- i terreni inedificati- i fabbricati “esistenti” ma non idonei ad essere dichiarati agibili, ossia tutti quei fabbricatiiscritti in Catasto o iscrivibili in catasto con attribuzione alle seguenti “categorie fittizie”:“F/2” per le unità collabenti (ossia per costruzioni inidonee ad utilizzazioni produttive direddito a causa dell’accentuato livello di degrado)“F/3” per le unità in corso di costruzione“F/4” per le unità in corso di definizione (ad esempio la stanza, priva di accesso autonomo,che viene stralciata da un’unità per essere trasferita a terzi proprietari dell’unità confinantecon la quale verrà fusa)“F/5” per i lastrici solari- le unità immobiliari iscritte al catasto Fabbricati ma che per le loro caratteristiche nonpossano ricondursi alla categoria dei “fabbricati” (posto che la norma in commento richiedeche gli “atti interessati” riguardino comunque dei “fabbricati già esistenti”). Si pensi alle areedi corte scoperte (giardini, orti, corti urbane, ecc.) iscritte al catasto dei Fabbricati con attribuzionealla categoria fittizia “F/1”- tutti quegli immobili “marginali” che, a norma dell’art. 3 terzo comma del D.M. 2 gennaio1998 n. 28 (“Regolamento di costituzione del catasto Fabbricati e adeguamento della nuovacartografia catastale”), non costituiscono oggetto di inventariazione ai fini della formazionedel Catasto dei Fabbricati, e che quindi non possono neppure essere iscritti al Catasto(salvo siano dotati di un’autonoma suscettibilità reddituale); trattasi in particolare dei seguentiimmobili:a) manufatti con superficie coperta inferiore a 8 mq;b) serre adibite alla coltivazione e protezione delle piante sul suolo naturale;c) vasche per l'acquacoltura o di accumulo per l'irrigazione dei terreni;d) manufatti isolati privi di copertura;e) tettoie, porcili, pollai, casotti, concimaie, pozzi e simili, di altezza utile inferiore a 1,80 m,purché di volumetria inferiore a 150 mc ;f) manufatti precari, privi di fondazione, non stabilmente infissi al suoloPeraltro anche gli immobili suddetti debbono farsi rientrare nell’ambito di applicazionedella norma in commento qualora possano essere oggetto di accatastamento in quanto dotatedi un’ordinaria autonoma suscettibilità reddituale, come prescritto dal suddetto art.3 comma D.M. 28/1998; inoltre le opere di cui sub a) e di cui sub e), nonché quelle di cuisub c), se rivestite con paramento murario, qualora accessori a servizio di una o più unitàimmobiliari ordinarie, dovranno essere oggetto di iscrizione in catasto contestualmente allepredette unità.- i fabbricati per i quali l’art. 6 del R.D. legge 13 aprile 1939 n. 652 esclude l’obbligo di “dichiarazione”al Catasto, ossia: i fabbricati costituenti le fortificazioni e le loro dipendenze; ifabbricati destinati all’esercizio dei culti; i cimiteri con le loro dipendenze; i fabbricati di proprietàdella Santa Sede.- i beni comuni non censibili; si tratta di tutte le parti comuni condominiali denunciate alCatasto mediante elaborato planimetrico, per le quali pertanto è escluso l’obbligo della presentazionedelle planimetrie e quindi l’obbligo di classamento (ad esempio cortili, ingressi,vani scale, centrale termica, ....).Qualche dubbio, invece, sussiste per i beni comuni censibili, ossia per le parti comunicondominiali per le quali sussiste invece l’obbligo di accatastamento mediante presentazionedi planimetria catastale e conseguente classamento (ad esempio garage condominiale,cantina condominiale, alloggio del portiere, ecc. ecc.). Infatti:- da un lato se ne dovrebbe sostenere l’esclusione dall’ambito di applicazione della normain commento, in quanto, come tutte le parti comuni, anche il loro trasferimento avviene, perla quota di competenza, ex lege, a prescindere da una volontà espressa in atto dalle parti;12
- dall’altro si tratta, pur sempre, di beni accatastati (o da accatastare), per i quali vi èl’obbligo di effettuare la voltura catastale; si tratta, infatti, di unità immobiliari dotate di propriaautonomia funzionale, parti comuni per “destinazione” e non per la loro natura intrinseca(si pensi alla differenza che corre tra il vano scale, parte comune non suscettibile di diversadestinazione, e l’alloggio del portiere che, per decisione dei condomini potrebbe cessaredi essere destinato a parte comune ed essere, ad esempio, ceduto a terzi) . In quantobeni dotati di propria autonomia funzionale e di proprio reddito rientrano a pieno titolo nellanozione di “unità immobiliare urbana” cui fa riferimento la norma in commento. Inoltre scopodella norma in commento è pur sempre quello di impedire la negoziazione di beni che nonsiano regolarmente accatastati.In mancanza di interpretazioni ufficiali, circa la derogabilità o meno della disciplina di cuitrattasi, ci sembra più tranquillizzante la seconda tra le soluzioni proposte, stante il tenoreletterale della norma in commento che non prevede eccezioni di sorta per le unità comunquequalificabili come “unità immobiliari urbane”: si fa presente che sul punto la CircolareA.T n. 2/<strong>2010</strong> del 9 luglio <strong>2010</strong> non si è pronunciata (almeno direttamente; alle particomuni, l’Agenzia del Territorio fa, invece, riferimento al paragrafo d) di detta Circolare, làdove afferma che vi è obbligo di aggiornare la planimetria depositata al catasto con la presentazionedi una nuova planimetria anche nel caso di incompleta o non corretta rappresentazione“delle parti comuni laddove originariamente rappresentate”, con ciò riconoscendoche anche le parti comuni hanno un certo rilievo in relazione alla norma in commento;ragione in più per preferire la soluzione più sicura) 64c)IcasiparticolariDebbono, al contrario, farsi rientrare nell’ambito di applicazione della norma in commento iposti auto scoperti (censiti con attribuzione alla categoria catastale C/6 ), la cui realizzazionerichiede pur sempre un’attività edilizia rilevante e comunque una trasformazione urbanisticapermanente del terreno ove sono ricavati (per cui possono considerarsi “costruzioni”in senso lato, tant’è vero che si sostiene che con riguardo alla disciplina urbanisticaper tali beni trova applicazione la disciplina propria dei fabbricati, consistente nella menzionedei titoli edilizi, e non la disciplina dei terreni, che comporterebbe l’obbligo di allegazionedel certificato di destinazione urbanistica 7 ); per tali beni è prevista la presentazione dellaplanimetria catastale e l’attribuzione di rendita e possono quindi ricondursi, a pieno titolo,nella categoria delle “unità immobiliari urbane”Un discorso a parte va fatto per i fabbricati rurali, ossia per i fabbricati siti in zone rurali.L’art. 9 del Decreto legge 30 dicembre 1993 n. 557 convertito con legge 26 febbraio 1994n. 133 nel disporre l’istituzione del CATASTO dei FABBRICATI ha previsto che “il Ministerodelle finanze provvede al censimento di tutti i fabbricati o porzioni di fabbricati ruralie alla loro iscrizione, mantenendo tale qualificazione, nel catasto edilizio urbano, cheassumerà la denominazione di "catasto dei fabbricati" .”6 Il C.N.N. nella Circolare pubblicata in C.N.Notizie n. 123 del 28 giugno <strong>2010</strong> (“La circolazione immobiliarea seguito del d.l. 31 maggio <strong>2010</strong> n. <strong>78</strong>. Prime note”) esclude dal perimetro applicativo della norma le parti comunicondominiali “posto che queste si trasferiscono, pur nel silenzio del contratto, per quote millesimali unitamenteal bene condominiale di proprietà esclusiva (cfr. art. 1117 c.c.) e non sono autonomamente cedibili”. Tuttaviain questa Circolare non si affronta la problematica di una possibile differente disciplina a seconda che leparti comuni siano iscritte in catasto come beni comuni non censibili (che vanno, senza dubbio, esclusidall’ambito di applicazione della norma in commento) ovvero come beni comuni censibili (per i quali valgono idubbi sopra evidenziati)7 Vedasi al riguardo la Circolare C.N.N. “La legge 28 febbraio 1985 n. 47. Criteri Applicativi” trasmessa con notadel marzo 1987 in “Condono Edilizio – Circolari. Studi e riflessioni del Notariato” Giuffrè Editore 1999: “Facciamoil caso dei posti auto scoperti e dei parcheggi, oggetto di autonoma previsione contrattuale, per la cui costruzionesiano state eseguite opere edilizie urbanisticamente rilevanti. Questa circostanza li fa rientrarenell’ambito degli “edifici” nel significato indicato (ossia di “ogni tipo di manufatto rilevante ai fini urbanistici”) conconseguente applicazione della normativa edilizia per gli “edifici” ... e irrilevanza della normativa dei “terreni”.”13