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impresa sociale - Euricse

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EFFICIENZA DELLE FORME ORGANIZZATIVE DEL “FARE” IMPRESA SOCIALE: UN CONFRONTO<br />

Adalgiso Amendola, Roberta Troisi<br />

2. L’ evoluzione normativa recente<br />

2.1 Come si è de o, due principali fonti legislative a raverso le quali<br />

il legislatore ha provveduto a disciplinare gli enti nonprofi t sono<br />

il d.lgs. 460/1997 e la l. 118/2005. Si tra a, come è noto, di due a i<br />

normativi molto diversi per contenuti e fi nalità, comunque entrambi<br />

essenziali per defi nire la natura e gli ambiti di operatività degli enti<br />

nonprofi t e, come si è de o, estremamente consequenziali.<br />

Nel d.lgs. 4/12/1997, 460, come si è de o, l’impostazione prevalente è<br />

che i diversi regimi di agevolazione fi scale debbano essere riferiti alle fi -<br />

nalità ed alla natura delle a ività piu osto che alla forma giuridica delle<br />

organizzazioni. Per questo motivo, specie con riferimento alle Onlus,<br />

l’a enzione è volta, in primo luogo, alla natura delle a ività, ma come<br />

vedremo, essa si rifl e e anche sulla tipologia degli enti. In via di sintesi,<br />

gli enti (in quella sede defi niti) non commerciali - da ora nonprofi t - risultano<br />

suddivisi in qua ro so ocategorie (Amendola, Troisi, 2004).<br />

1. Enti associativi ed enti non associativi, senza scopo di lucro, che<br />

off rono prevalentemente a ività non commerciale sia con soci che<br />

con terzi, ai quali è accreditato un regime agevolativo ordinario. Il<br />

riferimento è ad enti nonprofi t costituiti, sia in forma associativa, sia<br />

come fondazioni (prevalentemente cara erizzata da un capitale da<br />

amministrare), sia in forma di comitati. Il regime fi scale è peraltro<br />

stre amente dipendente dalla fi nalità non commerciale dell’a ività.<br />

2. Associazioni riconosciute e non, senza scopo di lucro, che svolgono<br />

anche a ività commerciale, alle quali è accreditato un regime agevolativo<br />

di favore. In questa categoria il legislatore combina il criterio<br />

funzionale con quello sogge ivo. La fi nalità commerciale dell’a ività<br />

è vincolata alla natura associativa dell’ente. La casistica è limitata,<br />

infa i, alle associazioni, riconosciute e non, per le quali il legislatore<br />

concede una signifi cativa deroga ai principi fi scali applicabili in presenza<br />

di un’a ività commerciale, in ragione della natura dell’a ività<br />

svolta ed in presenza di una serie di requisiti statutari. Tra i quali<br />

vanno ricordati: il divieto di distribuzione degli utili o avanzi di gestione,<br />

l’obbligo di devoluzione del capitale in caso di scioglimento,<br />

la libera eleggibilità degli organi, supportata dal principio del voto<br />

singolo, la sovranità dell’organo assembleare, l’intrasmissibilità della<br />

quota, l’obbligo di rendicontazione economica. Si tra a di requisiti<br />

che mirano a conferire concretezza ad un ente associativo: non<br />

un semplice nome, ma una vera colle ività di persone liberamente<br />

associate in vista della realizzazione di uno scopo comune. L’idea è<br />

che un’a ività commerciale può essere esercitata solo da una vera<br />

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