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Laudonio A., Rastrellamento di azioni, delisting ed ... - Diritto Bancario

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quanto temuto da alcuni stu<strong>di</strong>osi all’indomani della prima apparizione normativa nel<br />

nostro or<strong>di</strong>namento dell’insider tra<strong>di</strong>ng (30) .<br />

Simili conclusioni appaiono tuttavia da respingere, poiché in primo luogo obliterano il<br />

preciso riferimento funzionale alla “ragione” <strong>di</strong> appren<strong>di</strong>mento delle notizie da parte<br />

dell’insider (ma <strong>di</strong> questo si <strong>di</strong>rà più oltre) e, poi, risentono <strong>di</strong> un vizio <strong>di</strong> fondo legato<br />

all’interferenza dei modelli interpretativi sperimentati, da un lato, nell’ambito degli<br />

obblighi <strong>di</strong> comunicazione al pubblico, e, dall’altro, nello ambito dell’insider tra<strong>di</strong>ng. In<br />

particolare, stante la ricordata parziale sovrapponibilità al vertice tra le due <strong>di</strong>scipline<br />

(31) , le tendenze espansive che si registrano rispetto al complesso degli obblighi<br />

informativi degli emittenti offuscano, anche se forse in modo non del tutto consapevole,<br />

pure il <strong>di</strong>battito intorno all’abuso <strong>di</strong> inform<strong>azioni</strong> privilegiate, dove invece è necessario<br />

che l’interpretazione sia particolarmente rigorosa e prudente, nel rispetto del principio <strong>di</strong><br />

legalità <strong>ed</strong> allo scopo <strong>di</strong> scongiurare ingiustificate <strong>di</strong>lat<strong>azioni</strong> dell’intervento punitivo.<br />

Ciò anche a causa dell’insopprimibile componente <strong>di</strong> elasticità <strong>ed</strong> indeterminatezza che<br />

la nozione <strong>di</strong> informazione privilegiata esige per poter adempiere alla funzione<br />

“inclusiva” che le compete allo scopo <strong>di</strong> garantire la trasparenza e la completezza nella<br />

trasmissione delle notizie price sensitive. Alla luce <strong>di</strong> ciò non si può che con<strong>di</strong>videre gli<br />

esiti <strong>di</strong> un attento percorso interpretativo in base al quale la “mobilità” stessa della<br />

nozione <strong>di</strong> informazione privilegiata impone “la necessità <strong>di</strong> un’interpretazione<br />

restrittiva, in grado <strong>di</strong> porre un argine alle potenzialità applicative del <strong>di</strong>vieto me<strong>di</strong>ante<br />

una sua focalizzazione sulle conoscenze c.d. hard” (32) .<br />

Per altro verso, il cumulo delle competenze <strong>di</strong> vigilanza e sanzionatorie in capo alla<br />

CONSOB (sebbene spettanti a <strong>di</strong>verse articol<strong>azioni</strong> interne) ha probabilmente portato in<br />

concreto ad una “contaminazione” dei canoni che dovrebbero orientarne l’operato,<br />

spingendola a adottare per il momento repressivo il metro adoperato nell’ambito<br />

informativo; tale implicito salto logico si può avvertire nella lettura del provve<strong>di</strong>mento<br />

(del. 11 maggio 2011, n. 17777) impugnato nel giu<strong>di</strong>zio che ha portato alla sentenza in<br />

commento. È in specie interessante il passaggio in cui apo<strong>di</strong>tticamente si esclude la<br />

rilevanza del XXX considerando della <strong>di</strong>r. 2003/6/CE e si richiama la specificità della<br />

fattispecie “relativa all’effettuazione <strong>di</strong> acquisti sul mercato anteriormente<br />

all’esecuzione <strong>di</strong> un’OPA finalizzata al <strong>delisting</strong> della società emittente, effettuati<br />

312 ss., 377 ss., nonché a 24 ss., 100 ss., per alcune consider<strong>azioni</strong> critiche sui chinese walls). Si avverte<br />

comunque che ai quesiti che qui ci si limita a porre si potrà dare una risposta solo attraverso gli argomenti<br />

che si presenteranno più oltre nel testo in corrispondenza della nt. 44 e nel par. 4.<br />

(30) Timori espressi con particolare incisività da MUSCO (nt. 1), 336, che rispetto agli insiders<br />

societari rappresentava il concreto rischio <strong>di</strong> “scivolare verso un reato «<strong>di</strong> autore», legato semplicemente<br />

all’effettuazione <strong>di</strong> un’operazione borsistica da parte <strong>di</strong> determinati soggetti”.<br />

(31) V. supra, sub nt. 8.<br />

(32) Il passaggio citato è tratto da SEMINARA, Disclose or abstain (nt. 1), 344. In argomento,<br />

comunque, v. CARRIÈRE (nt. 8), 352, il quale propugna “la necessità <strong>di</strong> un approccio interpretativo che<br />

consenta [...] <strong>di</strong> delineare un <strong>di</strong>verso contenuto e quin<strong>di</strong> un <strong>di</strong>verso trattamento dell’informazione<br />

privilegiata nei nei due <strong>di</strong>versi ambiti” (e sui profili <strong>di</strong> imperfetta coincidenza si v<strong>ed</strong>ano le consider<strong>azioni</strong><br />

a 360 ss., nonché, in sintesi, a 370 ss.); BARTULLI, Profili penali (nt. 1), 989 s..<br />

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