, anzi doveroso, trovare u<strong>na</strong> soluzione al proble<strong>ma</strong> uscendo da questa impasse. La strada dapercorrere è quella di trasfor<strong>ma</strong>re la certezza dell’effetto in u<strong>na</strong> mera possibilità.A tanto si può arrivare solo adottando quelle misure di sicurezza che facciano parte di programmi consolidati di“uso sicuro” del far<strong>ma</strong>co, conosciuti ed approvati dalla letteratura inter<strong>na</strong>zio<strong>na</strong>le e <strong>della</strong> Autorità competenti.Le misure consolidate di questi programmi, infatti, trasfor<strong>ma</strong>no la “certezza del danno” in u<strong>na</strong> “possibilità didanno”, riportandoci all’interno <strong>della</strong> prestazione propria di un contratto assicurativo, da un lato, e facendoescludere, dall’altro, la possibilità di vedersi attribuire un comportamento doloso.Diventa, allora, solo un proble<strong>ma</strong> di scelta per l’assicuratore, se accettare o meno di coprire il rischio,considerando le misure di sicurezza, adottate dal possibile assicurato.