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LA NORMATIVA IN MATERIA DI CON- FORMITA’ DEI DATI CATASTALI (D.L 78/2010)

conformità catastale - notaio informatico Riccardo Ricciardi

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Trust autodichiaratoVendita di cosa futura (art. 1472 c.c.)PRECOSTITUZIONE di <strong>CON</strong>DOM<strong>IN</strong>IOzione di vincoli di carattere urbanistico (normalmente di destinazioned’uso); si tratta comunque di negozi che noncomportano “il trasferimento, la costituzione o lo scioglimentodi comunione di diritti reali”; restano pertanto esclusidall’ambito di applicazione della norma di cui trattasiSi tratta di negozio comportante la costituzione di un vincolodi destinazione e come tale non comporta “il trasferimento,la costituzione o lo scioglimento di comunione di dirittireali”; resta pertanto escluso dall’ambito di applicazionedella norma di cui trattasiTrattasi di atto “privo di effetti traslativi” posto che l’effettotraslativo è rinviato al momento in cui il bene viene ad esistenza.A prescindere dalla natura giuridica che deve essere riconosciutaall’atto di precostituzione di condominio (concessionereciproca di diritto di superficie, divisione di bene futuro,regolamento tra i comproprietari dell’area volto ad impedireil sorgere della comunione con riguardo al costruendoedificio) lo stesso deve ritenersi ESCLUSO dall’ambitodi applicazione della norma in commento avendo per oggettofabbricato “non esistente” (vedi paragrafo 4)3d) I casi particolariIl Preliminare:Particolare attenzione e particolare cura debbono essere prestate nel caso di redazione diun preliminare avente per oggetto un “fabbricato esistente” alla luce della nuova norma incommento. La “irregolarità catastale” (sia sotto il profilo oggettivo che sotto il profilo soggettivo),infatti, può incidere sulla commerciabilità del bene, sino al punto di escluderla o di limitarla,e quindi può condizionare la possibilità stessa di dare esecuzione al preliminaremediante la stipula del rogito definitivo.Pertanto benchè la norma in commento non imponga il rispetto di particolari requisiti formaliai fini della validità del contratto preliminare (le prescrizioni di cui al comma 14mo dell’art.19 in oggetto riguardano, infatti, i soli atti ad effetti traslativi e/o divisionali), tuttavia, quelladella “regolarità catastale” (sia sotto il profilo oggettivo che sotto il profilo soggettivo), è unacircostanza che non può non trovare apposita disciplina in sede di stipula del contratto preliminare,data la sua innegabile influenza sulla possibilità di dare, poi, adempimento al preliminarestesso.Di conseguenza, sarà quanto mai opportuno far risultare dal preliminare (avente per oggettoun fabbricato qualificabile anche come “unità immobiliare urbana”) quanto la norma incommento prescrive per il rogito definitivo ossia:- l’identificazione catastale- il riferimento alle planimetrie catastali- la dichiarazione del promittente venditore circa la conformità allo stato di fatto deidati catastali e delle planimetrieSe invece si dovesse accertare una situazione di “irregolarità catastale” (sotto il profilo oggettivoovvero sotto il profilo soggettivo) dovrà essere previsto l’obbligo a carico del promittentevenditore di procedere alla regolarizzazione prima della data fissata per la stipuladel rogito notarile, eventualmente incaricando un tecnico abilitato (o il Notaio stesso nelcaso di pre-allineamento soggettivo)La vendita di bene altrui (art. 14<strong>78</strong> c.c.)A rigore la disciplina dettata dalla norma in commento non dovrebbe applicarsi alla venditadi bene altrui, posto che trattasi di atto ad effetti obbligatori mentre le prescrizioni di cui alcomma 14mo dell’art. 19 in oggetto riguardano i soli atti ad effetti traslativi e/o divisionali.6

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