OBIETTIVO PENSIONE
OBIETTIVO PENSIONE - Allianz
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Bernese Vita S.p.A.<br />
Sede Legale<br />
Via G.A. Guattani, 6/A - 00161 Roma<br />
Telefono +39 06 4416451<br />
Fax +39 06 44164494<br />
www.bernese.it<br />
CF e Registro Imprese di Roma<br />
n. 06690050155<br />
P.IVA n. 00861941003<br />
Capitale sociale € 8.000.000 i.v.<br />
Iscritta all’albo Imprese<br />
di assicurazione n. 1.00058<br />
Società con unico socio, appartenente<br />
al gruppo assicurativo Allianz, iscritto<br />
all’Albo gruppi assicurativi n. 018<br />
Soggetta alla direzione<br />
e coordinamento di Allianz S.p.A.<br />
AllianzGroup<br />
PARTE VI – NORME FINALI<br />
Art. 21 – Modifiche al Regolamento<br />
1) Il Regolamento può essere modificato secondo le procedure previste dalla COVIP.<br />
2) La Società stabilisce il termine di efficacia delle modifiche, tenuto conto<br />
dell’interesse degli Aderenti e fatto salvo quanto disposto all’articolo 22.<br />
Art. 22 –Trasferimento in caso di modifiche peggiorative delle<br />
condizioni economiche e di modifiche delle caratteristiche<br />
del PIP<br />
1) In caso di modifiche che complessivamente comportino un peggioramento<br />
rilevante delle condizioni economiche del PIP, l’Aderente interessato dalle<br />
suddette modifiche può trasferire la posizione individuale maturata ad altra<br />
forma pensionistica complementare anche prima che siano decorsi 2 anni<br />
dall’iscrizione. Il diritto di trasferimento è altresì riconosciuto quando le<br />
modifiche interessano in modo sostanziale la caratterizzazione del PIP, come<br />
può avvenire in caso di variazione significativa delle politiche di investimento.<br />
2) La Società comunica ad ogni Aderente interessato dalle modifiche di cui al<br />
comma precedente l’introduzione delle stesse almeno 120 giorni prima della<br />
relativa data di efficacia; dal momento della comunicazione l’Aderente ha 90<br />
giorni di tempo per manifestare l’eventuale scelta di trasferimento. La Società<br />
può chiedere alla COVIP termini ridotti di efficacia nei casi in cui ciò sia utile al<br />
buon funzionamento del PIP e non contrasti con l’interesse degli Aderenti.<br />
3) Per le operazioni di trasferimento di cui al presente articolo non sono previste<br />
spese.<br />
Art. 23 – Rinvio<br />
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento e nelle<br />
Condizioni Contrattuali si fa riferimento alla normativa vigente.<br />
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