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Regole dell'Aria - Edizione 2 - Enac

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- Rotta da seguire<br />

- Aeroporto di destinazione e durata stimata del volo<br />

- Aeroporto o aeroporti alternati<br />

- Autonomia oraria<br />

- Numero totale delle persone a bordo<br />

- Equipaggiamento di emergenza e di sopravvivenza<br />

- Altre informazioni considerate rilevanti dall’ENAC o dal fornitore dei servizi di traffico<br />

aereo.<br />

3.3.2.1bis E’ consentita la presentazione di un piano di volo “ridotto” per i voli che originano e<br />

terminano sullo stesso aeroporto e che:<br />

a) si svolgono all’interno del CTR/ATZ; o<br />

b) si svolgono in aree anche esterne, ma adiacenti al CTR/ATZ a scopo addestrativo o<br />

di collaudo; o<br />

c) sono effettuati per attività di addestramento agli avvicinamenti strumentali<br />

sull’aerodromo.<br />

Fatte salve diverse disposizioni dell’ENAC, il piano di volo ridotto può essere presentato, al<br />

momento della messa in moto, direttamente in fonia, e deve comprendere le informazioni relative<br />

alle seguenti voci:<br />

- Identificazione dell’aeromobile<br />

- tipo dell’aeromobile<br />

- area di attività<br />

- durata del volo<br />

- autonomia oraria<br />

- numero delle persone a bordo<br />

- altre informazioni considerate rilevanti dall’ENAC o dal fornitore dei servizi di traffico aereo.<br />

3.3.2.2 Per i piani di volo presentati durante il volo, le informazioni fornite riguardo la voce<br />

“aeroporto di partenza” devono indicare la località dalla quale le informazioni supplementari sul<br />

volo possono essere ottenute, se richieste.<br />

3.3.2.3 - Per i piani di volo presentati durante il volo, le informazioni da fornire riguardo la voce<br />

“orario stimato di sblocco” deve essere l’orario sul primo punto della rotta cui il piano di volo si<br />

riferisce.<br />

3.3.3 Compilazione del piano di volo<br />

3.3.3.1 Indipendentemente dagli scopi per cui è stato presentato, un piano di volo deve contenere<br />

le informazioni relative a tutte le voci previste nei paragrafi 3.3.2.1 o 3.3.2.1bis riguardanti l’intera<br />

rotta o una porzione di essa per cui il piano di volo è stato presentato.<br />

3.3.4 Modifiche al piano di volo<br />

Ferme restando le prescrizioni di cui al paragrafo 3.6.2.2, tutte le modifiche al piano di volo<br />

presentate per i voli IFR, o per quelli VFR che operano come voli controllati, devono essere<br />

comunicate il più presto possibile all’appropriato ente dei servizi di traffico aereo. Per gli altri voli<br />

VFR, i cambiamenti significativi al piano di volo devono essere comunicati il più presto possibile<br />

all’appropriato ente dei servizi di traffico aereo.<br />

Le informazioni riguardo l’autonomia o il numero totale di persone a bordo, presentate prima della<br />

partenza, se inesatte al momento della partenza, costituiscono un cambiamento significativo al<br />

piano di volo e come tale deve essere riportato.<br />

<strong>Edizione</strong> 2 - Emendamento 1 del 30/7/2009 Capitolo 3 – Pagina 8 di 17

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