Laudonio A., Rastrellamento di azioni, delisting ed ... - Diritto Bancario
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(27) è stato espunto, ma ciò non impe<strong>di</strong>sce <strong>di</strong> d<strong>ed</strong>urne la rilevanza da molteplici altri<br />
in<strong>di</strong>ci logici, testuali e sistematici.<br />
Sul primo versante, senza potersi dare spazio ad una <strong>di</strong>vagazione filosofica al riguardo,<br />
affermare che ciò che una persona intende fare rappresenti per essa un’informazione<br />
equivarrebbe a scindere artificiosamente sul piano giuri<strong>di</strong>co il momento volitivo da<br />
quello puramente conoscitivo in una rincorsa degna d’un paradosso eleatico.<br />
Un’autonoma determinazione interna <strong>di</strong> acquisto o <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> strumenti finanziari,<br />
anche se derivante dalle superiori capacità <strong>di</strong> analisi del suo ideatore, non costituisce,<br />
però, in capo a lui una posizione <strong>di</strong> vantaggio informativo che egli possa sfruttare<br />
indebitamente, né <strong>di</strong> per sé gli assicura <strong>di</strong> operare senza correre rischi sul mercato. Non<br />
solo, il coerente sviluppo dell’assunto che vorrebbe in tal modo completamente <strong>ed</strong><br />
acriticamente compenetrate volontà <strong>ed</strong> informazione ai fini della <strong>di</strong>sciplina punitiva<br />
analizzata può condurre a delle aporie nella misura in cui nessuno potrebbe più eseguire<br />
(o far eseguire) alcuna operazione frutto <strong>di</strong> una propria decisione(/informazione<br />
privilegiata), nota (ovviamente) a soltanto a se stesso (28) ; da <strong>di</strong>versa prospettiva, ciò<br />
potrebbe insi<strong>di</strong>osamente implicare l’obbligatorietà dell’intervento sanzionatorio per<br />
ogni operazione che generasse un sensibile scostamento nei corsi <strong>di</strong> un certo titolo: la<br />
mera realizzazione della condotta farebbe sempre presumere l’esistenza <strong>di</strong> una<br />
decisione/informazione a monte (29) , in maniera ancor più ampia <strong>ed</strong> in<strong>di</strong>scriminata <strong>di</strong><br />
(27) In proposito rilevava GALGANO (nt. 1), 639, che “ciò che si «ottiene» è quanto in prec<strong>ed</strong>enza<br />
non si ha, cioè la conoscenza <strong>di</strong> eventi o propositi altrui”. Per un commento sull’irrilevanza<br />
dell’eliminazione nella norma vigente del participio “ottenuta”, presente nell’art. 2, comma 1°, l.<br />
157/1991, v. SGUBBI, TRIPODI (nt. 1), 23 s.; TRIPODI (nt. 1), 2540.<br />
(28) Sul punto si considerino le riflessioni svolte intorno all’art. 2, comma 1°, l. 157/1991 da<br />
SEMINARA, Il reato <strong>di</strong> insider tra<strong>di</strong>ng (nt. 5), 330: “La presunzione assoluta ivi statuita proibisce<br />
all’insider <strong>di</strong> operare sul mercato in quanto tale, cioè come detentore <strong>di</strong> un’informazione privilegiata, ma<br />
non quando [...] l’operazione <strong>di</strong> borsa rappresenti il mero effetto <strong>di</strong> una prec<strong>ed</strong>ente decisione maturata<br />
sulla basa <strong>di</strong> una libera valutazione, sulla quale le inform<strong>azioni</strong> privilegiate non hanno esercitato alcuna<br />
influenza”.<br />
(29) Quanto detto vale, si riba<strong>di</strong>sce, solo per quanto riguarda le persone fisiche, presentandosi<br />
invece problemi <strong>di</strong> natura evidentemente <strong>di</strong>versa se il <strong>di</strong>scorso viene svolto in relazione a soggetti<br />
giuri<strong>di</strong>ci. In merito a questi ultimi, come noto, il proce<strong>di</strong>mento formativo della volontà dell’ente si può<br />
scomporre in una sequenza complessa e variamente articolata <strong>di</strong> fasi prodromiche e preparatorie più o<br />
meno formalizzate e <strong>di</strong> deliber<strong>azioni</strong> conseguentemente assunte da organi con competenze e poteri<br />
eterogenei: ciascuno <strong>di</strong> questi momenti è potenzialmente suscettibile a sua volta <strong>di</strong> rappresentare<br />
un’informazione privilegiata (per non parlare delle <strong>di</strong>fficoltà poste dalle oper<strong>azioni</strong> che richi<strong>ed</strong>ono il<br />
perfezionamento <strong>di</strong> fattispecie a formazione progressiva: cfr. GILOTTA, Commento all’art. 114 TUF (nt.<br />
8), 1161; SEMINARA, Disclose or abstain (nt. 1), 350 ss.; PEDERZINI, Commento all’art. 114 TUF (nt. 1),<br />
980 ss.; CARRIÈRE (nt. 8), 338 ss.; SFAMENI, Commento all’art. 114 TUF, in La <strong>di</strong>sciplina delle società<br />
quotate (nt. 1), 522 ss.; CARBONETTI (nt. 1), 1014 ss.; in giurisprudenza si deve segnalare la recente<br />
sentenza CGUE, 28 giugno 2012, C-19/11, <strong>di</strong>sponibile sul sito http://curia.europa.eu, ove è affrontata la<br />
tematica della qualificabilità sub species <strong>di</strong> informazione privilegiata ai fini della comunicazione al<br />
pubblico delle fasi interme<strong>di</strong>e <strong>di</strong> una fattispecie a formazione progressiva). Inoltre, l’acquisizione e<br />
l’imputazione della conoscenza al loro interno sono situ<strong>azioni</strong> che presentano aspetti problematici non<br />
risolvibili ricorrendo all’analogia con i principi concernenti le persone fisiche (sul punto si rinvia<br />
all’ampio stu<strong>di</strong>o <strong>di</strong> M. CAMPOBASSO, L’imputazione <strong>di</strong> conoscenza nelle società, Milano, 2002, 127 ss.,<br />
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