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Magazin_032021_it

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consulenza fiscale<br />

unione-bz.<strong>it</strong>/fiscale<br />

24<br />

Cred<strong>it</strong>o d’imposta per i servizi dig<strong>it</strong>ali<br />

Proroga al 2022 anche per il cred<strong>it</strong>o d’imposta alle imprese ed<strong>it</strong>rici<br />

di quotidiani e periodici per l’acquisizione di servizi dig<strong>it</strong>ali.<br />

Legge Sabatini<br />

Il contributo statale viene erogato in un’unica soluzione, con modal<strong>it</strong>à<br />

da determinare con successivo decreto.<br />

Bonus locazioni<br />

Esteso il cred<strong>it</strong>o d’imposta per i canoni di locazione degli immobili<br />

a uso non ab<strong>it</strong>ativo del decreto legge “Rilancio”: per agenzie<br />

di viaggio e tour operator e per le imprese turistico-ricettive il<br />

cred<strong>it</strong>o di imposta (60 per cento) spetta fino al 30 aprile 2021.<br />

IMU 2021 per il turismo<br />

Non è dovuta la prima rata dell’IMU 2021 per gli immobili D/2<br />

(alberghi e pensioni), per gli agr<strong>it</strong>urismi, villaggi turistici, ostelli,<br />

rifugi, aff<strong>it</strong>tacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti per<br />

vacanze, bed & breakfast, residence e dei campeggi, discoteche se<br />

i soggetti passivi sono anche gestori delle attiv<strong>it</strong>à ivi eserc<strong>it</strong>ate;<br />

esenti dalla prima rata anche gli immobili adib<strong>it</strong>i a stabilimenti<br />

balneari mar<strong>it</strong>timi, stabilimenti termali e per immobili di categoria<br />

D destinati a eventi fieristici o manifestazioni.<br />

Incentivi per operazioni di aggregazione aziendale<br />

Nuovo incentivo per le aggregazioni aziendali realizzati attraverso<br />

operazioni di fusione, scissione o conferimento d’azienda,<br />

deliberate nel 2021. Al soggetto risultante dall’operazione è consent<strong>it</strong>o<br />

trasformare in cred<strong>it</strong>o d’imposta una quota di attiv<strong>it</strong>à per<br />

imposte anticipate (DTA) rifer<strong>it</strong>e a perd<strong>it</strong>e fiscali ed eccedenze<br />

ACE maturate e non ancora utilizzate in compensazione o trasformate<br />

in cred<strong>it</strong>o d’imposta.<br />

Riallineamento avviamento<br />

Possibile effettuare il riallineamento contabile/fiscale, con il pagamento<br />

di un’imposta sost<strong>it</strong>utiva del 3 per cento, anche per avviamento<br />

ed altre attiv<strong>it</strong>à immateriali in bilancio dell’esercizio al<br />

31 dicembre 2019.<br />

Lotteria scontrini e cashback<br />

È possibile partecipare alla lotteria degli scontrini solo in caso<br />

di acquisti effettuati con mezzi di pagamento elettronico; sono<br />

esclusi dalla lotteria gli acquisti effettuati in contanti. I rimborsi<br />

attribu<strong>it</strong>i con il programma cashback non sono assoggettati a<br />

tassazione.<br />

Proroga rideterminazione terreni e partecipazioni<br />

Riaperta la possibil<strong>it</strong>à di rideterminare il valore d’acquisto dei<br />

terreni e delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati,<br />

posseduti da persone fisiche alla data del 1° gennaio 2021,<br />

con il pagamento dell’imposta sost<strong>it</strong>utiva dell’11 per cento anche<br />

in forma rateale dal 30 giugno 2021. Necessaria la redazione di<br />

una perizia asseverata.<br />

Locazioni brevi<br />

Dal 2021 il regime fiscale delle locazioni brevi è riconosciuto solo<br />

in caso di destinazione alla locazione breve di non più di quattro<br />

appartamenti per ciascun periodo di imposta. Negli altri casi l’attiv<strong>it</strong>à<br />

di locazione, da chiunque eserc<strong>it</strong>ata, si presume eserc<strong>it</strong>ata<br />

in forma imprend<strong>it</strong>oriale ai sensi dell’art. 2082 del Codice Civile.<br />

Le disposizioni si applicano anche ai contratti stipulati tram<strong>it</strong>e<br />

intermediari immobiliari, o portali telematici.<br />

Disposizioni temporanee in materia di riduzione di cap<strong>it</strong>ale<br />

Le perd<strong>it</strong>e delle società di cap<strong>it</strong>ali dell’esercizio 2020 non richiedono<br />

gli interventi previsti dal Codice Civile fino alla data di approvazione<br />

del bilancio 2025 e non opera la causa di scioglimento<br />

della società per riduzione o perd<strong>it</strong>a del cap<strong>it</strong>ale sociale. Le perd<strong>it</strong>e<br />

andranno distintamente indicate nella nota integrativa con<br />

specificazione, della loro origine e delle movimentazioni intervenute<br />

nell’esercizio.<br />

unionemagazine #3/21

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