Laudonio A., Rastrellamento di azioni, delisting ed ... - Diritto Bancario
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In primo luogo, l’art. 2, par. 2, <strong>di</strong>r. 2003/6/CE (con <strong>di</strong>sposizione sostanzialmente<br />
riproduttiva del suo pr<strong>ed</strong>ecessore contenuto nella <strong>di</strong>r. 89/592/CEE) stabilisce che i<br />
<strong>di</strong>vieti operativi sanciti nel paragrafo prec<strong>ed</strong>ente si applicano alle persone fisiche che<br />
prendono parte alla decisione <strong>di</strong> compiere un’operazione per conto <strong>di</strong> una persona<br />
giuri<strong>di</strong>ca. La scelta così effettuata nella <strong>di</strong>rettiva non è priva <strong>di</strong> ripercussioni<br />
sull’or<strong>di</strong>namento italiano, poiché il suo scopo è quello <strong>di</strong> circoscrivere la punibilità delle<br />
condotte <strong>di</strong> chi delibera <strong>di</strong> mettere in atto, esternandola, la volontà dell’organizzazione<br />
cui appartiene (52) : solo chi non opera nell’interesse dell’ente, bensì coltiva il proprio<br />
tornaconto, va soggetto a sanzione (53) . Proprio per la sua natura scriminante, questa<br />
previsione deve orientare l’interpretazione e l’applicazione delle pene previste nel<br />
nostro or<strong>di</strong>namento in modo da tenere al riparo coloro che si inseriscono nella fase<br />
esecutiva del proce<strong>di</strong>mento deliberativo societario in consonanza con la volontà<br />
dell’ente così come formata e manifestata secondo le prescrizioni legali e statutarie.<br />
A questa copertura, però, giustamente si sottraggono quegli usi dell’informazione<br />
privilegiata che, pur in sintonia con gli interessi dell’ente collettivo (<strong>ed</strong> anzi proprio in<br />
virtù <strong>di</strong> ciò o della realizzazione <strong>di</strong> un vantaggio), si traducono nella commissione <strong>di</strong><br />
illeciti amministrativi ad esso ascrivibili - o “rimproverabili”, per adoperare la<br />
terminologia della relazione ministeriale <strong>di</strong> accompagnamento al d.lgs. 231/2001 - per<br />
tramite dei soggetti in posizione apicale o sottoposti all’altrui <strong>di</strong>rezione o vigilanza<br />
enumerati nell’art. 187-quinquies, comma 1°, lett. a) e b), TUF (54) .<br />
(52) Sempre che essa sia lecita e legittima, naturalmente, poiché in caso contrario è doveroso per i<br />
componenti dell’organo competente rifiutarsi <strong>di</strong> darle seguito. Per altro verso, se decidessero ugualmente<br />
<strong>di</strong> eseguirla, allora essi resteranno personalmente responsabili per i danni arrecati al soggetto giuri<strong>di</strong>co cui<br />
appartengono <strong>ed</strong> ai terzi e potranno essere inoltre revocati dal loro incarico. In proposito, v. per tutti<br />
ABBADESSA, La gestione dell’impresa nella società per <strong>azioni</strong>. Profili organizzativi, Milano, 1975, 61 ss..<br />
(53) Concor<strong>di</strong> sul punto sono le osserv<strong>azioni</strong> <strong>di</strong> SGUBBI, TRIPODI (nt. 1), 24; AMATI, Commento<br />
all’art. 184 TUF (nt. 5), 1050. Peraltro, già in merito all’art. 2, par. 2, <strong>di</strong>r. 89/592/CEE CASELLA, Alcune<br />
osserv<strong>azioni</strong> in tema <strong>di</strong> «insider tra<strong>di</strong>ng», in Giur. comm., 1989, I, 842, si pronunciava a favore <strong>di</strong><br />
“limitare il <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> operare al caso in cui l’insider (comprendendo nel termine anche i tippees) operi<br />
nell’interesse proprio o <strong>di</strong> un terzo, ma escludendo ogni <strong>di</strong>vieto nel caso in cui agisca nella sua veste<br />
organica, nell’interesse della società”; nello stesso senso anche PEDRAZZI, Riflessioni (nt. 1), 1666, il<br />
quale puntualizza che “l’efficacia preclusiva della notizia <strong>di</strong> una deliberazione non ancora resa pubblica<br />
non si estende alla società interessata (meglio: a chiunque operi per suo conto)” (corsivo aggiunto).<br />
(54) Coerentemente con la logica che qui si segue, l’ente è viceversa esente dalla responsabilità<br />
amministrativa se riesce a fornire la prova della riferibilità delle oper<strong>azioni</strong> ai soggetti nel cui interesse<br />
sono state svolte (arg. ex art. 187-quinquies, comma 3°, TUF): alla base dell’esonero da responsabilità vi<br />
è, cioè, ancora una volta lo sviamento <strong>di</strong> un’informazione dalle sue finalità per poter sod<strong>di</strong>sfare interessi<br />
particolari e non imputabili all’ente nel suo insieme. Sulla responsabilità amministrativa dell’ente per il<br />
compimento <strong>di</strong> abusi <strong>di</strong> mercato, v. BRUNO, Commento all’art. 187-quinquies TUF, in Commentario<br />
T.U.F., a cura <strong>di</strong> Vella (nt. 1), 1819 ss.; FRATINI, Commento all’art. 187-quinquies TUF, in Il testo unico<br />
della finanza, a cura <strong>di</strong> Fratini e Gasparri, III (nt. 1), 2518 ss.; SANTI, La responsabilità delle “persone<br />
giuri<strong>di</strong>che” per illeciti penali e per illeciti amministrativi <strong>di</strong> abuso <strong>di</strong> inform<strong>azioni</strong> privilegiate e <strong>di</strong><br />
manipolazione <strong>di</strong> mercato, in questa Rivista, 2006, I, 81 ss.; SEMINARA, Disposizioni comuni (nt. 1), 13<br />
ss.. Chiariscono il controverso rapporto tra l’art. 187-quinquies TUF, l’art. 25-sexies d.lgs. 231/2001 e<br />
l’art. 6, comma 3°, l. 689/1981 due pronunce giurisprudenziali in tema <strong>di</strong> manipolazione <strong>di</strong> mercato<br />
(Cass. S.U., 30 settembre 2009, n. 20936, in questa Rivista, 2010, II, 290 ss., con nota <strong>di</strong> VIGO, nonché in<br />
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