Economia e MercatoLA SCELTA SULLADESTINAZIONE DEL TFRa cura diAndrea IntroiniAPI VareseIl sistema pensionistico italiano ha subito daglianni novanta un processo di riforma percontenere la spesa pensionistica al fine digarantirne la sostenibilità.La tanto preannunciata riforma del sistemapensionistico si è completata con la legge finanziariaper il <strong>2007</strong> (L. 296/2006) che ha ridefinitoil funzionamento della previdenzacomplementare, istituita a suo tempo con lalegge n. 124 del 1993 e riformata con D.Lgs. n.252 del 5 dicembre 2005 (Disciplina delle formepensionistiche complementari).Prima dell’attuale riforma, la previdenzacomplementare era limitata a pochi fondi pensione,in genere destinati a categorie di lavoratoridi livello superiore (soprattutto dirigenti), oappartenenti a grandi gruppi o a importanti enti.La scelta di potenziare la previdenza complementaresi ricollega alla riforma del sistemadi previdenza obbligatoria attuata a partire daglianni novanta.I fenomeni dell’allungamento della vita mediae della diminuzione del tasso di natalità,infatti, sbilanciando in prospettiva il rapportotra il numero dei pensionati e degli occupati,avevano indotto il legislatore a rivedere il sistemadi calcolo delle pensioni obbligatorie alfine di ridurre la spesa pensionistica. E’ statocosì previsto il progressivo passaggio dal metodoretributivo (importo della pensione calcolatoin percentuale degli ultimi stipendi percepiti)a quello contributivo (importo della pensionelegato ai contributi versati).Per consentire al lavoratore il mantenimentodi un tenore di vita adeguato dopo il pensionamento,il decreto interviene realizzandoun assetto normativo volto a favorire l’aumentodelle adesioni e l’accrescimento dei flussi difinanziamentoalla previdenzacomplementareattraverso l’istitutodel conferimentodel trattamentodi finerapporto (c.d.TFR), un più favorevoleregimefiscale di contributie prestazioni,l’ampliamentodelle opportunitàdi scelta peri lavoratori e l’adozionedi strumentivolti ad assicurareun’adesioneeffettivamente con -sapevole e una piùampia libertà di circolazioneall’interno delsistema.Data la complessità del tema,spiegando altresì che diversisono gli elementi che devono essereconsiderati nell’operare la scelta (età,prospettiva di vita lavorativa e familiare,necessità finanziarie, capacità di valutarequanto proposto dal mercato), focalizziamo lanostra attenzione sulle modalità con le quali sirealizza la destinazione del TFR.Modalità di sceltaDal 1° gennaio di quest’anno, i lavoratoridel settore privato possono scegliere se mantenerein azienda o conferire a forme di previ-22INNOVARE • 1 • <strong>2007</strong>
Destinazione del TFRdenza complementare o integrativa il trattamentodi fine rapporto che andranno a maturare,avendo sei mesi a disposizione per valutarele diverse informative e scegliere il comportamentoda seguire.Le diverse opzioni circa la destinazione delTFR devono essere manifestate compilando idue modelli TFR1, previsti dagli appositi decretiministeriali attuativi.Il conferimento del TFR maturando alleforme pensionistiche complementaripotrà avvenire secondo modalitàesplicite o tacite:le modalità esplicite prevedonoche, entro il 30 giugno, ovveroentro sei mesi dalla data diassunzione, se successivaal 1° gennaio <strong>2007</strong>,il lavoratore comunichiinforma scrittaal propriodatoredi lavorose intende conferirel’importo del TFRmaturando ad una formaqualsiasi di previdenzacomplementare scelta, o se vuole mantenere ilTFR maturando presso il datore di lavoro stesso.In questo caso però, se il lavoratore è occupatoin un’azienda fino a 49 dipendenti, ilproprio TFR maturando resta effettivamentepresso il datore di lavoro, mentre nelle aziendecon almeno 50 dipendenti il TFR maturandoverrà obbligatoriamente inviato al Fondo Tesoreriagestito dall’INPS.Le modalità tacite (silenzio-assenso) prevedonoinvece che, se il lavoratore non comunicaespressamente la sua scelta entro i previstisei mesi, a decorrere dal mese successivo il datoredi lavoro trasferisca il TFR maturando allaforma pensionistica collettiva prevista dagliaccordi o contratti collettivi, anche territorialio aziendali.In caso di presenza di più forme pensionistichecomplementari, il TFR maturando è trasferito,salvo diverso accordo aziendale, a quellaalla quale abbiano aderito il maggior numerodi lavoratori dell’azienda.Il conferimento alla previdenza complementarepotrà poi essere diverso a seconda chesi tratti di lavoratori che hanno cominciato alavorare prima o dopo il 29 aprile 1993.Nel primo caso, ossia di lavoratori iscritti allaprevidenza obbligatoria in data antecedenteal 29 aprile 1993:qualora risultino iscritti alla previdenzacomplementare possono scegliere se conferireanche il residuo TFR maturando alla formacomplementare collettiva alla quale gli stessiabbiano già aderito.Qualora non siano iscritti se scelgono di indirizzareil TFR futuro alla previdenza complementare,possono scegliere di conferirlo, nellamisura già fissata dagli accordi o contratti collettivi,in misura non inferiore al 50%. In entrambii casi resta ferma la possibilità di incrementarela quota di TFR maturando da versarealla forma pensionistica complementare.Nel secondo caso, i lavoratori che scelgonodi aderire alla forma di previdenza complementare,versano l’intero TFR maturando.In conclusione, il coinvolgimento del lavoratorenella costruzione del proprio futuro pensionisticoè il passaggio obbligato per il futurodel sistema previdenziale del nostro Paese.Pensare alla pensione oggi, scegliendo secontinuare a far mantenere al TFR la natura diretribuzione differita oppure fargli assumere ilcarattere di trattamento pensionistico è una decisioneimportante alla quale il lavoratore, peril proprio bene, non può sottrarsi. ■INNOVARE • 1 • <strong>2007</strong> 23