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OBIETTIVO PENSIONE

OBIETTIVO PENSIONE - Allianz

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Bernese Vita S.p.A.<br />

Sede Legale<br />

Via G.A. Guattani, 6/A - 00161 Roma<br />

Telefono +39 06 4416451<br />

Fax +39 06 44164494<br />

www.bernese.it<br />

CF e Registro Imprese di Roma<br />

n. 06690050155<br />

P.IVA n. 00861941003<br />

Capitale sociale € 8.000.000 i.v.<br />

Iscritta all’albo Imprese<br />

di assicurazione n. 1.00058<br />

Società con unico socio, appartenente<br />

al gruppo assicurativo Allianz, iscritto<br />

all’Albo gruppi assicurativi n. 018<br />

Soggetta alla direzione<br />

e coordinamento di Allianz S.p.A.<br />

AllianzGroup<br />

PARTE VI – NORME FINALI<br />

Art. 21 – Modifiche al Regolamento<br />

1) Il Regolamento può essere modificato secondo le procedure previste dalla COVIP.<br />

2) La Società stabilisce il termine di efficacia delle modifiche, tenuto conto<br />

dell’interesse degli Aderenti e fatto salvo quanto disposto all’articolo 22.<br />

Art. 22 –Trasferimento in caso di modifiche peggiorative delle<br />

condizioni economiche e di modifiche delle caratteristiche<br />

del PIP<br />

1) In caso di modifiche che complessivamente comportino un peggioramento<br />

rilevante delle condizioni economiche del PIP, l’Aderente interessato dalle<br />

suddette modifiche può trasferire la posizione individuale maturata ad altra<br />

forma pensionistica complementare anche prima che siano decorsi 2 anni<br />

dall’iscrizione. Il diritto di trasferimento è altresì riconosciuto quando le<br />

modifiche interessano in modo sostanziale la caratterizzazione del PIP, come<br />

può avvenire in caso di variazione significativa delle politiche di investimento.<br />

2) La Società comunica ad ogni Aderente interessato dalle modifiche di cui al<br />

comma precedente l’introduzione delle stesse almeno 120 giorni prima della<br />

relativa data di efficacia; dal momento della comunicazione l’Aderente ha 90<br />

giorni di tempo per manifestare l’eventuale scelta di trasferimento. La Società<br />

può chiedere alla COVIP termini ridotti di efficacia nei casi in cui ciò sia utile al<br />

buon funzionamento del PIP e non contrasti con l’interesse degli Aderenti.<br />

3) Per le operazioni di trasferimento di cui al presente articolo non sono previste<br />

spese.<br />

Art. 23 – Rinvio<br />

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento e nelle<br />

Condizioni Contrattuali si fa riferimento alla normativa vigente.<br />

Mod. I70409F1 Pagina 13 di 88

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