FNOMCEOEquipollenza di certificatidei medici convenzionatie dei medici delle ASLSi ritiene utile trasmettere per opportunaconoscenza copia della sentenza delTAR Campania n. 869/10 (All) chesancisce di fatto l’equipollenza tra i certificatidei medici convenzionati e le certificazionidelle ASL.Nella fattispecie la questione ha adoggetto la procedura concorsuale indettadal Ministero della Giustizia per la nominadei giudici onorari del Tribunale.Nel bando veniva espressamenterichiesto la presentazione di un certificatomedico rilasciato dalla ASL o da unmedico militare.La domanda di partecipazione dellaricorrente alla selezione veniva, quindi,dichiarata inammissibile in quanto il certificatomedico non corrispondeva a quellorichiesto dal bando; la ricorrente aveva,infatti, presentato una certificazionemedica proveniente da medico convenzionatocon la ASL.Il Collegio giudicante ha invece sancitoche non vi è alcuna ragione per ritenereche il certificato medico rilasciatoda un medico convenzionato costituiscaatto funzionalmente differente dal certificatorilasciato da una ASL e che i duedocumenti non siano equipollenti, conciò lasciando intendere l’equiparazione,ai fini dell’organizzazione dell’offerta deiservizi sanitari da parte delle ASL, framedici dipendenti e medici convenzionati.IL PRESIDENTEAMEDEO BIANCOScuola di psicologiaModifica del decreto ministeriale 1°Agosto 2005 per la soppressione dellaScuola si specializzazione di “psicologiaclinica” e l’integrazione deldecreto 24 Luglio 2006 con l’iscrizionedella stessa Scuola tra quelle di areapsicologicaGli antefatti: Con il decreto 1° Agosto2005 (Gazzetta ufficiale n.176 delNovembre 5005) emanato dal Ministerodell’Università e dell’Istruzione edella Ricerca in materia di “riassettodelle scuole di specializzazione in areasanitaria”, veniva prevista l’ammissionedei medici e chirurgi alla specializzazionein Psicologia clinica. Verso taledecreto decide di ricorrere L’ordinedegli Psicologi del Lazio, non ritenendol’ambito della psicologia clinicaun’area inerente la dimensione formativae professionale del medico. Talericorso veniva ampiamente sostenutoaffermando la violazione degli articoli1,2 e 3 della legge 56\1989, di diversidecreti ministeriali antecedenti e dialcune direttive CEE. I primi giudici intale occasione accolsero il ricorsoavanzato dall’Ordine professionaledegli Psicologi del Lazio.I fatti: Il MIUR, ed ad adjvanduml’università “La Sapienza” di Roma ela FNOMCeO, ricorrono in appello alladecisione dei primi giudici. L’ordinedegli Psicologi del Lazio chiede inveceil rigetto dell’appello.L’epilogo: Con la sentenza del Consigliodi Stato n°4483\2007 l’appelloviene ritenuto infondato e quindirespinto. Viene dunque riconfermatala sentenza dei primi giudici. Mentrel’area di specializzazione in Psicoterapiaè aperta congiuntamente aimedici e chirurghi e ai laureati inPsicologia, la psicologia clinica vieneconsiderata un settore di competenzaesclusiva dei laureati in psicologia.Essa, in quanto specializzazione dellapsicologia, non può che essere riservataagli psicologi. La psicologia clinicarappresenta la specializzazionedella psicologia e consente anche, manon solo, l’esercizio della psicoterapia.Solo la riconducibilità della psicologiaclinica all’ambito della psicoterapiaconsentirebbe di aprire siffatto ambitoprofessionale ai medici. Tale dimostrazione,nel caso in specie, è per’altrototalmente mancata ed anzi taleassimilazione può essere esclusa sullabase del fatto, non contestato, che laspecializzazione in psicologia clinicaconsente l’accesso alla professione dipsicoterapeuta, ma consente anchel’accesso a differenti aree dell’interventopsicologico.Nuova pagina WEB dell’Ordine dei Medici Chirurghie degli Odontoiatri di Veronawww.omceovr.itInformazioni e servizi “on line”34 <strong>VERONA</strong> <strong>MEDICA</strong>
SINDACATI MEDICINuove procedure per l’accertamentodell’idoneità alla guidaIl 13 Agosto è entrata in vigore la LeggeN. 120, 29 Luglio 2010 (GazzettaUfficiale n. 175 del 29.07.10, Supplementoordinario n. 171), che apportasostanziali modifiche agli articoli 119e 128 del Decreto Legislativo n. 285del 1992, in materia di accertamentodei requisiti fisici e psichici per ilconseguimento della patente di guidae di revisione della patente di guida.Tale Legge dispone che "ai fini dell’accertamentodei requisiti psichicie fisici per il primo rilascio dellapatente di guida di qualunque categoria,ovvero di certificato di abilitazioneprofessionale di tipo KA oKB, l’interessato deve esibire appositacertificazione da cui risulti il nonabuso di sostanze alcoliche e il nonuso di sostanze stupefacenti opsicotrope, rilasciata sulla base diaccertamenti clinico-tossicologici".Questa certificazione non è ovviamentedi nostra competenza; ma lastessa Legge dispone altresì, e questaè la parte che ci riguarda più da vicino,che la certificazione di cui sopradebba "tener conto dei precedentimorbosi del richiedente dichiaratida un certificato medico rilasciatoda un medico di fiducia".Già cominciano ad arrivare nei nostristudi, ma il loro numero sicuramenteaumenterà nei prossimi giorni, i primipazienti per il rilascio di tale certificazione,inviati nella maggior parte deicasi dalle Autoscuole.In pratica potrebbe trattarsi di unariedizione, anche se rivista e corretta,del vecchio certificato anamnesticoche era di nostra competenza fino allaprima metà degli anni ’90 e chel’intervento del nostro Sindacato erariuscito ad eliminare, poichè potenzialmentein grado di provocare turbativadel rapporto medico-paziente.Fino ad oggi l’intervento del nostroSindacato e della FNOMCeO è riuscitoa scongiurare l’obbligo, previsto dallaLegge allora ancora in bozza, per ilMedico di Medicina Generale didenuncia attiva alla Motorizzazione ditutti i propri pazienti che presentasseropatologie potenzialmente pericoloseper la guida degli autoveicoli.Nulla si è potuto fare invece, relativamentealla certificazione che ci vieneora richiesta, anche ai fini della tuteladella salute pubblica, stante la gravitàdella situazione del traffico nel nostroPaese: aumento costante, nonostantele Leggi già oggi molto restrittive, dellaguida in stato di ebbrezza, aumentodei casi di pirateria stradale, aumentodegli incidenti stradali provocati dapersone con malattie rilevanti ma che,fino ad oggi, autocertificavano comeottimo il loro stato di salute.La Legge non identifica in manieraunivoca nel Medico di MedicinaGenerale la figura professionaledeputata al rilascio di tale certificazione,come invece avveniva untempo: il disposto di legge parlainfatti genericamente di "un medicodi fiducia".Sarà comunque inevitabile che i cittadiniitaliani si rivolgano in prima istanzaal proprio medico di famiglia, in virtùdel rapporto che a loro li lega e dellaconoscenza acquisita nel tempo cheegli ha di loro; ed è giusto sottolineareche nessun medico potrà rifiutarsi dicertificare lo stato di salute del propriopaziente, quando questi glielo richiede,ben sapendo che qualora noncertificasse il vero, incorrerebbe nelreato di falso ideologico.Si tratta ovviamente di una certificazioneche rientra nell’attività liberoprofessionale (per cui è a pagamento)e che, in attesa di uno specificointerpello all’Agenzia delle Entrate(ci siamo già attivati) consigliamoper il momento di assoggettareall’applicazione di IVA.NOTA BENELa legge che oggi entra in vigoreprevede un Decreto Interministerialeche definisca le procedure nei dettagli.Da contatti informali con il Ministerodella Salute abbiamo accertato chefino a quando questo decreto non saràemanato tutto dovrà funzionare comeprima. Nella stesura del Decreto èprevista anche la definizione dei contenutidel certificato “del medico difiducia” e la FNOMCEO e le Categoriesaranno consultate nel merito.Comunque l’obbligo delle proceduresarà vigente solo dopo almeno seimesi dall’entrata in vigore del Decretointerministeriale.Non essendo pertanto vigenti le nuoveprocedure previste dalla legge, I ME-DICI E LE STRUTTURE DEPUTATE ALRILASCIO DELLE PATENTI NONSONO ANCORA TENUTE A RICHIE-DERE IL NOSTRO CERTIFICATO, ancheperché, pur disponendone nonpossono includerlo nella pratica.Inutile quindi produrre complicati certificatiche, se troppo dettagliati, aumentanoinutilmente il livello di responsabilitàdi eventuali singole omissioni oinesattezze.Tenuto conto delle richieste checomunque arrivano ai medici, pensiamoutile, qualora il paziente ce lorichiedesse e fermo restando che ilcittadino stesso deve essere da noiavvertito dell’inappropriatezza dellarichiesta e dell’inutilità del certificatorichiesto, per evitare discussioni e nonesporsi alla contestazione di rifiutogenerico di certificazione, nelle moredei necessari chiarimenti, consigliamodi formulare un certificato semplice,non riportante riferimenti alla Leggeo indicazioni d’uso..IL SEGRETARIO GENERALE NAZIONALEGIACOMO MILILLOROMA, 13 AGOSTO 2010<strong>VERONA</strong> <strong>MEDICA</strong>35