10.08.2015 Views

LA NORMATIVA IN MATERIA DI CON- FORMITA’ DEI DATI CATASTALI (D.L 78/2010)

conformità catastale - notaio informatico Riccardo Ricciardi

conformità catastale - notaio informatico Riccardo Ricciardi

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

una dichiarazione “negativa” circa la corrispondenza tra i dati catastali e la planimetriadepositata e lo stato di fatto;- ovvero deve escludersi la possibilità di derogare alla norma in commento per cui sidovrebbe presentare al catasto, prima della stipula dell’atto negoziale, apposita denuncia divariazione, ascrivendo l’unità in corso di ristrutturazione alle categorie fittizie F/3 (unità incorso di costruzione) o “F/4” (unità in corso di definizione); in questo modo l’immobile, anchecatastalmente, verrebbe declassificato da “unità immobiliare urbana” a “fabbricato esistentenon censibile” e come tale non sarebbe più assoggetto alla disciplina dettata dallanorma in commento. L’alienante, in questo caso, NON dovrà, rilasciare in atto alcuna dichiarazionedi corrispondenza.In mancanza di interpretazioni ufficiali, circa la derogabilità o meno della disciplina di cuitrattasi, ci sembra più tranquillizzante la seconda tra le soluzioni proposte, stante il tenoreletterale della la norma in commento che non prevede eccezioni di sorta (anche se sitratta della soluzione più “complicata”, imponendo maggiori costi all’alienante ed allungandoi tempi di stipula) .6. <strong>LA</strong> NULLITA’La nullità prevista dalla norma in commento è una nullità di carattere “formale” che discendedalla mancata osservanza delle prescrizioni poste dalla norma in commento, attinentile modalità redazionali degli atti traslativi e divisionali.SONO, pertanto, NULLI gli “atti interessati” (di cui al precedente paragrafo 3), che abbianoper oggetto “fabbricati già esistenti” che siano qualificabili come “unità immobiliari urbane”ossia i fabbricati esistenti ed ultimati (di cui al precedente paragrafo 4) se:a) in tali atti non viene riportata l’identificazione catastale in quanto i fabbricati che nesono oggetto non siano ancora stati iscritti al Catasto dei Fabbricati; ad esempio sarebbesicuramente nullo un atto traslativo o divisionale avente per oggetto un “fabbricato già esistenteed ultimato” (e quindi idoneo ad essere dichiarato agibile) che venisse così descrittoin atto in quanto non ancora denunciato al catasto dei Fabbricati: “oggetto di vendita – fabbricatoa destinazione ..... sito in Comune di .... via ..... insistente e ricompreso sull’area cosìcensita al Catasto terreni : ...........”; descrizione più che idonea ad individuare con sufficienteprecisione l’immobile trasferito ma non più utilizzabile dopo il 1 luglio <strong>2010</strong> stante laprescrizione formale posta dalla norma in commento.Riteniamo che un eventuale errore materiale nella descrizione dei dati catastali non influiscasulla validità dell’atto se ed in quanto tale errore non sia tale da ingenerare incertezzacirca la individuazione del bene negoziato (nel qual caso l’atto sarebbe nullo non tanto perviolazione della norma in commento ma in relazione al disposto degli artt. 1346 e 1418c.c.). Ad esempio eventuali errori nell’indicazione della categoria, della classe o della consistenzanon “pregiudicano” di certo l’individuazione del bene (tant’è che tali dati non rientranonella nozione di “identificazione catastale” sopra delineata). Anche un errorenell’indicazione del foglio, del mappale o del subalterno potrebbe essere ininfluente se attraversola descrizione dei confini o attraverso la planimetria allegata (altra ragione in piùper procedere all’allegazione...) il bene negoziato risulti ugualmente ben individuato. Inquesti casi sarà sufficiente un atto di rettifica dei dati catastali per rimediare all’errorecommesso (che non potrà essere, in alcun modo, considerato alla stregua di un atto diconvalida dato che non vi è alcuna nullità da sanare)b) in tali atti non viene riportato il riferimento alle planimetrie depositate in quanto conriguardo ai fabbricati che ne sono oggetto, benché “già ultimati” (e già idonei ad essere dichiaratiagibili), non sono ancora state presentate al Catasto le planimetrie catastali ovveroin quanto le planimetrie, già a suo tempo presentate, non siano più reperibili. Ad esempiosarebbe sicuramente nullo un atto traslativo o divisionale avente per oggetto un “fabbricato24

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!