17.12.2012 Views

Rendiconto di gestione - RREEF Real Estate

Rendiconto di gestione - RREEF Real Estate

Rendiconto di gestione - RREEF Real Estate

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

c) nell’azione promossa da Sifin International S.r.l. avverso la Losep S.r.l. e la Deutsche Bank Fon<strong>di</strong>mmobiliari per far<br />

accertare l’esistenza <strong>di</strong> una servitù in favore della stessa Sifin consistente nella possibilità <strong>di</strong> apporre e mantenere<br />

insegne pubblicitarie sulla facciata sud <strong>di</strong> un e<strong>di</strong>ficio del complesso immobiliare denominato “Gorky” sito in Comune<br />

<strong>di</strong> Cinisello Balsamo e la richiesta <strong>di</strong> un risarcimento del danno per il mancato esercizio <strong>di</strong> tale <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> servitù, va<br />

detto che, a seguito della riassunzione della causa avanti il Tribunale <strong>di</strong> Monza, territorialmente competente, il Giu<strong>di</strong>ce<br />

ha respinto l’istanza formulata dai legali <strong>di</strong> Sifin International S.r.l. <strong>di</strong> chiamata in causa del Notaio Colombo – istanza<br />

alla quale, peraltro, sia i legali <strong>di</strong> Deutsche Bank Fon<strong>di</strong>mmobiliari, sia i legali <strong>di</strong> Losep S.r.l. si erano opposti – e,<br />

all’u<strong>di</strong>enza del 5.2.2004, il Giu<strong>di</strong>ce ha concesso i termini ex art. 184 c.p.c. per le istanze istruttorie e le repliche,<br />

rinviando la causa all’u<strong>di</strong>enza del 20.5.2004 per la <strong>di</strong>scussione sulle istanze istruttorie.<br />

Da quanto sopra esposto circa i contenziosi in essere emerge chiaramente che nel corso dell’anno 2003 non sono<br />

intervenuti elementi peggiorativi della posizione processuale del fondo “Piramide Globale” – e che anzi, nei primi due<br />

proce<strong>di</strong>menti, gli eventi occorsi sono senz’altro positivi.<br />

Ciò considerato, allo stato, possono senz’altro richiamarsi le valutazioni fatte nel ren<strong>di</strong>conto al 31 <strong>di</strong>cembre 2002, sulla<br />

scorta dei principi contabili vigenti – secondo le quali gli eventi che avrebbero potuto generare passività per il<br />

patrimonio del fondo erano da considerarsi “possibili” se non ad<strong>di</strong>rittura “remoti”, per quanto riguardava il capitale<br />

investito nell’acquisto dell’immobile interessato dal contenzioso ed il suo ren<strong>di</strong>mento e “probabili”, ma non<br />

quantificabili per quanto atteneva le spese legali – e, pertanto, non si ritiene <strong>di</strong> costituire un fondo <strong>di</strong> accantonamento<br />

per le passività che potrebbero derivare dalle liti giu<strong>di</strong>ziarie in essere.<br />

2) Procedure concorsuali<br />

In data 18 settembre 2003, il Tribunale <strong>di</strong> Milano <strong>di</strong>chiarava il fallimento <strong>di</strong> Grasso Giampaolo Koivu, conduttore<br />

dell’unità immobiliare sita al piano terreno dell’immobile ubicato in Milano, Corso Europa n. 12.<br />

Con successiva comunicazione, in data 19 novembre 2003, il Curatore informava la Deutsche Bank Fon<strong>di</strong>mmobiliari<br />

del fatto che il Giu<strong>di</strong>ce Delegato alla procedura in oggetto, con decreto del 18.11.2003, autorizzava la ven<strong>di</strong>ta<br />

dell’azienda fallita in favore della società Galanda S.r.l., con sede in Molinella (BO).<br />

La cessione d’azienda si perfezionava in data 3 <strong>di</strong>cembre 2003 con efficacia in pari data e, pertanto, la Galanda S.r.l.,<br />

dal 3 <strong>di</strong>cembre 2003, subentrava nel contratto <strong>di</strong> locazione relativo all’unità immobiliare <strong>di</strong> Corso Europa 12.<br />

Con l’istanza ex art. 93, L. n. 267/1942 depositata presso il Tribunale <strong>di</strong> Milano in data 17 <strong>di</strong>cembre 2003 la Deutsche<br />

Bank Fon<strong>di</strong>mmobiliari:<br />

(i) chiedeva <strong>di</strong> essere ammessa al passivo del fallimento in oggetto, in via privilegiata ex art. 2764 c.c. per il cre<strong>di</strong>to<br />

complessivo <strong>di</strong> Euro 187.667,96 (centottantasettemilaseicentosessantasette/96), risultante dal totale del canone <strong>di</strong><br />

locazione maturato dal conduttore dal 1.10.2002 fino alla data <strong>di</strong> <strong>di</strong>chiarazione del fallimento, pari a Euro 198.903,40<br />

(centonovanotttomilanovecentotre/40), dagli interessi <strong>di</strong> mora maturati sul predetto capitale, pari ad Euro 21.745,06<br />

(ventunomilasettecentoquarantacinque/06), al netto dell’importo a titolo <strong>di</strong> deposito cauzionale ed interessi maturati su<br />

tale deposito, pari a 32.980,50 (trentaduemilanovecentottanta/50), opposto in compensazione ai sensi dell’art. 56 della<br />

L. n. 267/1942 ed imputato in pagamento ai sensi e per gli effetti <strong>di</strong> cui agli artt. 1193 e 1194 c.c.;<br />

(ii) faceva presente al Giu<strong>di</strong>ce Delegato <strong>di</strong> vantare nei confronti del Fallimento un cre<strong>di</strong>to <strong>di</strong> Euro 43.009,98<br />

(quarantatremilaenove/98), da pagarsi in prededuzione, ai sensi dell’art. 111, L. n. 267/1942, a titolo <strong>di</strong> canone <strong>di</strong><br />

9

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!