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Laudonio A., Rastrellamento di azioni, delisting ed ... - Diritto Bancario

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costituisca <strong>di</strong> per sé un’utilizzazione <strong>di</strong> un’informazione privilegiata” (36) . L’in<strong>di</strong>cazione,<br />

apparentemente superflua nella sua ovvietà, è però tutt’altro che irrilevante in un quadro<br />

in cui la portata dei <strong>di</strong>vieti operativi per l’insider rischia <strong>di</strong> essere in<strong>di</strong>scriminatamente<br />

onnicomprensiva: questa avvertenza serve a delineare taluni profili <strong>di</strong> (in)offensività<br />

dell’illecito <strong>ed</strong> a contenerne la potenziale propagazione entro i limiti del principio <strong>di</strong><br />

proporzionalità. A ragione della notevole attenzione maturata nel tempo sul ruolo <strong>di</strong><br />

questo considerando, ci si potrebbe forse interrogare sul perché il suo contenuto non sia<br />

stato integrato nella parte precettiva della <strong>di</strong>r. 2003/6/CE, s<strong>ed</strong>ando ogni possibile<br />

incertezza in relazione alla sua valenza (37) , ma con ogni probabilità un simile dubbio<br />

può considerarsi superato dal costante riferimento che in generale la Corte <strong>di</strong> Giustizia<br />

dell’Unione Europea fa ai preamboli della normativa comunitaria per interpretarla. A<br />

conferma <strong>di</strong> quanto si sta sostenendo <strong>ed</strong> a perfezionamento degli argomenti prima<br />

svolti, si possono richiamare in particolare le afferm<strong>azioni</strong> leggibili al punto 60 della più<br />

volte citata sentenza 23 <strong>di</strong>cembre 2009, C-45/08 della Corte <strong>di</strong> Giustizia dell’Unione<br />

Europea, secondo la quale, in mancanza della precisazione del XXX considerando,<br />

“l’art. 2, n. 1, <strong>di</strong> questa <strong>di</strong>rettiva potrebbe comportare, in particolare, un <strong>di</strong>vieto alla<br />

persona che ha deciso <strong>di</strong> lanciare un’operazione pubblica <strong>di</strong> acquisto <strong>di</strong> eseguire tale<br />

decisione, essendo quest’ultima un’informazione privilegiata. Orbene, un risultato<br />

siffatto non solo ecc<strong>ed</strong>erebbe ciò che può essere considerato adeguato e necessario per<br />

raggiungere gli obiettivi <strong>di</strong> detta <strong>di</strong>rettiva, ma potrebbe anche pregiu<strong>di</strong>care il buon<br />

funzionamento dei mercati finanziari imp<strong>ed</strong>endo le offerte pubbliche <strong>di</strong> acquisto (38) ”<br />

(corsivi aggiunti).<br />

Passando, quin<strong>di</strong>, all’ambito nazionale, è pure dato <strong>di</strong> reperire vari in<strong>di</strong>zi che<br />

univocamente convergono nell’attribuire rilevanza alle modalità con cui si è avuto<br />

(36) Non va però pretermesso il dato incidentalmente ricavabile dal XVII considerando, ove si<br />

rileva che “per quanto riguarda l’abuso <strong>di</strong> inform<strong>azioni</strong> privilegiate, si dovrebbe tener conto dei casi in cui<br />

la fonte <strong>di</strong> tali inform<strong>azioni</strong> non è legata a una professione o a una funzione ma allo svolgimento <strong>di</strong><br />

attività criminali [...]”. Il riferimento alla scaturigine dell’informazione o al suo conseguimento (peraltro<br />

presenti sia nella versione inglese <strong>di</strong> tale considerando, che in quella francese, spagnola e t<strong>ed</strong>esca) denota<br />

in maniera sufficientemente univoca il genere <strong>di</strong> situazione verso cui la <strong>di</strong>rettiva in<strong>di</strong>rizza la<br />

pre<strong>di</strong>sposizione dell’apparato sanzionatorio da parte degli stati membri. Ciò corrobora ulteriormente<br />

l’idea che tale situazione vada identificata con lo sfruttamento <strong>di</strong> una cognizione acquisita aliunde<br />

dall’“iniziato” e non da lui creata o elaborata.<br />

Corre inoltre l’obbligo <strong>di</strong> segnalare che nella proposta COM(2011) 654 della Commissione Europea per<br />

una nuova <strong>di</strong>rettiva relativa alle sanzioni penali in caso <strong>di</strong> abuso <strong>di</strong> inform<strong>azioni</strong> privilegiate e <strong>di</strong><br />

manipolazione del mercato il testo <strong>di</strong> tale considerando non risulta più essere presente, il che comunque<br />

non consentirà <strong>di</strong> pronunciarsi nel senso della sua sopraggiunta irrilevanza (così, invece, LOMBARDO<br />

(nt.1) 58, nt. 45), se solo si considera che per quanto qui interessa il profilo sistematico riscontrabile nella<br />

proposta <strong>di</strong> <strong>di</strong>rettiva è sostanzialmente sovrapponibile a quello che sarà ricostruito <strong>di</strong> seguito nel testo.<br />

(37) Svaluta invece l’ausilio che tale considerando può fornire all’interprete TRIPODI (nt. 1), 2542.<br />

(38) Si v<strong>ed</strong>ano anche, in senso analogo, i punti 45 e 46 della m<strong>ed</strong>esima sentenza. Sempre in<br />

materia <strong>di</strong> insider tra<strong>di</strong>ng, attinge ampiamente ai considerando <strong>di</strong> entrambe le <strong>di</strong>rettive in<strong>di</strong>cate nel testo<br />

anche la sentenza CGUE, 10 maggio 2007, C-391/04, in Foro it., 2007, IV, 367 s., con nota <strong>di</strong> CARRIERO.<br />

Si v<strong>ed</strong>a anche CGUE, 28 giugno 2012, C-19/11, cit..<br />

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