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notizie dall'ordine - OMCEO VR

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PROFESSIONE E LEGGEMedicinali erogabili con oneredel Servizio Sanitario Regionalea soggetti affetti da malattie rareCon Deliberazione della Giunta RegionaleN. 3135 del 20 Ottobre 2009 è statoapprovato l’ elenco dei medicinali erogabilicon onere del Servizio SanitarioRegionale a soggetti affetti da malattiemetaboliche ereditarie rareelencate nelD.M. 18.5.2001 n. 279Lo scopo del provvedimento è garantireai pazienti con malattie metaboliche rarel’accesso ai trattamenti essenziali disponibili,in base al principio di equità e diomogeneità assistenziale in tutto il territorioregionale. L’elenco comprendefarmaci in fascia C, medicinali non incommercio in Italia, preparazioni galenicheetc.Per avere accesso alla dispensazionegratuita dei medicinali dovrà essereredatto un Piano Terapeutico Personalizzato(PTP) da parte dello Specialistadel Centro di Riferimento accreditato.Tale PTP avrà durata di 12 mesi rinnovabili.L’elenco dei centri accreditati è consultabilesu :http://malattierare.regione.veneto.itoppure su www.regione.veneto.itPer maggiori informazioni comunicarecon:servizio.farmaceutico@regione.veneto.itoppure malattierare@pediatria.unipd.itCERTIFICATIPER LA GUIDADI CICLOMOTORIL’art. 3, comma 49, della legge 94/09 hamodificato l’art. 116, comma 1-quater, secondoperiodo, del D:lgs: 285/92 recanteNuovo Codice della Strada e specificatamentele norme relative al rilascio del certificatod’idoneità alla guida di ciclomotori.Nella fattispecie, stante la nuova disposizionenormativa, a far data dal 1° ottobre 2009, icertificati medici di idoneità alla guida diciclomotori non potranno essere più rilasciatidai medici di medicina generale, ma daimedici di cui all’art. 119 del D.Lgs. 285/02(medici delle ASL cui sono attribuite funzioni inmateria medico-legale e anche medici militariin servizio permanente effettivo, medici delruolo professionale dei sanitari della Polizia diStato, ispettori medici delle Ferrovie delloStato, medici del ruolo sanitario del CorpoNazionale dei Vigili del fuoco, ecc.).NORME COMPORTAMENTALIPER I MEDICI CHE EFFETTUANO SOSTITUZIONISi ricorda che all’atto dell'affidamento/accettazione dell'incarico di sostituzione devono essere sottoscritti i seguenti punti:• Il Medico Sostituto deve garantire il pieno rispetto degli orari d'ambulatorio e può modificarli solo previo accordo col Medico Titolare, tenutoconto dei disagi dell'utenza.• Il Medico Sostituto deve garantire lo stesso periodo di reperibilità telefonica attiva che viene garantita dal Medico Titolare (in genere ore 8-10con risposta diretta del titolare o di altra persona).• Nelle giornate di sabato e nei giorni prefestivi il Medico Sostituto deve rispettare gli impegni del Medico Titolare, deve effettuare la reperibilitàtelefonica e/o l'ambulatorio qualora fosse prevista attività ambulatoriale e deve effettuare le visite richieste anche se dovesse comportare un prolungamentodell'orario oltre le ore 10 del mattino.• Il Medico Sostituto si impegna a sostituire un solo medico per volta, salvo casi particolari -dichiarati- nello stesso ambito di scelta, per garantireagli utenti una presenza effettiva nella sede d'attività del tutto simile a quella del titolare.• Eventuali accordi tra Medico Titolare e Medico Sostituto al di fuori di questo regolamento devono comunque tenere presente che interesse principaleè anche evitare disagi e servizi di scarsa qualità agli assistibili.<strong>VERONA</strong> <strong>MEDICA</strong> 27

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