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Linee guida alla continuità operativa nella Pubblica ... - DigitPA

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S TRUMENTI GIURIDICI E OPERATIVI PER L’ ACQUISIZIONEDI UN SERVIZIO DI CONTINUITÀI rischi di distruzione e perdita sono citati nell’articolo 31 (Obblighi di sicurezza):“I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi e controllati, anche in relazionealle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, <strong>alla</strong> natura dei dati e alle specifichecaratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante l’adozionedi idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, ancheaccidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentitoo non conforme alle finalità della raccolta.”Nell’articolo 34 (Trattamento con strumenti elettronici) si fa riferimento alle misure minimedi sicurezza da adottare:“…f) adozione di procedure per la custodia di copie di sicurezza, il ripristino della disponibilitàdei dati e dei sistemi;”Codice dell’amministrazione digitale (Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)Il Codice dell’amministrazione digitale richiama la necessità di salvaguardare i dati attinentiservizi pubblici. Il Codice richiede, tra l’altro, una particolare attenzione da parte delleamministrazioni <strong>alla</strong> custodia dei dati, in modo da garantire il diritto dei cittadini e delleimprese a “richiedere ed ottenere l’uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazionicon le pubbliche amministrazioni centrali e con i gestori di pubblici servizi statali” (Art. 3– Diritto all’uso delle tecnologie).Va anche tenuta presente la necessità di garantire riscontri delle transazioni finanziarieriguardanti pagamenti verso la PA centrale, come previsto dall’art. 5 (Effettuazione deipagamenti con modalità informatiche):“A decorrere dal 30 giugno 2007, le pubbliche amministrazioni centrali con sede nelterritorio italiano consentono l’effettuazione dei pagamenti ad esse spettanti, a qualsiasititolo dovuti, con l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.”Più in particolare, il principio della custodia e salvaguardia dei dati è fissato all’art. 51(Sicurezza dei dati), comma 2:“I documenti informatici delle pubbliche amministrazioni devono essere custoditi econtrollati con modalità tali da ridurre al minimo i rischi di distruzione, perdita,accesso non autorizzato o non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.”È anche affermato il diritto del cittadino ad avere a disposizione modulistica in formatoelettronico, come previsto all’art. 57 (Moduli e formulari) che ribadisce il principio di assicurarela massima affidabilità della custodia documentale:“1. Le pubbliche amministrazioni provvedono a definire e a rendere disponibili ancheper via telematica l’elenco della documentazione richiesta per i singoli procedimenti, imoduli e i formulari validi ad ogni effetto di legge, anche ai fini delle dichiarazionisostitutive di certificazione e delle dichiarazioni sostitutive di notorietà.2. Trascorsi ventiquattro mesi d<strong>alla</strong> data di entrata in vigore del presente codice, i moduli oi formulari che non siano stati pubblicati sul sito non possono essere richiesti ed i relativiprocedimenti possono essere conclusi anche in assenza dei suddetti moduli o formulari”.97N. 28 I QUADERNI - Centro Nazionale per l’Informatica <strong>nella</strong> <strong>Pubblica</strong> Amministrazione - GIUGNO 2006

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